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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/146

Regolamento delegato (UE) 2026/146 della Commissione, del 22 gennaio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la composizione dei gruppi di rischio

Normativa europea32026R0146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas, ridisegnando i gruppi di rischio regionali su cui si fonda la cooperazione tra Stati membri. La modifica risponde all’evoluzione delle infrastrutture gas, alla crescente rilevanza del GNL e ai risultati della simulazione ENTSOG del dicembre 2024. Dal punto di vista operativo, il numero dei gruppi di rischio viene ridotto e la loro composizione viene razionalizzata.

Modifica la composizione dei gruppi di rischio regionali del regolamento (UE) 2017/1938 in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di gas.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito del meccanismo di cooperazione regionale per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas previsto dal regolamento (UE) 2017/1938. Incide esclusivamente sulla composizione dell’allegato I di tale regolamento, sostituendolo integralmente con una nuova ripartizione in gruppi di rischio basati su quattro corridoi di approvvigionamento di emergenza: GNL, rotta del Mare del Nord, rotta nordafricana e rotta sudorientale. Non introduce esclusioni soggettive ulteriori rispetto alla nuova articolazione dei gruppi.

Modifica della composizione dei gruppi di rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas

Il regolamento delegato (UE) 2026/146 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2017/1938, che disciplina le misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione. L’intervento è circoscritto alla revisione dell’allegato I, relativo ai gruppi di rischio su cui si basa la cooperazione regionale tra Stati membri.

Contesto e motivazioni

Nei considerando la Commissione richiama il principio di cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà, che costituisce il fondamento del meccanismo europeo di sicurezza del gas. L’allegato I, già sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/517, individuava tredici gruppi di rischio corrispondenti a quattro corridoi principali di approvvigionamento di gas di emergenza.

La revisione è giustificata dall’evoluzione intervenuta dopo il 2022: in particolare, l’invasione militare su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, l’entrata in funzione di nuove infrastrutture del gas e la previsione di ulteriori messa in servizio nei mesi successivi. La Commissione sottolinea anche il ruolo crescente dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL), che incidono sui flussi di gas nei corridoi di emergenza e rafforzano la resilienza del sistema.

Base tecnica della revisione

La modifica si fonda anche sulla simulazione riveduta degli scenari di interruzione dell’approvvigionamento e dell’operatività dell’infrastruttura svolta dall’ENTSOG nel dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938. Tale esercizio ha tenuto conto dell’evoluzione delle infrastrutture del gas dal 2017 e del loro impatto sui diversi corridoi di approvvigionamento di emergenza.

Secondo la Commissione, l’impatto delle nuove e future infrastrutture, la maggiore importanza del GNL e il ruolo ridotto di alcuni corridoi via gasdotto giustificano una riduzione del numero dei gruppi di rischio regionali e una modifica della loro composizione, anche per semplificare e razionalizzare la struttura di cooperazione regionale.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1938. Il nuovo allegato mantiene la logica della cooperazione regionale, ma ridefinisce i gruppi di rischio in quattro categorie:

  • gruppo di rischio per l’approvvigionamento di GNL;
  • gruppo di rischio per l’approvvigionamento di gas attraverso la rotta del Mare del Nord;
  • gruppo di rischio per l’approvvigionamento di gas attraverso la rotta nordafricana;
  • gruppo di rischio per l’approvvigionamento di gas attraverso la rotta sudorientale.

Per ciascun gruppo vengono elencati gli Stati membri partecipanti, che possono essere interessati e/o svolgere un ruolo in caso di interruzione dell’approvvigionamento lungo il relativo corridoio.

Composizione dei gruppi di rischio

Il nuovo allegato I individua i seguenti Stati membri nei quattro gruppi:

  • GNL: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia.
  • Rotta del Mare del Nord: Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Finlandia, Svezia.
  • Rotta nordafricana: Spagna, Francia, Italia, Malta, Austria, Portogallo, Slovenia.
  • Rotta sudorientale: Bulgaria, Cechia, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia.

Entrata in vigore e effetti

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Rilievo pratico per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore gas e per i professionisti che assistono imprese energetiche, la novità principale è la nuova geografia della cooperazione regionale europea in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. La modifica può incidere sulla pianificazione delle misure preventive e di emergenza, nonché sulle interazioni tra autorità nazionali competenti e operatori infrastrutturali nei diversi corridoi di rischio.

Disposizioni principali

Finalità della modifica

La Commissione modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per adeguare la cooperazione regionale in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di gas alla nuova realtà infrastrutturale e dei flussi di gas nell’Unione.

Sostituzione dell’allegato I

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2017/1938 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato, ridefinendo i gruppi di rischio degli Stati membri.

Nuovi gruppi di rischio regionali

L’allegato stabilisce quattro gruppi di rischio: approvvigionamento di GNL; approvvigionamento attraverso la rotta del Mare del Nord; approvvigionamento attraverso la rotta nordafricana; approvvigionamento attraverso la rotta sudorientale. Per ciascun gruppo sono elencati gli Stati membri interessati e coinvolti nella cooperazione.

Base tecnica e motivazione

I considerando richiamano la cooperazione regionale e la solidarietà come principi del meccanismo di sicurezza del gas; indicano inoltre l’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina, l’entrata in funzione di nuove infrastrutture e la simulazione ENTSOG di dicembre 2024 come elementi che giustificano la riduzione e ricalibrazione dei gruppi di rischio.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiasicurezza dell’approvvigionamentogas naturalecooperazione regionale

Testo integrale

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