Cassazione Civile, Ordinanza n. 35164/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per compensi professionali relativi ad attività di difesa giudiziale e stragiudiziale svolta in favore del cliente. Il cliente propose opposizione, ottenendo in primo grado solo una riduzione dell’importo ingiunto e il rigetto della domanda riconvenzionale di responsabilità professionale. In appello furono respinte le doglianze contro la liquidazione dei compensi, contro la valutazione delle prove testimoniali e contro la mancata applicazione della prescrizione presuntiva. In cassazione il cliente articolò quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che un altro difensore del medesimo rapporto avesse autonomamente chiesto il pagamento del proprio compenso, con indebita duplicazione di richieste per la stessa attività; (2) violazione delle norme sulla determinazione dei compensi, lamentando che la Corte d’appello avesse ignorato i criteri applicabili e che molte attività fossero state svolte con altri codifensori; (3) violazione delle norme sul mandato e sulla procura alle liti, insistendo sulla tesi che solo uno dei difensori fosse parte del contratto di patrocinio e che per l’altro vi fosse soltanto una procura funzionale all’ausilio del primo; (4) violazione dell’art. 246 c.p.c. e delle regole di valutazione delle prove, contestando l’ammissibilità della testimonianza di un avvocato che poi aveva promosso un autonomo giudizio per il proprio compenso e criticando l’attendibilità delle deposizioni valorizzate dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche le censure sui compensi, osservando che quando più avvocati sono incaricati della difesa ciascuno ha diritto al compenso nei limiti dell’attività effettivamente svolta e che il ricorrente non aveva indicato quali voci fossero state duplicate o quali attività fossero state in realtà svolte da altri. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla pretesa insussistenza di un rapporto diretto di patrocinio con il secondo difensore, perché si risolveva in una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito. Quanto alla testimonianza dell’avvocato terzo, ha escluso l’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., ribadendo che rileva solo un interesse giuridico, personale, concreto e attuale, non un mero interesse di fatto a un certo esito della lite; ha anche giudicato inammissibile la critica sull’attendibilità delle prove, perché diretta a sovrapporre una diversa valutazione del materiale istruttorio a quella del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 246 c.p.c.
L'incapacità a testimoniare presuppone un interesse giuridico, personale, concreto e attuale, non un mero interesse di fatto all'esito della controversia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la censura contrasta con un orientamento consolidato della Corte.
art. 1703 c.c.
Richiamato per la distinzione tra rapporto di mandato/patrocinio e procura alle liti.
art. 1708 c.c.
Richiamato per la disciplina del mandato e dei poteri/limiti del rapporto professionale.
art. 83 c.p.c.
Richiamato per la procura alle liti e la sua distinzione dal contratto di patrocinio.
art. 6 L. 13 giugno 1942, n. 794
In caso di pluralità di avvocati incaricati, ciascuno ha diritto al compenso nei limiti dell'opera effettivamente prestata.
art. 7 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585
Norma regolamentare richiamata come trasfusione del principio sul compenso del difensore per l'attività effettivamente svolta.
art. 5 d.m. n. 585 del 1994
Richiamato nel motivo, ma la censura è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.
art. 96 c.p.c.
La domanda di responsabilità aggravata era stata riproposta in appello ma poi ritenuta assorbita e comunque non decisiva ai fini del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando più avvocati sono incaricati della medesima difesa, ciascuno può pretendere il compenso dal cliente solo per l'attività effettivamente svolta; la limitazione del credito richiede la dimostrazione che il singolo professionista abbia in realtà svolto solo in parte l'attività posta a base della pretesa.
- La mera circostanza che un altro difensore abbia agito o agisca per il pagamento dei propri compensi non basta, di per sé, a escludere il diritto al compenso di un ulteriore difensore, se non è specificato quali attività siano state duplicate.
- La distinzione tra procura alle liti e contratto di patrocinio non può essere utilizzata, in cassazione, per sovvertire la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito quando questa sia sorretta da motivazione congrua.
- L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. ricorre solo se il teste è titolare di un interesse giuridico, personale, concreto e attuale idoneo a legittimarlo a partecipare al giudizio; non è sufficiente un interesse di mero fatto all'esito della lite.
- La valutazione di attendibilità dei testimoni e il peso da attribuire alle singole prove appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo che la motivazione ometta l'esame del fatto storico decisivo o sia meramente apparente.
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