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Sentenza

Sentenza del 13/02/2019 n. 151 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IVA - Operazioni inesistenti - L'evasione di imposta è dimostrabile con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la detrazione dell'IVA, pari a 133.209 euro per l'anno d'imposta 2012, ritenendo che la società avesse utilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello. Le fatture provenivano da C. s.r.l. e B. s.a.s., società ritenute soggetti interposti fittizi. L'Ufficio ha sostenuto che la contribuente sapesse, o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza professionale, di partecipare al meccanismo fraudolento. A sostegno sono stati indicati l'assenza di documenti di trasporto, le anomalie nella cronologia dei passaggi di proprietà, l'assenza di una sede operativa effettiva, di locali idonei, personale e struttura aziendale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione della Commissione provinciale che aveva accolto il ricorso della società. Ha ritenuto che l'Amministrazione avesse assolto l'onere probatorio mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, dimostrando sia l'inesistenza soggettiva delle operazioni sia la conoscenza, o conoscibilità, della frode da parte della contribuente. La società non ha fornito una prova contraria adeguata; la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti è stata considerata irrilevante. È stata confermata la ripresa a tassazione dell'IVA e la M. s.r.l. è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in 4.000 euro per ciascun grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 54, comma 4, del D.P.R. 633/1972

    Consente il recupero dell'IVA indebitamente detratta sulla base degli elementi emersi dall'attività di verifica fiscale.

  • Art. 2697 del codice civile

    È richiamato in via generale per il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi della frode e il coinvolgimento del cessionario; il contribuente deve fornire la prova contraria della propria estraneità e della diligenza adottata.

  • Direttiva 2006/112/CE

    Il diritto alla detrazione dell'IVA può essere negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode, anche se la cessione o il servizio erano effettivamente realizzati.

  • Cassazione, sentenza n. 21104/2018

    Ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti [...] ha l'onere di provare [...] che il cessionario sapeva o avrebbe potuto sapere [...] che l'operazione si inseriva in un'evasione di imposta.

    Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare non solo l'inesistenza del fornitore effettivo, ma anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario. Il contribuente deve dimostrare di avere agito con la massima diligenza esigibile.

  • Corte di giustizia UE, cause riunite C-439/04 e C-440/04, Axel Kittel

    Il diritto alla detrazione può essere negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode IVA.

  • Corte di giustizia UE, cause riunite C-80/11 e C-142/11, Mahagében e Dávid

    La frode e la consapevolezza del cessionario possono essere dimostrate mediante elementi oggettivi; non è però consentito imporre al contribuente controlli sproporzionati o generalizzati.

  • Corte di giustizia UE, causa C-285/11, Bonik

    La detrazione può essere esclusa quando, alla luce di elementi oggettivi, il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione era collegata a una frode.

  • Corte di giustizia UE, causa C-18/13, Maks Pen EOOD

    La direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore.

    La detrazione può essere negata quando il soggetto indicato in fattura non è il reale prestatore e mancano, presso di lui, personale, risorse materiali o organizzazione adeguata.

  • Cassazione, sentenze n. 7848/2015, n. 1116/2018, n. 22444/2016 e n. 22445/2016

    La connivenza del cessionario può essere provata tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, fondate su elementi obiettivi idonei ad allertare un imprenditore onesto e mediamente esperto.

Massime di principio

  • In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve prima dimostrare l'inesistenza del fornitore effettivo o l'interposizione fittizia e, con elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
  • La prova dell'Amministrazione può essere presuntiva, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Tra gli indici rilevanti rientrano l'assenza di sede, personale, mezzi, locali, organizzazione aziendale e documentazione coerente con la movimentazione dei beni.
  • Una volta forniti indizi qualificati, spetta al contribuente dimostrare di avere verificato con diligenza il fornitore e di avere agito senza consapevolezza della frode, secondo controlli ragionevoli e proporzionati al settore e alle circostanze.
  • La mera regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a conservare il diritto alla detrazione quando emergono anomalie sostanziali.
  • La concreta esistenza dei beni o la loro effettiva rivendita non esclude automaticamente la frode: l'operazione può essere reale sotto il profilo materiale, ma soggettivamente inesistente quanto all'identità del fornitore.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, prove della consegna, verifiche sull'identità e sull'organizzazione del fornitore, corrispondenza commerciale e ogni elemento idoneo a dimostrare la normale diligenza dell'acquirente.

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