Sentenza del 13/02/2019 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Accertamento - Reddito di impresa - Omessa presentazione di dichiarazione - Ricostruzione induttiva - Percentuale di redditività - Mancata prova contraria da parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la ricostruzione induttiva del reddito d'impresa e della percentuale di redditività operata dall'Ufficio, nonché il mancato riconoscimento della detraibilità dell'IVA assolta. La contestazione riguardava l'assenza di adeguata giustificazione della percentuale applicata e la determinazione dell'imponibile in assenza della dichiarazione fiscale.
La decisione
La ricostruzione dell'Ufficio è stata ritenuta legittima. In caso di omessa presentazione dei modelli obbligatori, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione induttiva del reddito applicando una percentuale di redditività coerente con l'attività esercitata. Il contribuente, inoltre, non ha fornito una prova contraria idonea a dimostrare dati reddituali diversi. È stato altresì confermato il mancato riconoscimento della detrazione IVA, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'imposta assolta in assenza della documentazione e degli adempimenti necessari.
Norme richiamate
Art. 39 del D.P.R. 600/1973
In presenza di omessa dichiarazione o di mancata produzione dei modelli obbligatori, l'Ufficio può determinare induttivamente il reddito d'impresa, anche mediante l'applicazione di una percentuale di redditività desunta dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività svolta.
Normativa IVA sulla detrazione dell'imposta assolta
La detrazione dell'IVA richiede il rispetto degli obblighi documentali e dichiarativi e la prova dell'effettiva riferibilità degli acquisti all'attività d'impresa; in mancanza, la detraibilità può essere negata.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione espone il contribuente a un accertamento induttivo, nel quale l'Ufficio può ricostruire il reddito sulla base dell'attività esercitata e di percentuali di redditività ragionevoli.
- Quando l'Amministrazione propone una ricostruzione induttiva motivata, spetta al contribuente fornire una prova concreta e documentata di dati diversi; la semplice contestazione non è sufficiente.
- La mancata tenuta, esibizione o presentazione della documentazione fiscale può impedire il riconoscimento di costi e detrazioni, inclusa l'IVA, anche se il contribuente afferma di aver sostenuto le relative spese.
- In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi sulla dimostrazione dell'erroneità della percentuale applicata, sull'inattendibilità dei parametri utilizzati e sulla produzione di documentazione contabile idonea a ricostruire effettivamente ricavi, costi e IVA detraibile.
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