Cassazione Penale, Sentenza n. 5665/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di trasferimento fraudolento di valori (capo 14) e di favoreggiamento personale aggravato (capo 35), entrambi con l'aggravante di aver agevolato una cosca di 'ndrangheta. I motivi di ricorso contestavano: 1) la carenza di gravi indizi rispetto al trasferimento fraudolento, con specifico dissenso sulla qualificazione di Alvaro Vincenzo come socio occulto e sulla ricostruzione della commistione economica tra Euroma Food e Panforno s.r.l.; 2) l'insufficienza e il travisamento delle intercettazioni e dei tabulati utili a provare il favoreggiamento personale, nonché la carenza di riscontri esterni a tali risultanze; 3) il difetto di autonoma valutazione del GIP nella motivazione cautelare; 4) l'erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.; 5) l'irragionevolezza e l'inesistenza delle esigenze cautelari e l'inadeguata scelta della misura, anche per il tempo trascorso dagli eventi contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La decisione sostiene che il Tribunale ha correttamente valutato l'insieme delle risultanze investigative (intercettazioni, servizi di osservazione, elementi economici come ricariche Postepay e contratti di locazione), ricostruendo un contesto criminoso riconducibile a una "locale" di 'ndrangheta con Alvaro e Carzo ai vertici e dimostrando i contatti diretti e personali del ricorrente con tali soggetti. La Corte richiama il principio secondo cui il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) può integrarsi anche quando i beni non provengono da delitto, poiché l'elemento tipico è l'intento di eludere misure di prevenzione. Ha ritenuto legittima la tecnica motivazionale adottata (incorporazione/rielaborazione della richiesta) a condizione che emerga conoscenza e rielaborazione critica degli atti, e ha valutato le intercettazioni e i tabulati in combinazione con osservazioni e altri riscontri. Anche i profili relativi all'aggravante di favoreggiamento con finalità di agevolare la cosca e alle esigenze cautelari sono stati ritenuti adeguatamente motivati alla luce della personalità dell'indagato, della pervicacia delle condotte e della rilevanza delle acquisizioni investigative successive. Tutte le censure difensive sono state ritenute prive di fondamento.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori si integra anche qualora i beni trasferiti non provengano da delitto; rileva l'intento di eludere misure di prevenzione e non la provenienza del patrimonio
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante rispetto ai delitti contestati quando le condotte sono dirette o idonee ad agevolare un'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto l'aggravante provata attraverso l'analisi congiunta delle condotte e dei rapporti
art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p.
L'autonomia valutativa del giudice cautelare è compatibile con la tecnica dell'incorporazione della richiesta del PM quando dal provvedimento emerga conoscenza degli atti e rielaborazione critica; non è necessaria per forza una decisione difforme
art. 192, comma 3, c.p.p.
I tabulati e le intercettazioni richiedono in linea generale riscontri esterni per pieno valore probatorio, ma possono essere valorizzati se corroborati da servizi di osservazione e altri elementi
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Nella valutazione cautelare della personalità possono essere considerate anche pendenze penali e comportamenti concreti a carico dell'indagato, senza violare il principio di non colpevolezza
art. 521 c.p.p.
Richiami in tema di valutazione di provvedimenti di sequestro e del loro utilizzo nel contraddittorio e nella formazione della decisione cautelare
art. 27 Cost.
Il principio di non colpevolezza non impedisce al giudice cautelare di utilizzare elementi oggettivi e pendenze per valutare la personalità e l'attualità del pericolo
Massime di principio
- In cause cautelari con ipotesi di collegamento a organizzazioni mafiose è fondamentale valutare l'insieme del contesto investigativo: intercettazioni, osservazioni, rapporti economici e anagrafiche possono essere letti unitariamente per ricostruire l'intreccio criminoso
- L'art. 512-bis punisce il trasferimento fraudolento di valori finalizzato a eludere misure di prevenzione anche quando i beni non derivano da reato: la difesa deve dunque dimostrare specificamente l'assenza dell'intento elusivo, non solo l'originaria lecita provenienza dei beni
- Le intercettazioni e i tabulati telefonici richiedono, per valore probatorio pieno, riscontri esterni; tuttavia, se integrate da servizi di osservazione o elementi economico-documentali, possono fondare la sussistenza di gravi indizi
- Per censurare il difetto di autonoma valutazione del giudice cautelare è necessario provare che l'ordinanza sia mera fotocopia della richiesta del PM senza alcuna rielaborazione critica; la mera conformità non è di per sé sufficiente
- L'aggravante per finalità di agevolare associazioni mafiose richiede la prova della condivisione o dell'idoneità delle condotte a favorire la struttura criminale; i giudici possono inferire tale scopo dalla sinergia di attività e dai rapporti stretti tra gli attori
- In tema di misure cautelari i giudici possono considerare acquisizioni investigative successive al provvedimento originario e altre pendenze per valutare l'attualità del pericolo; per opporsi efficacemente occorre proporre elementi concreti idonei a dimostrare l'assenza del pericolo e misure alternative adeguate
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