Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1032/2026 - Napoli, Sezione 8

Per l'esecuzione del giudicato formatosi con sentenza n.00548/2024, pub il 22/01/24, nella causa iscritta al REG. RIC. n.02474/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), munito di attestazione di conformità il 25/01/24, notificata il 25/01/24 al Ministero dell’Istruzione.

Giustizia amministrativa202502295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il giudizio di ottemperanza, convertendolo in reclamo e assegnando un termine al commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordinanza precedente, sostenendo che l'esecuzione richiesta riguardava esclusivamente la condanna alle spese di giudizio contenuta nella sentenza n. 548 del 22 gennaio 2024. Secondo il ricorrente, per tale capo della sentenza non era stata prevista la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento del Ministero; pertanto, non trovava applicazione l'orientamento giurisprudenziale richiamato nell'ordinanza della cui revoca era stata chiesta l'adozione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di revoca. Ha rilevato che, rispetto alla condanna alle spese di giudizio contenuta nella sentenza oggetto di ottemperanza, non era stata prevista la nomina di una specifica figura commissariale. La nomina del commissario ad acta era stata invece espressamente contemplata soltanto con riferimento all'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, rispetto alla quale la sentenza n. 548 costituiva il mezzo di ottemperanza. Di conseguenza, l'ordinanza n. 6929 del 24 ottobre 2025 è stata revocata ed è stata fissata una nuova camera di consiglio per la trattazione della domanda di ottemperanza al 23 luglio 2026. L'ordinanza non definisce ancora la domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'operatività di un meccanismo commissariale previsto dal giudice deve essere verificata in relazione allo specifico capo della decisione da eseguire: la nomina del commissario ad acta disposta per l'esecuzione di una determinata pronuncia o statuizione non si estende automaticamente a un distinto capo relativo alla condanna alle spese, se tale estensione non è stata espressamente prevista.
  • Quando l'ordinanza che ha disciplinato il mezzo processuale e le modalità di esecuzione si fonda sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale non pertinente allo specifico capo della decisione azionato, il giudice può revocarla e fissare una nuova camera di consiglio per l'esame della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.