Cassazione Civile, Ordinanza n. 15627/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorrente aveva prestato attività professionale di assistenza per la predisposizione e il deposito di una domanda di concordato preventivo, poi dichiarata inammissibile, e chiedeva l’insinuazione al passivo del fallimento per il relativo compenso con riconoscimento della prededuzione. Il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 l. fall., sostenendosi che il compenso del professionista incaricato per l’accesso alla procedura dovesse comunque essere considerato funzionale alla procedura concorsuale e quindi prededucibile, con valutazione da compiere ex ante. La curatela non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione è stata funzionale, secondo un giudizio ex ante, alle finalità della procedura e sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l. fall. Poiché nel caso concreto la proposta concordataria non aveva superato il vaglio di ammissibilità, il credito non rientrava nel perimetro della prededuzione. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 legge fallimentare
la prededuzione dei crediti professionali collegati alla procedura concorsuale non opera automaticamente; è necessaria la funzionalità della prestazione alle finalità della procedura secondo un giudizio ex ante, nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità
art. 360-bis c.p.c.
il ricorso è dichiarato inammissibile quando la questione è già stata risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità
art. 161 legge fallimentare
richiamato come norma che disciplina la domanda di concordato preventivo alla quale si riferiva l’attività professionale
art. 163 legge fallimentare
l’ammissione al concordato è indicata come presupposto richiesto dal principio richiamato per il riconoscimento della prededuzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il credito del professionista incaricato dal debitore per predisporre o depositare una domanda di concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se l’attività svolta è stata funzionale, in concreto e secondo una valutazione ex ante, alle finalità della procedura concorsuale.
- La prededuzione non spetta quando la domanda di concordato non supera il vaglio di ammissibilità e il debitore non viene ammesso alla procedura.
- Quando la questione di diritto è già stata risolta in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15435/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15436/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15440/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15441/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15442/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15443/2022 del 16/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →