Cassazione Penale, Sentenza n. 2539/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Falbo impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (salvo annullamento parziale su un capo). I motivi di ricorso in Cassazione erano: (1) violazione dell'art. 309, comma 9-bis c.p.p. per il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del riesame (si denunciava che il Tribunale aveva giudicato genericamente infondata la richiesta senza consentire l'esercizio del diritto di difesa); (2) vizio di motivazione e carenza di gravità indiziaria rispetto all'accusa di associazione mafiosa e ai reati-scopo di estorsione (contestata l'interpretazione delle intercettazioni, l'attribuzione di affectio societatis, la connessione tra eventi e la responsabilità per incendi e pressioni); (3) vizio di motivazione e insufficienza di elementi probatori rispetto ai reati in materia di stupefacenti (contestata l'interpretazione di localizzazioni, rumori, telefonate e la qualificazione di alcuni episodi come consegne di droga).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'art. 309, comma 9-bis richiede la sussistenza e l'indicazione di "giustificati motivi" e il Tribunale aveva dato adeguata motivazione sul rigetto (non si è trattato di carenza assoluta di motivazione). I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: la Corte non ha riedotto il merito valutativo degli elementi indiziari (vietato in sede di legittimità salvo manifesta illogicità della motivazione) e ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame coerente e logica rispetto alle intercettazioni, ai movimenti monitorati e agli altri elementi emersi. Il ricorso è quindi rigettato in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza; il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.
«su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito della ordinanza sono prorogati nella stessa misura»
La norma impone al tribunale di differire l'udienza se l'imputato, entro i termini, indica giustificati motivi; non è un diritto incondizionato al rinvio perché resta necessario che i motivi siano concretamente indicati. Il controllo di legittimità può rilevare solo la carenza assoluta o la motivazione apparente del diniego, non una diversa valutazione discrezionale dei motivi
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti formali del ricorso per cassazione contro le ordinanze cautelari: il ricorso deve rispettare i limiti di motivazione e impugnabilità previsti dalla disciplina processuale
art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato nella giurisprudenza)
Citata dalla giurisprudenza per precisare quali provvedimenti siano impugnabili: il diniego di rinvio ex art. 309, comma 9-bis non rientra automaticamente tra i provvedimenti elencati salvo che vi sia carenza assoluta o apparente della motivazione
Massime di principio
- La richiesta di rinvio ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis c.p.p. deve essere formulata in modo specifico e indicare "giustificati motivi": il tribunale verifica la loro sussistenza ma la decisione di rigetto è soggetta a sindacato in Cassazione solo se vi è carenza assoluta o motivazione apparente
- In sede di legittimità la Corte non può rivedere liberamente il giudizio di gravità indiziaria o rimettere in discussione la valutazione complessiva degli elementi probatori compiuta dal giudice del merito; il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazioni di norme sostanziali o processuali o per manifesta illogicità della motivazione
- Per assalire con successo la gravità indiziaria in Cassazione occorre dimostrare contraddizioni macroscopiche, omissioni motivazionali rilevanti o illogicità manifesta nella connessione tra elementi probatori e conclusioni; la mera proposta di ipotesi alternative o la contestazione isolata di singole intercettazioni è in genere insufficiente
- Nelle contestazioni su intercettazioni, localizzazioni e "rumori", la difesa deve mirare a dimostrare l'ambiguità sistematica e l'assenza di riscontri concreti o la presenza di spiegazioni alternative plausibili che rendano illogica la conclusione accusatoria, altrimenti la motivazione del giudice che ricostruisce un quadro coerente resiste al sindacato di legittimità
- Quando si impugna un provvedimento cautelare conviene concentrare le censure su profili procedurali, di motivazione legale e di carenza assoluta di elementi, evitando di limitarsi a una diversa valutazione dei fatti che è riservata al giudice di merito
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