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Sentenza

Sentenza del 13/02/2019 n. 1370 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva annullato l’atto di contestazione con cui era stata irrogata una sanzione di euro 50.398,99 per l’omessa indicazione, nel quadro RW, di attività finanziarie detenute all’estero negli anni dal 2009 al 2013. L’Ufficio ha sostenuto che la sanzione fosse stata legittimamente applicata mediante separato atto di contestazione ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/1997, e non secondo la procedura prevista dagli artt. 12, commi 5 e 7, e 17 del medesimo decreto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato legittimo l’atto di contestazione della sanzione, ritenendo che la violazione dell’obbligo di monitoraggio fiscale e di compilazione del quadro RW sia autonomamente sanzionabile, indipendentemente dall’accertamento di un’effettiva evasione fiscale derivante dalle attività estere non dichiarate. Ha inoltre condannato la contribuente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre agli eventuali oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 4, comma 1, D.L. 167/1990

    Prevede l’obbligo dichiarativo relativo alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, nell’ambito del monitoraggio fiscale mediante il quadro RW.

  • Art. 5, comma 2, D.L. 167/1990

    le sanzioni irrogate ex art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990 [...] hanno un titolo autonomo, che trova la sua ratio nell’elusione di un obbligo dichiarativo

    La sanzione per omessa dichiarazione delle attività estere ha natura autonoma e può essere applicata anche senza dimostrare un’evasione fiscale collegata alle attività non dichiarate.

  • Art. 16, D.Lgs. 472/1997

    Disciplina l’atto di contestazione delle violazioni e consente al contribuente di presentare deduzioni difensive prima dell’eventuale irrogazione della sanzione.

  • Art. 17, D.Lgs. 472/1997

    Prevede l’irrogazione immediata della sanzione, normalmente contestuale all’atto di accertamento o di rettifica, per le violazioni di carattere sostanziale collegate al tributo.

  • Art. 12, commi 5 e 7, D.Lgs. 472/1997

    La Commissione ha ritenuto non applicabile la procedura invocata dalla contribuente, considerando corretta l’emissione di un separato atto di contestazione ai sensi dell’art. 16.

  • D.L. 167/1990, come modificato dalla Legge 97/2013

    La disciplina del monitoraggio fiscale mira a consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare le attività detenute all’estero e ha introdotto l’obbligo di compilazione del modello RW.

  • Cassazione, sentenza n. 2662/2018

    la violazione di detto obbligo dichiarativo è sanzionabile a prescindere dall’accertamento di evasioni fiscali connesse alle attività finanziarie detenute all’estero e non dichiarate

    La Corte di Cassazione ha riconosciuto l’autonomia dell’obbligo di monitoraggio fiscale rispetto all’obbligo di dichiarare eventuali redditi prodotti dalle attività estere.

Massime di principio

  • L’omessa compilazione del quadro RW può costituire una violazione autonoma, sanzionabile anche quando non sia stata accertata un’evasione fiscale o un reddito imponibile derivante dalle attività estere.
  • Per le violazioni formali relative agli obblighi dichiarativi, l’Amministrazione può procedere mediante separato atto di contestazione ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/1997.
  • L’irrogazione contestuale della sanzione all’atto di accertamento riguarda principalmente le violazioni sostanziali collegate a un tributo evaso; non è necessariamente richiesta per l’omesso monitoraggio fiscale.
  • In presenza di attività finanziarie detenute all’estero, occorre verificare autonomamente l’adempimento degli obblighi di monitoraggio per ciascun periodo d’imposta, anche se tali attività non hanno prodotto redditi imponibili.
  • La validità della sanzione dipende comunque dalla corretta individuazione del soggetto obbligato, degli anni interessati, delle attività rilevanti, dei termini di contestazione e dell’applicazione della disciplina vigente ratione temporis.

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