Cassazione Penale, Sentenza n. 11331/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., denunciando che era stato concordato con il Pubblico Ministero l'applicazione della pena sospesa di anni 1 mesi 4 di reclusione e euro 1.400 (o 1.600) di multa con concessione della sospensione condizionale; invece il GIP aveva applicato una pena diversa (anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa), facendo riferimento anche a una istanza attribuita a terza persona (Alessandro Citarella). Il ricorrente censurava la violazione dell'accordo tra le parti, la mancata motivazione della diversità di pena e l'alterazione unilaterale del contenuto pattuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato il principio per cui l'accordo tra imputato e Pubblico ministero nella procedura di applicazione della pena e' negozio processuale vincolante e non puo' essere modificato unilateralmente. Ha constatato, anche tramite accesso al fascicolo d'ufficio, che l'accordo originario prevedeva anni 1 mesi 4 e euro 1.400 di multa con sospensione condizionale e che la sentenza impugnata recava invece una pena difforme, verosimilmente per un 'incidente' informatico o trasposizione di dati relativi ad altro procedimento. Poiché la pronuncia risultava palesemente disallineata rispetto all'accordo senza alcuna motivazione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari (Ufficio GIP).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti: l'accordo tra imputato e Pubblico ministero, manifestato dalle parti, costituisce negozio processuale vincolante che il giudice deve ratificare senza alterarne i contenuti.
art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale oggetto della riqualificazione del fatto (riferita al caso di detenzione/assunzione di stupefacenti): la Corte ha rilevato che la riqualificazione e il riconoscimento delle attenuanti erano stati effettuati, ma la quantificazione della pena applicata dal GIP era difforme rispetto all'accordo.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019 (Locca)
Conferma che l'accordo tra imputato e PM e' negozio recettizio e, una volta manifestato il consenso congiunto, diviene irrevocabile e non modificabile unilateralmente.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 3, n. 57593 del 25/10/2018 (Cannizzaro)
Principio secondo cui il giudice, ratificando l'accordo, non puo' alterarne i contenuti né subordinare i benefici (es. sospensione condizionale) a obblighi estranei alla pattuizione.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 4, n. 31441 del 09/07/2013 (Sanzone)
Ulteriore conferma del divieto per il giudice di modificare o integrare unilateralmente i termini dell'accordo tra imputato e PM nella procedura speciale.
Massime di principio
- Nella procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) l'accordo tra imputato e Pubblico ministero e' vincolante: il giudice deve ratificarlo senza modificarne i contenuti sostanziali.
- Se la sentenza contiene una pena difforme rispetto a quella concordata e mancano motivazioni che giustifichino la divergenza, il ricorso per cassazione ha buone probabilita' di accoglimento.
- Discrepanze evidenti dovute a errore materiale, trasposizione o incidente informatico possono determinare l'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato e la restituzione degli atti all'ufficio competente per le opportune rettifiche.
- Per evitare contestazioni, la pattuizione dovrebbe risultare chiaramente documentata e sottoscritta, con espresso consenso del Pubblico ministero e, quando necessario, conferma in udienza alla presenza dell'imputato.
- Il giudice non puo' introdurre condizioni o obblighi non previsti dall'accordo (ad es. subordinare la sospensione condizionale ad adempimenti estranei): tali aggiunte sono illegittime e fonte di annullamento.
- Quando la divergenza tra l'accordo e la pronuncia e' di natura non meramente formale e richiede accertamenti istruttori, la Corte potrebbe disporre il rinvio; ma se la discrepanza e' chiara e immediatamente valutabile, e' possibile l'annullamento senza rinvio.
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