Sentenza n. 674/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento riguardo al ricorso introduttivo: - della deliberazione del commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro n. 1094 del 30.10.2025, nella parte in cui il lotto 3 è stato aggiudicato in favore dell'operatore economico Burke & Burke; - di tutti i verbali di gara, in particolare di quello riferito alla valutazione dell'offerta tecnica in data 30.5.2025; nonché, per la declaratoria di inefficacia del contratto, con subentro della ricorrente. per l’annullamento riguardo al ricorso incidentale: - della deliberazione del commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro n. 1094/2025 del 30.10.2025, nella parte in cui tale amministrazione sanitaria ha aggiudicato definitivamente il lotto 3 a Burke & Burke ma non ha escluso dalla gara Omnia Hospital Office per manifesta incompletezza della sua offerta tecnico-economica; - della nota prot. n. 224636 del 4.06.2025 e delle determinazioni in essa contenute; - di tutti i verbali di gara e in particolare di quello del 30.05.2025 allegato alla nota prot. n. 224636 del 4.06.2025 e dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice anche all’offerta tecnica di Omnia Hospital Office.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 3 di una gara per la fornitura di monitor multiparametrici e centrale di monitoraggio, nonché verbali e valutazioni dell'offerta tecnica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 3, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, deducendo violazione della lex specialis ed eccesso di potere nella valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria. In particolare, ha contestato l'attribuzione del punteggio massimo per i parametri P9, relativo alla distanza dal centro di assistenza tecnica, P4, relativo alla predisposizione per l'interfacciamento con altri dispositivi, e P6, relativo alle tracce analogiche visualizzabili contemporaneamente, sostenendo che le caratteristiche dell'offerta dell'aggiudicataria non giustificassero il massimo punteggio e che sussistessero differenze rispetto alla propria offerta. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, sostenendo che l'offerta della ricorrente principale fosse incompleta e non conforme ai requisiti tecnici minimi, poiché non comprendeva sensori SpO2 e bracciali NiPB sia per adulti sia pediatrici, ma soltanto dispositivi per adulti. Ha inoltre dedotto che la ricorrente principale avesse reso una dichiarazione falsa o fuorviante quanto al numero di tracce visualizzabili contemporaneamente, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale escludente, ritenendo che le censure del ricorso principale mirassero soltanto alla sostituzione dell'aggiudicataria al primo posto, senza comportare l'esclusione di quest'ultima né, in via subordinata, la rinnovazione della gara. Ha accolto la prima censura incidentale: l'allegato A2/4, rubricato "Caratteristiche Tecniche Minime Monitor Multiparametrico", prescriveva l'offerta di sensori SpO2 e bracciali NiPB sia per adulti sia pediatrici. L'inciso "adulto/ped" è stato interpretato in senso congiuntivo, poiché la fornitura doveva consentire il monitoraggio di pazienti di tutte le età. La ricorrente principale aveva invece offerto soltanto sensori e bracciali per adulti, determinando una difformità dai requisiti tecnici minimi e imponendo la sua esclusione. Il TAR ha escluso la possibilità di sanare tale omissione mediante soccorso istruttorio, poiché riguardava la documentazione integrante l'offerta tecnica. Ha respinto la seconda censura incidentale, ritenendo non dimostrata la falsità o il carattere fuorviante delle informazioni tecniche sulle tracce visualizzabili e rilevando che la commissione non aveva riscontrato elementi idonei ad alterare le proprie valutazioni tecnico-discrezionali. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso incidentale, ha annullato gli atti nella parte in cui avevano ammesso la ricorrente principale alla gara e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
non consente il soccorso istruttorio e quindi l'integrazione della "documentazione che compone l'offerta tecnica"
L'omissione di elementi dell'offerta tecnica non può essere integrata mediante soccorso istruttorio quando incide sulla completezza sostanziale dell'offerta.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante … oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
Le informazioni false o fuorvianti possono integrare grave illecito professionale quando siano idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante; occorre però una valutazione concreta della falsità, dell'incidenza sulle determinazioni e dell'affidabilità dell'operatore.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
L'accoglimento del ricorso incidentale escludente determina l'improcedibilità del ricorso principale quando l'esclusione del ricorrente elimina l'interesse alla contestazione dell'aggiudicazione.
Massime di principio
- La difformità dell'offerta dai requisiti tecnici minimi impone l'esclusione quando la lex specialis qualifica tali caratteristiche come essenziali in modo certo ed evidente; in caso di ambiguità residua, deve preferirsi l'interpretazione conforme al favor partecipationis e alla tassatività delle cause di esclusione.
- Quando la lex specialis prescrive la disponibilità di determinate componenti tecniche per categorie di utenti diverse, l'indicazione riferita ad adulti e pediatrici va interpretata come richiesta congiunta, se ciò è coerente con la funzionalità complessiva della fornitura e con l'esigenza di utilizzazione del prodotto per entrambe le categorie.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare la documentazione che compone l'offerta tecnica, né per colmare l'omessa indicazione di componenti essenziali del prodotto offerto.
- Le informazioni false o fuorvianti rese in gara possono costituire grave illecito professionale solo se la stazione appaltante accerta concretamente la loro falsità o fuorvianza, l'idoneità a influenzare le decisioni su esclusione, selezione o aggiudicazione e l'incidenza sull'integrità o affidabilità dell'operatore.
- Nel contenzioso sulle gare, il ricorso incidentale escludente può essere esaminato prioritariamente quando il ricorso principale mira esclusivamente a conseguire la collocazione al primo posto del ricorrente, senza contestare l'ammissione dell'aggiudicatario né chiedere la rinnovazione della procedura; l'accoglimento dell'incidentale rende improcedibile il principale per sopravvenuta carenza di interesse.
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