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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/147

Regolamento (UE) 2026/147 della Commissione, del 22 gennaio 2026, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benfluralin, benthiavalicarb e penflufen in o su determinati prodotti

Normativa europea32026R0147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro dei limiti massimi di residui per benfluralin, benthiavalicarb e penflufen nel regolamento (CE) n. 396/2005. In particolare sopprime gli LMR dell’allegato II per tali sostanze e li riporta, in via generale, al limite di determinazione nell’allegato V, tenendo conto del mancato rinnovo o della scadenza dell’approvazione delle sostanze attive e dell’assenza di CXL o tolleranze all’importazione. Viene anche introdotta una nuova definizione del residuo per il benthiavalicarb a fini di applicazione. Il regolamento si applica dal 12 agosto 2026, con una clausola transitoria per i prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

Modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per adeguare i livelli massimi di residui di benfluralin, benthiavalicarb e penflufen in o su determinati prodotti alimentari e di origine animale.

Ambito di applicazione

Si applica ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento specifico alle sostanze attive benfluralin, benthiavalicarb e penflufen. Incide sui livelli massimi di residui (LMR) per numerosi gruppi di prodotti elencati negli allegati del regolamento, compresi prodotti vegetali, prodotti di origine animale e, ove pertinente, prodotti destinati esclusivamente ai mangimi. Sono esclusi dall’efficacia immediata i prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 12 agosto 2026, cui continua ad applicarsi la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifica dei livelli massimi di residui per benfluralin, benthiavalicarb e penflufen

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è allineare gli LMR alla situazione regolatoria delle sostanze attive interessate, alla luce della mancata rinnovazione o della scadenza delle rispettive approvazioni e dell’assenza di tolleranze all’importazione o valori del Codex.

Ragioni dell’intervento

Per benfluralin, l’approvazione non è stata rinnovata ed è scaduta il 12 febbraio 2023; per benthiavalicarb non è stata rinnovata ed è scaduta il 13 dicembre 2023; per penflufen l’approvazione è scaduta il 31 gennaio 2024 e non è stata presentata domanda di rinnovo. In tutti i casi la Commissione rileva l’assenza di CXL e di tolleranze all’importazione, con la conseguenza che gli LMR fissati nell’allegato II devono essere soppressi e sostituiti dal valore corrispondente al limite di determinazione nell’allegato V, in applicazione degli articoli 17 e 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifiche agli allegati II e V

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato II le colonne relative a benfluralin, benthiavalicarb e penflufen sono soppresse.

Nell’allegato V vengono aggiunte le colonne per le tre sostanze attive, con i seguenti elementi di rilievo:

  • per numerosi gruppi di prodotti vegetali e animali il livello è fissato a 0,01 mg/kg, corrispondente al limite inferiore di determinazione analitica;
  • per le erbe fresche e i fiori commestibili il livello è fissato a 0,02 mg/kg;
  • per tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo e diverse spezie il livello è fissato a 0,05 mg/kg;
  • per il benthiavalicarb viene adottata una definizione del residuo come somma di benthiavalicarb-isopropil (KIF-230 R-L) e del suo enantiomero (KIF-230 S-D).

Ambito dei prodotti interessati

La tabella di allegato copre un ampio novero di categorie dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, tra cui frutta fresca o congelata, ortaggi freschi o congelati, legumi secchi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale terrestri come carne, latte, uova e miele. Sono richiamati anche prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi e prodotti alimentari trasformati, secondo la struttura del regolamento quadro.

Regime transitorio e applicazione temporale

L’articolo 2 stabilisce una clausola transitoria: la versione del regolamento (CE) n. 396/2005 anteriore alle modifiche continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 12 agosto 2026. L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 12 agosto 2026.

Consultazioni e contesto procedurale

La Commissione dichiara di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di fissare e adeguare alcuni limiti di determinazione, nonché i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio. Le misure adottate sono indicate come conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano i LMR di benfluralin, benthiavalicarb e penflufen.

Soppressione degli LMR in allegato II

Per benfluralin, benthiavalicarb e penflufen le colonne corrispondenti nell’allegato II sono soppresse, in quanto le approvazioni delle sostanze attive sono scadute o non rinnovate e non risultano CXL o tolleranze all’importazione.

Fissazione al limite di determinazione in allegato V

Per le tre sostanze attive gli LMR vengono riportati all’LD, con inserimento delle relative colonne nell’allegato V. Il testo indica valori di 0,01 mg/kg per numerose categorie di prodotti, 0,02 mg/kg per alcune erbe fresche e fiori commestibili e 0,05 mg/kg per tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo e varie spezie, secondo la classificazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

Nuova definizione del residuo per benthiavalicarb

A seguito della consultazione con i laboratori di riferimento dell’Unione europea, viene introdotta per benthiavalicarb una definizione di residuo ai fini dell’applicazione come somma di benthiavalicarb-isopropil (KIF-230 R-L) e del suo enantiomero (KIF-230 S-D).

Ragioni delle modifiche e consultazioni

Le modifiche seguono il mancato rinnovo dell’approvazione di benfluralin e benthiavalicarb, la scadenza dell’approvazione di penflufen e l’assenza di domande di rinnovo o di tolleranze/CXL. La Commissione dichiara inoltre di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione e i partner commerciali tramite l’OMC, tenendo conto delle osservazioni ricevute.

Regime transitorio

L’articolo 2 prevede che la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 12 agosto 2026.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 agosto 2026.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimicommercio internazionale

Testo integrale

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