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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/152

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/152 della Commissione, del 22 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Berberis thunbergii originarie del Regno Unito e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione e che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana originarie del Regno Unito

Normativa europea32026R0152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina fitosanitaria UE per alcune piante da impianto provenienti dal Regno Unito. In particolare, esclude determinate piante di Berberis thunbergii dall’elenco delle piante ad alto rischio, inserisce per esse specifiche misure d’importazione nel regolamento 2020/1213 e rettifica la formulazione di una voce relativa ad Alnus, oltre a correggere l’ordine di una voce su Cornus. Le modifiche si fondano sulla valutazione scientifica EFSA e sulla constatazione che il rischio può essere ridotto a un livello accettabile mediante misure fitosanitarie appropriate.

Modifica gli elenchi e le misure fitosanitarie applicabili a talune piante da impianto di Berberis thunbergii, Alnus cordata, Alnus glutinosa, Alnus incana, Cornus alba e Cornus sanguinea originarie del Regno Unito, con una rettifica del regolamento (UE) 2020/1213.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nel territorio dell’Unione di specifiche piante da impianto originarie del Regno Unito, ai fini della disciplina fitosanitaria prevista dal regolamento (UE) 2016/2031, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. Per effetto del Quadro di Windsor, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord. Il regolamento incide sia sulla rimozione di alcune piante dall’elenco delle piante ad alto rischio, sia sulle prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di tali piante, oltre a correggere un errore nell’elenco relativo ad Alnus e a ripristinare l’ordine alfabetico di una voce relativa a Cornus.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/152: piante da impianto di Berberis thunbergii e rettifiche su Alnus e Cornus

Il regolamento interviene nell’ambito delle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante previste dal regolamento (UE) 2016/2031. La Commissione, sulla base della valutazione EFSA e delle informazioni trasmesse dal Regno Unito, ritiene che il rischio fitosanitario connesso a determinate piante possa essere ridotto a un livello accettabile mediante prescrizioni specifiche di importazione; al tempo stesso corregge errori materiali nel regolamento (UE) 2020/1213.

Contesto e base giuridica

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. I considerando richiamano tre atti di riferimento:

  • il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, che stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcuni vegetali rimossi da tale elenco, in attesa di una valutazione completa dei rischi;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che contiene l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e per le zone protette.

La Commissione richiama inoltre il fatto che, ai fini del presente regolamento, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord, in applicazione del Quadro di Windsor.

Berberis thunbergii: esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

Il Regno Unito aveva presentato una domanda di esportazione nell’Unione per due categorie di piante da impianto di Berberis thunbergii:

  • piante di massimo tre anni, a radice nuda, con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto;
  • piante di massimo quattro anni, radicate in substrato colturale, con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto.

L’EFSA, nel parere del 22 maggio 2025, ha individuato come organismi nocivi pertinenti Bemisia tabaci (popolazioni europee), Phytophthora kernoviae e Phytophthora ramorum (isolati non UE). Sulla base di tale valutazione, la Commissione conclude che il rischio fitosanitario è accettabile se si applicano adeguate misure di attenuazione. Ne consegue che le piante in questione non devono più essere considerate piante ad alto rischio e sono quindi rimosse dall’allegato del regolamento (UE) 2018/2019.

Prescrizioni fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione

Le stesse piante di Berberis thunbergii vengono inserite nel regolamento (UE) 2020/1213 con una disciplina importativa specifica. Le misure richieste comprendono:

  • dichiarazione ufficiale che le piante sono indenni da Phytophthora kernoviae;
  • attestazione che il sito di produzione è risultato indenne da tale organismo nocivo in ispezioni ufficiali svolte in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo;
  • sistema atto a garantire che attrezzi e macchine siano puliti da terra e frammenti vegetali e disinfettati prima dell’introduzione in ciascun sito di produzione;
  • ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione, con campionamento sufficiente a consentire il rilevamento di almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%.

Inoltre, sui certificati fitosanitari deve comparire, nella rubrica "Dichiarazione supplementare", la frase: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione", insieme all’indicazione dei siti di produzione registrati.

Rettifica relativa ad Alnus

Il regolamento 2025/1088 aveva già modificato il regime per alcune piante di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana originarie del Regno Unito. Il presente atto rettifica la formulazione dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1213, precisando che la voce interessa soltanto:

  • marze di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana di massimo due anni, con diametro massimo di 12 mm;
  • piante da impianto di Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana di massimo sette anni, con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto.

La correzione è giustificata dal fatto che il testo precedente era più ampio del fascicolo tecnico effettivamente presentato dal Regno Unito.

Correzione formale su Cornus

Il regolamento corregge anche l’ordine delle voci nell’allegato del regolamento (UE) 2020/1213: la voce relativa a Cornus alba e Cornus sanguinea originarie del Regno Unito era stata collocata in posizione errata e viene spostata dopo la voce relativa ad Alnus, per ripristinare l’ordine alfabetico.

Per tali piante restano applicabili le prescrizioni già previste nel regolamento 2020/1213, cioè:

  • dichiarazione ufficiale di assenza di Discula destructiva;
  • verifica dell’assenza del nocivo nel sito di produzione mediante ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo;
  • sistema di pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine;
  • ispezione ufficiale pre-esportazione con campionamento casuale e prove;
  • indicazione nei certificati fitosanitari della conformità al regolamento 2020/1213 e dei siti di produzione registrati.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rimozione di Berberis thunbergii dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato per escludere dal genere Berberis L. le piante da impianto di Berberis thunbergii di massimo tre anni, a radice nuda, con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito, e le piante da impianto di Berberis thunbergii di massimo quattro anni, in substrato colturale, con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito.

Prescrizioni fitosanitarie per Berberis thunbergii originarie del Regno Unito

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 sono introdotte misure specifiche per l’introduzione nell’Unione di Berberis thunbergii: dichiarazione ufficiale di assenza di Phytophthora kernoviae, verifica dell’assenza del nocivo nel sito di produzione tramite ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo, sistema di pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine, ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione con campionamento idoneo a rilevare almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%; nei certificati fitosanitari deve figurare la dichiarazione di conformità al regolamento 2020/1213 e l’indicazione dei siti di produzione registrati.

Rettifica della voce relativa ad Alnus nel regolamento 2020/1213

La formulazione erronea che faceva riferimento ad Alnus Mill. viene corretta: la voce riguarda solo Alnus cordata, Alnus glutinosa e Alnus incana, con marze di massimo due anni e diametro massimo di 12 mm, e piante da impianto di massimo sette anni con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito.

Correzione della posizione della voce Cornus nel regolamento 2020/1213

La voce relativa a Cornus alba e Cornus sanguinea originarie del Regno Unito viene soppressa nella posizione errata e reinserita nel corretto ordine alfabetico dopo la voce relativa ad Alnus.

Misure fitosanitarie per Cornus alba e Cornus sanguinea

Per Cornus alba e Cornus sanguinea vengono mantenute misure di importazione basate su dichiarazione ufficiale di assenza di Discula destructiva, assenza del nocivo nel sito di produzione riscontrata mediante ispezioni ufficiali, pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine, ispezione ufficiale pre-esportazione con campionamento casuale e prove; nei certificati fitosanitari devono comparire la dichiarazione di conformità al regolamento 2020/1213 e l’indicazione dei siti di produzione registrati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturaimportazionitutela del territorio dell’unionecontrolli ufficiali

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