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Sentenza

Sentenza del 13/02/2019 n. 1 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Dogane - Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, relativa all'ammissione temporanea di merci - nozione di "effetti personali"

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Aosta che aveva annullato la contestazione doganale e la confisca di un orologio Audemars Piguet trovato nel vano portaoggetti dell'automobile del resistente. L'Agenzia sosteneva che l'orologio non potesse essere qualificato come "effetto personale" ai sensi della Convenzione di Istanbul, poiché non era indossato né contenuto in un bagaglio, ed era stato occultato senza dichiarazione all'ingresso in Italia. Sosteneva inoltre che il resistente, anche in ragione della sua esperienza nel commercio di orologi, fosse consapevole degli obblighi doganali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il vano portaoggetti dell'autovettura non fosse assimilabile a un bagaglio e che l'orologio dovesse essere dichiarato, anche oralmente, al suo ingresso in Italia. Ha ritenuto legittima la qualificazione della condotta come illecito doganale ai sensi dell'art. 282, lett. c), del d.P.R. n. 43/1973, considerando rilevante anche l'IVA tra le tasse all'importazione. Tuttavia, ha disapplicato la confisca dell'orologio, prevista dall'art. 301 del TULD, perché sproporzionata rispetto all'entità dei diritti doganali evasi e contraria al principio di proporzionalità. Il ricorso di primo grado è stato quindi respinto, salvo l'annullamento della confisca, con condanna del resistente alle spese del giudizio d'appello pari a 3.000 euro.

Norme richiamate

  • Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, allegato B6, art. 1

    Esclude dagli obblighi doganali gli effetti personali dei viaggiatori.

    La disposizione consente il regime di ammissione temporanea per gli effetti personali, ma solo entro i limiti e alle condizioni stabilite dalle norme successive dell'allegato.

  • Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, allegato B6, art. 3

    Gli effetti personali devono essere importati dal viaggiatore sulla sua persona o essere contenuti nei suoi bagagli.

    La nozione di effetto personale richiede un collegamento materiale con la persona del viaggiatore o con un vero bagaglio. Il vano portaoggetti dell'automobile, per la sua diversa funzione, non è stato considerato un bagaglio.

  • Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, allegato B6, art. 4, comma 1

    L'ammissione temporanea degli effetti personali avviene senza documento doganale e senza garanzia, salvo gli articoli soggetti ad un'elevata aliquota di dazi e tasse all'importazione.

    L'esenzione dagli adempimenti non opera automaticamente per beni di elevato valore o soggetti a rilevanti imposte. Nel concetto di tasse all'importazione rientra anche l'IVA all'importazione.

  • Legge 26 ottobre 1995, n. 479

    Ha ratificato in Italia la Convenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea delle merci.

  • Art. 282, lett. c), d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)

    È stato ritenuto applicabile per la sottrazione dell'orologio alla dichiarazione e ai controlli doganali dovuti al suo ingresso in Italia.

  • Art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)

    Prevede la confisca quale sanzione accessoria, ma nel caso concreto è stata disapplicata perché sproporzionata rispetto all'imposta evasa.

  • Principio di proporzionalità del diritto dell'Unione europea

    Le sanzioni doganali devono mantenere un rapporto proporzionato con la gravità della violazione e con l'entità dell'imposta evasa; la confisca di un bene di elevato valore può essere eccessiva quando l'evasione riguarda una quota limitata del suo valore.

  • Cass. 28 settembre 2018, n. 23506

    È richiamata a sostegno della possibilità di disapplicare la confisca doganale quando, nel caso concreto, essa risulti sproporzionata.

Massime di principio

  • Un bene personale di elevato valore non beneficia automaticamente delle agevolazioni per gli effetti personali: deve essere indossato o contenuto in un bagaglio effettivo, non semplicemente lasciato in un vano dell'automobile.
  • Anche quando un bene può astrattamente rientrare tra gli effetti personali, il suo valore elevato e l'applicazione di imposte rilevanti possono imporre la dichiarazione doganale e, in determinati casi, la costituzione di una garanzia.
  • La mancata dichiarazione di un bene di valore all'ingresso in un Paese può integrare un illecito doganale anche se il bene è di proprietà del viaggiatore e viene importato solo temporaneamente.
  • La dichiarazione effettuata all'uscita da uno Stato non sostituisce necessariamente quella richiesta all'ingresso in un altro Stato, soprattutto quando quest'ultimo applica dazi o IVA all'importazione.
  • La confisca non deve essere applicata automaticamente: anche in presenza dell'illecito, deve rispettare il principio di proporzionalità e può essere esclusa quando risulti eccessiva rispetto all'imposta evasa.

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