Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21746/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso sia la denunciata necessità di riqualificazione del fatto da estorsione a truffa aggravata, sia il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenendo corretta e sufficiente la motivazione della Corte territoriale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma con due motivi. Con il primo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto da estorsione a truffa aggravata, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nell'art. 640, comma 2, n. 2, c.p. anziché nell'art. 629 c.p. Con il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena fosse stata determinata senza adeguata motivazione e in misura non correttamente rapportata ai criteri legali, anche perché la pena base sarebbe stata, secondo la difesa, fissata nel minimo edittale. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, perché riproponeva censure già esaminate e disattese in appello; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente, tenuto conto che la pena era stata determinata solo lievemente sopra il minimo e che il giudice può limitarsi a espressioni sintetiche come "pena congrua" o "pena equa" quando la pena è vicina al minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Richiamato come qualificazione giuridica del fatto contestato, che la difesa chiedeva di sostituire con la truffa aggravata; la Corte non accoglie la richiesta di riqualificazione.

  • art. 640, comma 2, n. 2, c.p.

    Indicata dalla difesa come fattispecie corretta in luogo dell'estorsione; la Corte ritiene la censura priva di specificità e manifestamente infondata.

  • art. 133 c.p.

    Usato come parametro della commisurazione della pena; quando la pena è vicina al minimo edittale è sufficiente una motivazione sintetica del tipo "pena congrua" o "pena equa".

Massime di principio

  • La doglianza in cassazione che si limiti a riproporre censure già articolate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto è infondata se non dimostra in modo puntuale l'erroneità della sussunzione operata dai giudici di merito e si risolve in una mera reiterazione delle stesse argomentazioni già disattese.
  • In tema di trattamento sanzionatorio, quando la pena è determinata in misura non lontana dal minimo edittale, la motivazione del giudice può essere sintetica, purché dia conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e della congruità della pena.
  • Le imprecisioni meramente formali o marginali sulla quantificazione della pena non integrano vizio motivazionale censurabile in cassazione se la motivazione complessiva rende intelligibile la scelta sanzionatoria e la pena risulta giustificata dalla gravità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.