Cassazione Civile, Ordinanza n. 34418/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato rilascio, da parte della compagnia assicurativa e dei suoi intermediari, di una polizza fideiussoria che sarebbe stata necessaria a una società per ottenere un finanziamento destinato a fronteggiare passività verso il sistema bancario. I ricorrenti, indicati come soci e fideiussori della società, hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumono di aver subito direttamente nella propria sfera personale. I giudici di merito hanno ritenuto che la fattispecie andasse ricondotta alla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e che il credito risarcitorio spettasse soltanto alla società che aveva condotto le trattative, non ai soci/fideiussori. In appello è stata inoltre confermata la reiezione per difetto di prova della titolarità del diritto e, in via ulteriore, è stata richiamata la prescrizione quinquennale con decorrenza dalla revoca del finanziamento comunicata alla società. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 2697 e 2395 c.c., per avere la Corte d’appello escluso che i soci potessero agire per danni diretti asseritamente incisi sulla loro sfera patrimoniale; 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e di varie norme processuali, per la mancata ammissione di prove testimoniali e per omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione degli artt. 2043, 2935 e 2947 c.c., per avere la Corte qualificato la domanda come precontrattuale e per avere individuato erroneamente il dies a quo della prescrizione. I controricorrenti hanno a loro volta proposto ricorsi incidentali limitatamente alla liquidazione delle spese di appello, ritenuta inferiore ai minimi tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei soci/fideiussori, ritenendo che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, comunque, la pretesa risarcitoria fosse infondata perché la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. tutela la sola parte delle trattative, non i terzi estranei come i soci e fideiussori. Ha invece accolto i ricorsi incidentali della compagnia assicurativa e dell'agente, cassando la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese di appello: la Corte ha ritenuto illegittima la liquidazione di Euro 3.777,00 per ciascun appellato, perché inferiore ai minimi previsti dai parametri forensi per il valore della causa, e ha deciso nel merito rideterminando i compensi in Euro 51.648,00 per ciascuno, oltre accessori. Le altre statuizioni sono state confermate.
Norme richiamate
art. 1337 c.c.
La violazione dell'obbligo di buona fede nelle trattative integra responsabilità precontrattuale, azionabile solo dalla parte che abbia partecipato alle trattative e non da terzi estranei.
art. 2043 c.c.
Richiamato per ribadire la natura extracontrattuale della responsabilità precontrattuale e il relativo assetto probatorio.
art. 2059 c.c.
Richiamato nel quadro della responsabilità extracontrattuale per la prova del danno non patrimoniale.
art. 2395 c.c.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la risarcibilità dei danni diretti del socio, ma ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie dedotta.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla titolarità del diritto e sull'esistenza del danno.
art. 2935 c.c.
Invocato per la decorrenza della prescrizione, ma la censura è stata ritenuta assorbita o comunque non decisiva.
art. 2947 c.c.
Applicato il termine quinquennale alla responsabilità precontrattuale, quale responsabilità extracontrattuale.
art. 342 c.p.c.
La Corte territoriale ha ritenuto il motivo di appello aspecifico, con conseguente inammissibilità del gravame su quel punto.
art. 348-ter c.p.c.
La censura sulle prove è stata dichiarata inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.
art. 360 c.p.c.
Usato per delimitare i vizi deducibili in cassazione rispetto alle singole censure proposte.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per dichiarare inammissibile il primo motivo del ricorso principale, non confrontato con la ratio decidendi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 83 c.p.c.
La Corte ha ritenuto irrituale la procura speciale al nuovo difensore conferita con memoria, perché nel regime applicabile era necessaria la forma prevista dal comma secondo.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nei ricorsi incidentali per la regolazione delle spese di lite in base alla soccombenza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla doglianza di extrapetizione, ma la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo per la mancata ammissione delle prove e la valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove.
art. 187 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo insieme ad altre norme processuali sulla fase istruttoria e di trattazione.
art. 188 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo insieme ad altre norme processuali sulla fase istruttoria e di trattazione.
art. 189 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo insieme ad altre norme processuali sulla fase istruttoria e di trattazione.
art. 244 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di ammissione della prova testimoniale.
art. 350 c.p.c.
Richiamato per affermare la fisiologicità della fase di trattazione nel giudizio di appello.
art. 384 c.p.c.
Usato per la cassazione con decisione nel merito, senza ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13 d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza.
L. 18 giugno 2009, n. 69
Richiamata per escludere l'applicabilità della nuova disciplina sulla procura speciale al caso di specie.
D.M. 55/2014
Richiamato in tema di parametri per la liquidazione delle spese processuali.
D.M. 37/2018
Richiamato quale modifica dei parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83
art. 54, comma 1, lett. a
Richiamato per la disciplina della doppia conforme e le preclusioni in cassazione sul vizio motivazionale.
Massime di principio
- La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ha natura extracontrattuale e tutela la parte che ha partecipato alle trattative; i terzi estranei, anche se soci o garanti della parte negoziale, non sono di regola titolari dell'azione risarcitoria fondata su quella violazione.
- Nel giudizio di legittimità la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; il motivo è inammissibile se investe questioni diverse o non colpisce la specifica ragione decisoria posta a base della sentenza.
- La prova della titolarità del diritto azionato e del fatto costitutivo della domanda grava sulla parte che agisce; la mera allegazione di un danno direttamente subito non basta se manca il fondamento giuridico che lo renda imputabile al convenuto.
- Il danno risarcibile da responsabilità precontrattuale coincide con l'interesse negativo, cioè le perdite dipendenti dall'affidamento nella conclusione del contratto e le occasioni alternative perse, non con i vantaggi attesi dalla mancata conclusione del contratto.
- La mancata ammissione di prove è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio processuale o motivazionale consentito, e resta comunque preclusa quando ricorra la doppia conforme e il ricorrente non indichi specificamente le divergenze tra le decisioni di merito.
- In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice deve restare entro la forbice dei parametri applicabili; la liquidazione di importi inferiori ai minimi tabellari richiede una base normativa o motivazionale che nel caso concreto non risultava.
- La procura speciale al nuovo difensore, nei giudizi soggetti alla disciplina previgente dell'art. 83 c.p.c., deve essere conferita nelle forme richieste dalla norma e non può essere validamente rilasciata con modalità diverse da quelle previste.
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