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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12956/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo aveva applicato all'imputato, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa per delitti di furto contestati in imputazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con riferimento alla sentenza di patteggiamento, due profili di violazione di legge: da un lato l'errata qualificazione giuridica del fatto; dall'altro l'omessa pronuncia/omessa verifica ex art. 129 c.p.p. in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché formulato per motivi non consentiti nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., osservando che l'errore nella qualificazione giuridica è deducibile solo se manifesto e che la censura ex art. 129 c.p.p. non è proponibile contro la sentenza di patteggiamento, essendo l'impugnazione limitata ai casi tassativamente previsti dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma base del patteggiamento, richiamata per descrivere la sentenza impugnata di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    l'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento è consentita solo nei casi tassativamente previsti; l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo se manifesto l'errore

  • art. 129 c.p.p.

    non è deducibile, mediante ricorso per cassazione, il vizio di mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento contro la sentenza applicativa della pena, in quanto la censura eccede i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la Corte ha scrutinato il ricorso de plano e ha dichiarato l'inammissibilità con conseguente statuizione sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione.
  • Non è ammissibile un ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena che si fondi, in modo generico o non autosufficiente, su una pretesa violazione di legge non evincibile ictu oculi dagli atti rilevanti.
  • L'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. delimita in modo tassativo le ipotesi di impugnazione della sentenza di patteggiamento; restano fuori le censure relative alla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se non ricadenti nei casi espressamente previsti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo il regime applicabile alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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