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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/140

Regolamento (UE) 2026/140 della Commissione, del 22 gennaio 2026, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, clormequat, metalaxil-M, piraclostrobin, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti

Normativa europea32026R0140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 fissando nuovi LMR per sei sostanze attive in specifiche matrici alimentari e mangimistiche. Le modifiche derivano da domande presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento base, valutate dagli Stati membri ed esaminate dall’EFSA sotto il profilo del rischio per i consumatori. In alcuni casi i nuovi valori recepiscono le raccomandazioni dell’Autorità; per la triflossistrobina nelle infusioni di erbe, la Commissione ha adottato una decisione di gestione del rischio nonostante talune lacune documentali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari per acequinocil, clormequat, metalaxil-M, piraclostrobin, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli alimenti e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sui livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze acequinocil, clormequat, metalaxil-M, piraclostrobin, sulfoxaflor e triflossistrobina. Riguarda i prodotti specificamente indicati nell’allegato, tra cui numerose categorie di frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, prodotti di origine animale e prodotti trasformati, nonché una tolleranza all’importazione per la triflossistrobina nei semi di lino. Non emergono esclusioni generali ulteriori rispetto al fatto che la modifica opera solo sui prodotti e sulle sostanze espressamente contemplati; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dei limiti massimi di residui di acequinocil, clormequat, metalaxil-M, piraclostrobin, sulfoxaflor e triflossistrobina

Il regolamento aggiorna il quadro dei limiti massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, intervenendo sugli allegati II e III per adeguare i valori applicabili a specifiche sostanze attive e prodotti alimentari/mangimisitici. L’intervento è fondato sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento base e tiene conto delle domande presentate ai sensi dell’articolo 6, nonché delle valutazioni degli Stati membri e dell’EFSA.

Contesto e ragioni dell’intervento

La Commissione richiama che per acequinocil, metalaxil-M, piraclostrobin, sulfoxaflor e triflossistrobina i LMR erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, mentre per il clormequat erano presenti LMR provvisori nell’allegato III, parte A. Le richieste di modifica hanno riguardato numerose matrici: fragole, avena, miele e altri prodotti dell’apicoltura, mais dolce, diversi ortaggi e piante aromatiche, olive da tavola e da olio, sedani, carciofi, porri, infusioni di erbe e semi di lino.

Procedura di valutazione

Le domande sono state esaminate dagli Stati membri competenti e trasmesse alla Commissione, che le ha inoltrate all’EFSA insieme ai fascicoli. L’EFSA ha valutato i dati con particolare attenzione ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, esprimendo pareri motivati sugli LMR proposti. Il regolamento precisa che tali pareri sono stati resi disponibili ai richiedenti, alla Commissione, agli Stati membri e al pubblico.

Esiti per le singole sostanze

Per la maggior parte delle richieste l’EFSA ha ritenuto i dati idonei a elaborare o confermare i valori proposti, sicché la Commissione ha ritenuto opportuno fissare i nuovi LMR raccomandati. In particolare:

  • acequinocil: LMR per le fragole;
  • clormequat: LMR per l’avena e, nell’allegato III, parte A, per numerosi altri prodotti;
  • metalaxil-M: LMR per miele e altri prodotti dell’apicoltura;
  • piraclostrobin: LMR per il mais dolce;
  • sulfoxaflor: LMR per un ampio elenco di ortaggi, erbe fresche e fiori commestibili;
  • triflossistrobina: LMR per olive da tavola, olive da olio, sedani, carciofi, porri, semi di lino e altri prodotti.

Triflossistrobina nelle infusioni di erbe

Per le infusioni di erbe da fiori e le infusioni di erbe da foglie ed erbe, l’EFSA ha ritenuto improbabile il rischio per i consumatori, pur segnalando che due sperimentazioni di campo sui residui non soddisfacevano pienamente i criteri di indipendenza delle linee guida tecniche. La Commissione, considerando che le sperimentazioni non si sovrapponevano temporalmente ed erano state svolte in siti diversi, le ha trattate come indipendenti ai fini della gestione del rischio e ha fissato i relativi LMR al livello raccomandato.

