Regolamento (UE) 2018/244
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/244 della Commissione, del 15 febbraio 2018, concernente l'autorizzazione del vanillile acetone e del 4-(4-metossifenil)butan-2-one come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e il rifiuto dell'autorizzazione dell'1-feniletan-1-olo (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/244 autorizza come additivi per mangimi, per tutte le specie animali, il vanillile acetone e il 4-(4-metossifenil)butan-2-one, fissandone condizioni d’impiego, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente nega l’autorizzazione dell’1-feniletan-1-olo come additivo organolettico. Sono inoltre previste discipline transitorie per lo smaltimento delle scorte di additivi, premiscele e mangimi prodotti prima dell’entrata in applicazione delle nuove regole.
Autorizzazione di due additivi aromatici per mangimi, vanillile acetone e 4-(4-metossifenil)butan-2-one, e diniego di autorizzazione dell'1-feniletan-1-olo.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea, con riferimento agli additivi organolettici del gruppo funzionale delle sostanze/com-posti aromatizzanti destinati a tutte le specie animali. Disciplina anche l’immissione sul mercato e l’utilizzo di additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti tali sostanze. Prevede misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di date specifiche e consente la vendita fino a esaurimento scorte; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/244: autorizzazione di additivi aromatici per mangimi e rifiuto di un’autorizzazione
Il regolamento si colloca nell’ambito della disciplina unionale sugli additivi destinati all’alimentazione animale, richiamando il regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola autorizzazione, riesame e condizioni di impiego degli additivi per mangimi. La Commissione, sulla base della procedura prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, autorizza due sostanze aromatiche e nega l’autorizzazione di una terza, introducendo anche misure transitorie per la gestione delle scorte.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli additivi organolettici del gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti/composti aromatizzanti destinati a tutte le specie animali. Incide non solo sugli additivi in senso stretto, ma anche sulle premiscele, sulle materie prime per mangimi e sui mangimi composti che contengano le sostanze considerate. Le misure transitorie consentono la circolazione e l’utilizzo di prodotti già fabbricati ed etichettati prima delle date indicate, fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Base normativa e contesto
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e le relative procedure. Il considerando sottolinea che tale normativa prevede anche il riesame degli additivi autorizzati in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio. Il provvedimento di esecuzione si inserisce dunque nel processo di rivalutazione e aggiornamento delle autorizzazioni precedenti.
Autorizzazione dei due additivi
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni dettagliate nell’allegato, il vanillile acetone e il 4-(4-metossifenil)butan-2-one come additivi per l’alimentazione animale. Entrambi sono classificati nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’autorizzazione è valida per tutte le specie animali e ha termine il 15 marzo 2028.
Condizioni di impiego e requisiti tecnici
Per ciascuna delle due sostanze autorizzate, l’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni d’uso devono indicare le condizioni di conservazione e stabilità. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è fissato in 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. L’etichetta dell’additivo deve riportare espressamente tale limite massimo raccomandato.
Etichettatura di premiscele, materie prime e mangimi composti
Se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12 % supera 5 mg/kg, l’etichettatura delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. Si tratta di un obbligo di trasparenza funzionale alla corretta informazione degli operatori e degli utilizzatori a valle.
Sicurezza per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori degli additivi e delle premiscele. Ove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, comprendenti protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
Diniego dell’autorizzazione dell’1-feniletan-1-olo
L’articolo 2 rifiuta l’autorizzazione dell’1-feniletan-1-olo come additivo appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale dei composti aromatizzanti. Il regolamento, quindi, distingue tra due sostanze autorizzate e una sostanza non ammessa, con effetti rilevanti per chi opera nella formulazione e commercializzazione di additivi e premiscele.
Regime transitorio
L’articolo 3 disciplina la fase di passaggio. Le sostanze vanillile acetone, 4-(4-metossifenil)butan-2-one e 1-feniletan-1-olo, nonché le premiscele che le contengono, prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo le norme precedenti al 15 marzo 2018, possono restare sul mercato e essere utilizzate fino a esaurimento scorte.
Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti tali sostanze, la continuità commerciale è ammessa:
- fino a esaurimento scorte, se prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2019 e destinati ad animali da produzione alimentare;
- fino a esaurimento scorte, se prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2020 e destinati ad animali non da produzione alimentare.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dei due additivi aromatici
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni indicate in allegato, il vanillile acetone e il 4-(4-metossifenil)butan-2-one come additivi destinati all’alimentazione animale, nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti".
Diniego di autorizzazione per l’1-feniletan-1-olo
L’articolo 2 rifiuta l’autorizzazione dell’1-feniletan-1-olo come additivo appartenente alla categoria degli "additivi organolettici" e al gruppo funzionale dei "composti aromatizzanti".
Misure transitorie per additivi, premiscele e mangimi
L’articolo 3 consente, fino a esaurimento scorte, la commercializzazione e l’uso delle sostanze e delle premiscele contenenti vanillile acetone, 4-(4-metossifenil)butan-2-one e 1-feniletan-1-olo prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo le regole precedenti. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2019 se destinati ad animali da produzione alimentare, e prima del 15 marzo 2020 se destinati ad animali non da produzione alimentare, è parimenti consentita l’immissione sul mercato e l’uso fino a esaurimento scorte.
Condizioni specifiche di impiego e tenore massimo
Per entrambe le sostanze autorizzate l’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela, che nelle istruzioni d’uso siano indicate le condizioni di conservazione e stabilità e che il tenore massimo raccomandato sia pari a 5 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %. L’etichetta dell’additivo deve riportare tale tenore massimo raccomandato.
Obblighi di etichettatura
L’allegato richiede che il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva siano indicati sull’etichetta delle premiscele e sull’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti quando il tenore nel mangime completo con umidità al 12 % supera 5 mg/kg.
Tutela degli utilizzatori e dispositivi di protezione
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori di additivi e premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.
Durata dell’autorizzazione
Per entrambi gli additivi autorizzati il termine del periodo di autorizzazione indicato in allegato è il 15 marzo 2028.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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