Sentenza del 13/02/2019 n. 112 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sulla determinazione del soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IVA ai fini dell' applicazione retroattiva di una misura di deroga di cui all'art. 193 della direttiva 2006/112/CE. Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell'IVA - Determinazione del soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IVA - Applicazione retroattiva di una misura di deroga - Principio della certezza del diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione retroattiva del meccanismo dell'inversione contabile IVA alle prestazioni di messa a disposizione di personale. La normativa ungherese prevedeva che il destinatario del servizio fosse debitore dell'IVA dal 1° gennaio 2015, ma la deroga all'articolo 193 della direttiva IVA era stata autorizzata dal Consiglio con decisione di esecuzione notificata all'Ungheria soltanto l'11 dicembre 2015. La ricorrente contestava quindi che la deroga potesse essere applicata per il periodo anteriore alla notifica, in assenza di un'espressa previsione di retroattività.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione osta all'applicazione della deroga prima della notificazione dell'atto dell'Unione che la autorizza, quando tale atto non stabilisce una diversa data di entrata in vigore o applicazione. La decisione è divenuta efficace l'11 dicembre 2015, data della notifica, e non poteva produrre effetti retroattivi sulla base della sola intenzione dell'Ungheria. Per il periodo precedente si applicava quindi la regola generale dell'articolo 193 della direttiva IVA: l'imposta era dovuta dai soggetti che avevano effettuato le prestazioni, non dai destinatari. La controversia sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa.
Stabilisce la regola generale secondo cui il debitore dell'IVA è il prestatore o cedente, salvo deroghe espressamente autorizzate.
Articolo 199 della direttiva 2006/112/CE
Consente agli Stati membri di applicare il meccanismo dell'inversione contabile in determinate operazioni, ma costituisce un'eccezione da interpretare restrittivamente.
Articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Prevede che il Consiglio possa autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alla direttiva IVA.
Articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE
Le decisioni dell'Unione che designano destinatari producono effetto mediante la notificazione ai destinatari; nel caso concreto, la decisione è entrata in vigore l'11 dicembre 2015.
Principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento
Le norme che impongono oneri finanziari devono essere chiare, precise e prevedibili. In assenza di un'espressa disposizione, un atto dell'Unione non può normalmente produrre effetti anteriori alla pubblicazione o notificazione.
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio
Ha autorizzato l'Ungheria a derogare all'articolo 193 della direttiva IVA, trasferendo il debito d'imposta al destinatario di determinate prestazioni di messa a disposizione di personale, ma non ha previsto espressamente effetti retroattivi.
Massime di principio
- Una deroga nazionale a una regola generale dell'IVA può essere applicata solo dopo l'entrata in vigore dell'atto dell'Unione che la autorizza, salvo un'espressa previsione di retroattività.
- La semplice richiesta dello Stato membro o la sua intenzione di applicare una misura retroattivamente non è sufficiente a legittimare effetti anteriori alla notifica dell'autorizzazione europea.
- Quando l'atto autorizzativo tace sulla decorrenza, per le decisioni rivolte a uno Stato membro rileva, in linea generale, la data di notificazione prevista dall'articolo 297 TFUE.
- Per il periodo anteriore all'efficacia della deroga resta applicabile la regola ordinaria: l'IVA è dovuta dal prestatore, non dal destinatario, se non ricorrono altre deroghe valide.
- Il principio di certezza del diritto assume particolare rilievo nelle norme fiscali: il contribuente deve poter conoscere in anticipo chi sia il soggetto obbligato e quali oneri finanziari gli siano imposti.
- In una situazione analoga, occorre verificare la data di notifica o pubblicazione dell'atto europeo, l'eventuale previsione espressa di retroattività e la compatibilità della normativa nazionale con tali limiti temporali.
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