Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/129

Regolamento delegato (UE) 2026/129 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione

Normativa europea32026R0129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2026/129 aggiorna il regolamento delegato (UE) 2022/127 per eliminare riferimenti ormai superati alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, a seguito della soppressione dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116. Contestualmente, riallinea alcune disposizioni sulla relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione e sulle riduzioni applicabili, oltre ad adeguare un punto dell’allegato relativo alla struttura organizzativa degli organismi pagatori. Il regolamento è di immediata e diretta applicazione negli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per adeguarlo alla soppressione della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione nel quadro della PAC.

Ambito di applicazione

Si applica alla disciplina degli organismi pagatori e degli altri organismi nell’ambito della politica agricola comune, in particolare alla gestione finanziaria, alla liquidazione dei conti, alle cauzioni e all’uso dell’euro disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2022/127. Rilevano soprattutto gli Stati membri, gli organismi pagatori e le strutture amministrative coinvolte nella rendicontazione e nei controlli della PAC. Gli adeguamenti riguardano la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 e i relativi profili di controllo e dichiarazione di gestione; non introduce una disciplina autonoma di settore, ma coordina la normativa esistente dopo la soppressione dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 per l’adeguamento alla nuova disciplina della PAC

Il regolamento delegato (UE) 2026/129 interviene in via puntuale sul regolamento delegato (UE) 2022/127, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme sugli organismi pagatori e altri organismi, sulla gestione finanziaria, sulla liquidazione dei conti, sulle cauzioni e sull’uso dell’euro. La modifica si rende necessaria perché il regolamento (UE) 2025/2649 ha soppresso l’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, eliminando così la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione come istituto autonomo.

Ambito e finalità dell’intervento

L’obiettivo del regolamento è coordinare la disciplina delegata con il nuovo quadro normativo della politica agricola comune, eliminando riferimenti non più coerenti e chiarendo il trattamento della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione. L’intervento riguarda, in concreto, gli organismi pagatori e le strutture amministrative nazionali coinvolte nella gestione e nel controllo dei fondi PAC.

Relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione

La prima modifica riguarda l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/127. La relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 è ricondotta nell’ambito del parere previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. Inoltre, la sua trasmissione deve essere accompagnata da una dichiarazione di gestione relativa alla compilazione dell’intera relazione.

Riduzioni e procedura di conformità

All’articolo 5, paragrafo 6, viene precisato che le riduzioni previste da tale articolo si applicano salvo la successiva decisione di procedura di conformità di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116. La disposizione segnala quindi il rapporto tra le riduzioni applicabili e l’eventuale esito successivo della procedura di conformità.

Soppressione di disposizioni non più necessarie

Il regolamento sopprime l’articolo 11 e l’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/127. La soppressione si collega alla cancellazione della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione dal regolamento base, evitando sovrapposizioni o richiami a un meccanismo non più vigente.

Aggiornamento dell’allegato I: requisiti organizzativi degli organismi pagatori

È inoltre sostituito il punto iv) dell’allegato I, punto 1, lettera A), del regolamento delegato (UE) 2022/127. Per i tipi di intervento del regolamento (UE) 2021/2115, la struttura organizzativa dell’organismo pagatore deve garantire la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in relazione agli indicatori di output e di risultato necessari al monitoraggio pluriennale previsto dall’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, dimostrando il rispetto dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione

All’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/127, si precisa che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 rientra nell’ambito del parere di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e che la sua trasmissione deve essere accompagnata da una dichiarazione di gestione relativa alla compilazione dell’intera relazione.

Riduzioni e procedura di conformità

All’articolo 5, paragrafo 6, si stabilisce che le riduzioni previste dal medesimo articolo si applicano fatta salva la successiva decisione di procedura di conformità di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Soppressione dei riferimenti obsoleti

Sono soppressi l’articolo 11 e l’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/127, in coerenza con la soppressione della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione nel regolamento (UE) 2021/2116.

Aggiornamento dell’allegato I sugli organismi pagatori

All’allegato I, punto 1, lettera A), punto iv), si prevede che, per i tipi di intervento del regolamento (UE) 2021/2115, la struttura organizzativa dell’organismo pagatore garantisca la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione sugli indicatori di output e di risultato per il monitoraggio pluriennale di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, dimostrando il rispetto dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunegestione finanziariacontrolli e auditorganismi pagatorirendicontazione e monitoraggio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.