Cassazione Penale, Sentenza n. 14859/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lucibello era imputato per truffa (art. 640 c.p.) per aver, in qualità di venditore/direttore alle vendite della Car Club Roma s.r.l., indotto in errore l'amministratore della Tre Croci s.r.l. facendosi consegnare due assegni per complessivi €31.300 senza consegnare l'auto. In cassazione il difensore ha contestato che l'imputato non era direttore, non aveva poteri di gestione né aveva incassato gli assegni, che risultavano intestati alla Car Club e gestiti da altro soggetto (Pieremidio Blando); inoltre l'azienda era stata trasferita e l'imputato licenziato. La Corte d'appello aveva comunque ritenuto la responsabilità perché la trattativa era stata gestita da Lucibello; la Cassazione ha ritenuto però mancante la motivazione quanto all'elemento del profitto (non risulta che gli assegni fossero intestati o incassati dall'imputato) e quindi insufficiente la valutazione della sua responsabilità a fini civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese. La statuizione penale sulla prescrizione non viene riformata nel dispositivo impugnato; la pronuncia riguarda specificamente la carenza motivazionale sugli effetti civili della condanna.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La norma definisce il reato di truffa: occorre provare artifici o raggiri, l'induzione in errore e il conseguimento di un ingiusto profitto con danno altrui. La Cassazione ha rilevato la carenza probatoria rispetto all'elemento del profitto in capo all'imputato
art. 622 cod. proc. pen.
La norma disciplina il rinvio in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del reato con affermazione della responsabilità ai soli effetti civili; la Cassazione ha applicato questa disposizione disponendo il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello
Massime di principio
- Per il reato di truffa è essenziale provare non solo l'induzione in errore ma anche il conseguimento dell'ingiusto profitto: far risultare che i valori (assegni, denaro) siano stati a titolo personale ricevuti o incassati dall'imputato è cruciale.
- La qualifica formale (direttore, venditore, dipendente) non è di per sé decisiva: quello che conta è la prova del ruolo effettivo e del potere di disporre o incassare somme. La sola gestione della trattativa non prova automaticamente il profitto personale.
- Quando la Corte d'appello dichiara la prescrizione del reato ma afferma la responsabilità a fini civili, la motivazione deve essere completa e specifica; carenze motivazionali su elementi costitutivi della responsabilità civile possono determinare l'annullamento e il rinvio al giudice civile (art. 622 c.p.p.).
- In casi simili, la difesa deve puntare a dimostrare la mancanza di collegamento tra l'imputato e le somme (titolarità degli assegni, chi ha materialmente incassato) e l'assenza di poteri gestionali; la parte civile deve fornire prove chiare del nesso tra condotta e profitto.
- La prescrizione estingue la responsabilità penale ma non automaticamente le pretese civili; tuttavia le statuizioni civili richiedono un'adeguata motivazione e prova della responsabilità patrimoniale dell'imputato.
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