Clormequat: valori e note specifiche

La nuova tabella dell’allegato III, parte A, definisce il clormequat come somma di clormequat e dei suoi sali, espressa come cloruro di clormequat. Sono previsti LMR per un’ampia gamma di prodotti vegetali e animali, tra cui cereali, funghi coltivati, semi oleaginosi, carne, latte, uova e miele. Il testo contiene note di gestione del rischio rilevanti per le pere, per le quali i dati di monitoraggio indicano una diminuzione dei livelli ma residui ancora superiori al limite di determinazione a causa di impieghi precedenti e persistenza negli alberi, e per i funghi coltivati, per i quali si segnala il rischio di contaminazione incrociata da paglia trattata con clormequat.

Definizioni residue, note tecniche e limiti di determinazione

L’allegato richiama più volte la diversa definizione del residuo per specifiche combinazioni sostanza/prodotto, in particolare per metalaxil/metalaxil-M e triflossistrobina. Le note a piè di pagina chiariscono anche che alcune voci corrispondono al limite inferiore di determinazione analitica e che talune sostanze sono classificate come liposolubili. Sono inoltre riportate indicazioni su informazioni mancanti, come studi di idrolisi, metodi di analisi, stabilità all’immagazzinamento e metabolismo delle colture, con rinvio al riesame degli LMR e a termini specifici per la presentazione dei dati.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti del settore agroalimentare ciò implica l’immediata rilevanza dei nuovi LMR ai fini della conformità dei prodotti immessi sul mercato nell’Unione.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato II sono sostituite le colonne relative ad acequinocil, metalaxil-M, piraclostrobin, sulfoxaflor e triflossistrobina; nell’allegato III, parte A, è sostituita la colonna relativa al clormequat.

Nuovi LMR per acequinocil, metalaxil-M, piraclostrobin, sulfoxaflor e triflossistrobina

Sono fissati o aggiornati i LMR per numerosi prodotti vegetali e di origine animale, tra cui fragole per acequinocil; miele e altri prodotti dell’apicoltura per metalaxil-M; mais dolce per piraclostrobin; varie orticole, erbe fresche e fiori commestibili per sulfoxaflor; olive da tavola e da olio, sedani, carciofi, porri, semi di lino e infusioni di erbe per triflossistrobina. Per alcune combinazioni sono riportate note di piè di pagina che indicano limiti di determinazione analitica, liposolubilità o definizioni residue specifiche.

Nuovi LMR provvisori e definitivi per il clormequat

Nell’allegato III, parte A, la colonna sul clormequat è sostituita con nuovi LMR espressi come somma di clormequat e dei suoi sali, come cloruro di clormequat. Sono previsti valori differenziati per numerosi prodotti vegetali e animali, inclusi cereali, funghi coltivati, semi di colza, prodotti di origine animale, latte, uova e miele. Il testo contiene anche note specifiche su pere e funghi coltivati, con riferimenti a dati di monitoraggio e a possibili contaminazioni incrociate.

Tolleranza all’importazione per la triflossistrobina nei semi di lino

Per la triflossistrobina nei semi di lino è stata esaminata una domanda di tolleranza all’importazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, basata su un uso autorizzato in Canada. Il regolamento recepisce il relativo LMR nell’allegato II.

Valutazione EFSA e gestione del rischio

Le domande sono state valutate dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione, che le ha sottoposte all’EFSA. L’Autorità ha concluso che i dati erano appropriati per elaborare o confermare la maggior parte delle proposte di LMR e ha espresso pareri motivati. Per la triflossistrobina nelle infusioni di erbe da fiori e nelle infusioni di erbe da foglie ed erbe, pur in presenza di alcune criticità sulle sperimentazioni di campo, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare gli LMR al livello raccomandato dall’Autorità sulla base di una decisione di gestione del rischio.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionalemangimi

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