Sentenza del 13/02/2019 n. 1361 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento TARSU n. 25680/487, relativo agli anni 2010, 2011 e 2012, per complessivi Euro 8.369,92. Ha dedotto: la mancata valutazione della planimetria e della perizia tecnica di parte, che indicavano una superficie tassabile di 157,50 mq anziché 217 mq; la violazione dell'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013; e il diritto all'esenzione o riduzione della tassa per la produzione di rifiuti speciali nell'attività esercitata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, ritenendolo infondato. La perizia tecnica di parte è stata ritenuta priva di autonoma valenza probatoria, anche perché non giurata, e quindi legittimamente non considerata dai primi giudici. L'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 è stato ritenuto applicabile alla TARI e non alla TARSU, oltre che successivo rispetto agli anni oggetto dell'accertamento, sicché non poteva operare retroattivamente. È stata inoltre negata l'esenzione per i rifiuti speciali perché il contribuente non aveva dimostrato di aver informato il Comune ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993 né aveva documentato adeguatamente le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti speciali. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate, considerata la mancata costituzione della RTI.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993
La TARSU relativa agli anni 2010, 2011 e 2012 deve essere valutata secondo la disciplina vigente del D.Lgs. n. 507/1993, non secondo la successiva disciplina della TARI.
Legge n. 147/2013, art. 1, comma 649
La disposizione riguarda la TARI
La norma non è stata ritenuta applicabile a un accertamento TARSU relativo ad annualità anteriori all'entrata in vigore della disposizione.
Preleggi, art. 11
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo
La disposizione conferma che una norma successiva non può essere applicata retroattivamente agli anni d'imposta precedenti, salvo specifica previsione legislativa.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 70
Per ottenere il riconoscimento dell'esclusione o dell'agevolazione relativa alle aree in cui si producono rifiuti speciali, il contribuente deve rispettare gli obblighi informativi verso il Comune e fornire documentazione idonea sulle superfici interessate e sulla gestione dei rifiuti.
Codice penale, art. 483
La Commissione ha richiamato la norma per evidenziare che una perizia giurata comporta l'assunzione di responsabilità del tecnico; tuttavia, la giuramento non attribuisce automaticamente alla perizia valore di prova piena.
Massime di principio
- Una perizia tecnica di parte non costituisce, di regola, prova piena: deve essere specifica, completa, coerente con gli altri documenti e, secondo l'orientamento seguito nella decisione, preferibilmente giurata. È quindi opportuno produrre anche planimetrie, rilievi, fotografie, titoli edilizi e altra documentazione oggettiva.
- Le norme successive che disciplinano un tributo diverso non possono essere automaticamente applicate a una precedente annualità o a un diverso regime impositivo. Occorre individuare la disciplina vigente per ciascun anno accertato.
- Chi invoca l'esclusione o la riduzione della tassa per la produzione di rifiuti speciali deve dimostrare concretamente quali aree siano interessate, quali rifiuti siano prodotti e come vengano gestiti o smaltiti.
- Gli obblighi formali di comunicazione al Comune possono essere decisivi: anche quando la produzione di rifiuti speciali sia effettiva, l'agevolazione può essere negata se il contribuente non ha effettuato le comunicazioni previste o non ha fornito la documentazione richiesta.
- In materia di tributi locali, la contestazione della superficie imponibile deve essere supportata da una misurazione documentata e verificabile; la sola dichiarazione o stima unilaterale del contribuente può non essere sufficiente.
- L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione grava normalmente sul contribuente che la invoca.
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