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Sentenza

Sentenza del 22/01/2016 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento sintetico - Indici redditometrici - Prova legale relativa - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la natura giuridica degli indici dell'accertamento sintetico e, in particolare, se essi costituiscano presunzioni legali relative oppure semplici elementi presuntivi che impongono all'Ufficio ulteriori dimostrazioni. L'orientamento richiamato qualifica gli indici redditometrici come presunzioni legali relative: una volta dimostrata l'esistenza dei fatti-indice di maggiore capacità contributiva, l'Amministrazione finanziaria non deve fornire ulteriori prove sul reddito presunto. Il contraddittorio previsto dall'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 serve soprattutto a consentire al contribuente di fornire prova contraria, dimostrando che il reddito presunto non esiste oppure è inferiore. Tale disciplina viene distinta da quella degli studi di settore, i cui coefficienti integrano presunzioni semplici.

La decisione

Il principio affermato è favorevole all'impostazione dell'Amministrazione finanziaria: il redditometro, se fondato su fatti-indice dimostrati, consente di presumere la maggiore capacità contributiva e trasferisce sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria concreta e documentata. Il testo non indica gli estremi della specifica sentenza né un dispositivo puntuale, ma la tesi esposta implica il rigetto della contestazione del contribuente qualora questi non riesca a superare la presunzione.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il contraddittorio previsto dall'art. 38, comma 7, d.P.R. 29.09.1973, n. 600

    La disposizione fonda il contraddittorio nell'accertamento sintetico e consente al contribuente di fornire elementi e prove idonei a dimostrare che il reddito presunto non sussiste o è inferiore.

Massime di principio

  • Gli indici redditometrici sono normalmente trattati come presunzioni legali relative: l'Ufficio deve provare i fatti-indice, ma non deve dimostrare ulteriormente il reddito presunto.
  • Il contribuente deve reagire con una prova contraria specifica, documentata e riferita alle singole spese o disponibilità patrimoniali considerate, dimostrando l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto.
  • Il contraddittorio non impone necessariamente all'Amministrazione di acquisire ulteriori prove a sostegno del redditometro; rappresenta soprattutto l'occasione per il contribuente di fornire giustificazioni e documenti.
  • Non va confuso il redditometro con gli studi di settore: i coefficienti degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e richiedono una valutazione complessiva e il contraddittorio con il contribuente.
  • In casi analoghi, la mancata produzione di prove concrete sulle fonti di finanziamento, sulla disponibilità dei beni o sulla provenienza delle somme può comportare la conferma dell'accertamento.

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