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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/141

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/141 della Commissione, del 22 gennaio 2026, che revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Nordkalk CL 90-Q in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1482 della Commissione

Normativa europea32026R0141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca l’autorizzazione dell’Unione concessa al biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q" su richiesta del titolare Nordkalk AS, che ha motivato la domanda con la decisione di cessarne la produzione per ragioni commerciali. Contestualmente abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1482 che aveva originariamente rilasciato l’autorizzazione. Sono inoltre fissati termini di tolleranza per lo smaltimento delle scorte: divieto di messa a disposizione sul mercato dal 12 agosto 2026 e divieto di utilizzo delle scorte dal 12 febbraio 2027.

Revoca dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q" e abrogazione del relativo regolamento di esecuzione di autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica al biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q" autorizzato a livello unionale a favore di Nordkalk AS con numero di autorizzazione EU-0029369-0000, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Riguarda la revoca dell’autorizzazione su richiesta motivata del titolare, la successiva abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1482 e i termini di tolleranza per la cessazione della messa a disposizione sul mercato e dell’uso delle scorte nell’Unione europea e nello SEE.

Revoca dell’autorizzazione UE per "Nordkalk CL 90-Q"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/141 interviene nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e dispone la revoca dell’autorizzazione dell’Unione concessa al biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q". L’intervento deriva da una richiesta espressa e motivata del titolare Nordkalk AS, che ha comunicato di aver deciso di cessare la produzione del prodotto per ragioni commerciali.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che l’autorizzazione era stata originariamente rilasciata con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1482 del 29 maggio 2024, in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. In seguito, Nordkalk AS ha presentato il 15 maggio 2025 una domanda di revoca all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, registrata con il numero BC-MB105899-37, e il 3 giugno 2025 l’Agenzia ha trasmesso la richiesta motivata alla Commissione.

Revoca e abrogazione dell’atto precedente

L’articolo 1 revoca formalmente l’autorizzazione unionale del biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q" rilasciata a Nordkalk AS con numero EU-0029369-0000. L’articolo 2 dispone conseguentemente l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1482, che costituiva il titolo autorizzativo originario.

Periodo di tolleranza per mercato e scorte

In applicazione dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012, il regolamento introduce un periodo di tolleranza per consentire la gestione delle scorte già esistenti. In particolare:

  • il biocida non può più essere messo a disposizione sul mercato a decorrere dal 12 agosto 2026;
  • le scorte del biocida non possono più essere utilizzate a decorrere dal 12 febbraio 2027.

Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Revoca dell’autorizzazione unionale

L’articolo 1 revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk CL 90-Q", rilasciata a Nordkalk AS dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1482 con numero di autorizzazione EU-0029369-0000, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Abrogazione dell’atto di autorizzazione originario

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1482 della Commissione, che aveva concesso l’autorizzazione unionale al biocida.

Periodo di tolleranza per scorte e commercializzazione

L’articolo 3 stabilisce che il biocida "Nordkalk CL 90-Q" non può più essere messo a disposizione sul mercato dal 12 agosto 2026 e che le scorte non possono più essere utilizzate dal 12 febbraio 2027, in conformità all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Origine della revoca su richiesta del titolare

Nei considerando si dà atto che Nordkalk AS ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche una richiesta motivata di revoca il 15 maggio 2025, iscritta nel registro biocidi con numero BC-MB105899-37, motivandola con la cessazione della produzione per considerazioni commerciali; la Commissione ha quindi accolto la richiesta.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheautorizzazioni amministrativemercato interno

Testo integrale

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