Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/142

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/142 della Commissione, del 22 gennaio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di tosatrici da prato robotizzate originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Normativa europea32026R0142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di tosatrici da prato robotizzate originarie della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione. La registrazione serve a consentire, se ne ricorrono i presupposti giuridici, l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate. La misura ha durata di nove mesi dalla sua entrata in vigore ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registrazione per nove mesi delle importazioni nell’Unione di tosatrici da prato robotizzate originarie della Repubblica popolare cinese, ai fini di un’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di tosatrici robotizzate elettriche in grado di tagliare l’erba senza controllo umano diretto, complete o meno delle apparecchiature secondarie necessarie al funzionamento (stazione di ricarica e, di regola, ausili per la navigazione come cavo perimetrale o equivalente senza fili), originarie della Repubblica popolare cinese. Il prodotto è indicato come attualmente classificato al codice NC ex 8433 11 10 e al codice TARIC 8433 11 10 10. La misura riguarda le autorità doganali degli Stati membri e opera per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore. Restano impregiudicate la successiva valutazione dell’eventuale dazio definitivo e le condizioni per la riscossione retroattiva, che dipenderanno dall’esito dell’inchiesta antidumping.

Registrazione delle importazioni di tosatrici da prato robotizzate originarie della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/142 dispone la registrazione doganale delle importazioni nell’Unione di tosatrici da prato robotizzate originarie della Repubblica popolare cinese. La misura si inserisce in un procedimento antidumping avviato dalla Commissione il 19 novembre 2025 a seguito di una denuncia presentata da Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale del settore.

La registrazione non istituisce da sola dazi antidumping, ma serve a preservare la possibilità di una riscossione retroattiva qualora, al termine dell’inchiesta, siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento di base.

Ambito oggettivo della misura

Il prodotto oggetto della registrazione è definito come tosatrici robotizzate elettriche in grado di tagliare l’erba, ad esempio in prati, parchi o campi sportivi, senza controllo umano diretto. Il regolamento precisa che il prodotto può essere dotato o meno delle apparecchiature secondarie necessarie al funzionamento, tra cui una stazione di ricarica e, nella maggior parte dei casi, materiali o apparecchiature ausiliari per la corretta navigazione, come un cavo perimetrale o un equivalente senza fili.

Il prodotto è attualmente classificato al codice NC ex 8433 11 10, corrispondente al codice TARIC 8433 11 10 10.

Base giuridica e funzione della registrazione

La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente di sottoporre a registrazione le importazioni nel corso di un procedimento antidumping. La registrazione è finalizzata a consentire, se ne ricorrono i presupposti, l’eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate.

Il regolamento precisa che la valutazione delle condizioni per la riscossione retroattiva sarà effettuata nel successivo regolamento istitutivo di eventuali dazi definitivi. È inoltre chiarito che l’importo di eventuali dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta in corso.

Indicazioni sui possibili dazi futuri

Nella denuncia che ha dato origine al procedimento erano stati stimati margini di dumping compresi tra il 21,4 % e il 57,4 % e un livello di eliminazione del pregiudizio pari a circa il 125 % per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025. La Commissione sottolinea però che tali valori hanno valore meramente informativo e non creano alcuna aspettativa sul livello effettivo di eventuali dazi.

Il regolamento richiama anche il principio, di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, secondo cui il dazio è normalmente fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio.

Durata, efficacia e applicazione

La registrazione delle importazioni dura nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Protezione dei dati personali

La Commissione precisa che i dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

Disposizioni principali

Prodotto oggetto di registrazione

Il prodotto in esame è costituito da tosatrici robotizzate elettriche in grado di tagliare l’erba senza controllo umano diretto, dotate o meno delle apparecchiature secondarie necessarie al funzionamento, come la stazione di ricarica e, nella maggior parte dei casi, materiali o apparecchiature ausiliari per la navigazione. Il prodotto è originario della Repubblica popolare cinese ed è indicato come classificato al codice NC ex 8433 11 10 (codice TARIC 8433 11 10 10).

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali sono incaricate, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di registrare le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata di iniziativa della Commissione nell’ambito del procedimento antidumping già aperto.

Finalità della registrazione e possibili dazi retroattivi

La registrazione è disposta per consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto applicabile. La Commissione precisa che tali condizioni saranno valutate nel regolamento che istituirà eventuali dazi definitivi, se del caso.

Indicazioni sui futuri dazi antidumping

La Commissione rileva che eventuali futuri dazi dipenderanno dagli esiti dell’inchiesta antidumping. Nella denuncia erano stati stimati margini di dumping tra il 21,4 % e il 57,4 % e un livello di eliminazione del pregiudizio di circa il 125 % per il periodo 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025; tuttavia tali valori sono forniti solo a titolo informativo e non pregiudicano il livello effettivo di eventuali dazi, che normalmente sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

Durata della registrazione e decorrenza

La registrazione cessa dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganalecommercio internazionaleprotezione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.