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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00864/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso: "violazione di legge per errata individuazione della norma incriminatrice". Il difensore sosteneva che non sussistesse il reato di estorsione ma, al più, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l'imputato avrebbe semplicemente richiesto alla moglie la restituzione di somme da lui precedentemente conferite al patrimonio familiare.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per generico e manifestamente infondato. Il motivo è ritenuto aspecifico, in violazione dei requisiti di specificità dell'art. 581 lett. c) in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; parimenti la Corte osserva che il ricorso si limita a riproporre questioni di merito già decise in sede di merito (doppia conforme) senza indicare vizi di legittimità idonei a scalfire la motivazione (mancanza, contraddizione o manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.). Perciò il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La trattazione è avvenuta in camera di consiglio in assenza delle parti, non essendovi richiesta di trattazione orale nei termini (artt. 610 comma 5 e 611 comma 1‑bis c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 591, lett. c) c.p.p.

    Richiede la specificità del motivo di ricorso; il vizio denunciato è stato ritenuto generico e non conforme ai requisiti di cui alle norme indicate.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Stabilisce che per incidere sulla valutazione di merito in Cassazione occorre dedurre vizi di legittimità quali mancanza, contraddizione o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto assente tale indicazione, perciò il ricorso non poteva mirare a rimuovere la valutazione di fatto dei giudici di merito.

  • art. 610, comma 5, e art. 611, comma 1‑bis c.p.p.

    Regolano la trattazione in camera di consiglio e la possibile decisione senza udienza orale se non è stata richiesto nei termini; la Corte ha deciso in camera di consiglio in assenza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e l'eventuale corresponsione di una somma alla cassa delle ammende: la Corte ha applicato questa norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000.

Massime di principio

  • La Cassazione non è un ulteriore grado di merito: deve essere dedotta una violazione di legge o un vizio della motivazione, non può essere semplicemente chiesta una diversa ricostruzione dei fatti.
  • I motivi di ricorso devono essere formulati con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; la genericità determina l'inammissibilità.
  • Per superare decisioni conformi dei giudici di merito è necessario indicare vizi di legittimità rilevanti (mancanza, contraddizione o manifesta illogicità) ai sensi dell'art. 606 lett. e); argomentazioni puramente di fatto non sono sufficiente motivo di ammissione.
  • Se il ricorso è inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato il rischio di un ricorso temerario o aspecifico.
  • In assenza di istanza di trattazione orale nei termini, la Corte può decidere in camera di consiglio (artt. 610 e 611 c.p.p.), per cui è importante rispettare i termini e le forme procedurali per ottenere un'udienza.

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