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Sentenza

Sentenza n. 738/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: - dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi dell'art. 200, comma 1, L.R.T. 10.11.2014, n. 65, a seguito della constatazione di lavori edili eseguiti in assenza di SCIA su immobile nel Comune di Vinci del 21.10.2022, Reg. Gen. 168, notificata in data 27.10.2022; - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al suddetto, ancorché incognito; - ivi compresa per quanto occorrer possa la nota tecnica dell'08.03.2022, prot. 6100, con cui l'Ufficio Tecnico del Comune di Vinci ha configurato la tipologia di intervento sanzionato e la determinazione del Comune di Vinci dell’08.08.2022, n. 156; nonché per la conseguente condanna dell’amministrazione comunale di Vinci alla restituzione alla ricorrente delle somme che dovessero essere indebitamente percepite nelle more del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Giustizia amministrativa202300048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per lavori edilizi eseguiti in assenza di SCIA, nonché gli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 200, comma 1, della legge regionale Toscana n. 65/2014, relativa a lavori edilizi eseguiti in assenza di SCIA su un immobile situato nel Comune di Vinci. Sono stati inoltre contestati, per quanto occorresse, la nota tecnica comunale che aveva qualificato l’intervento edilizio e la determinazione comunale presupposta, con domanda di restituzione delle somme eventualmente percepite dall’amministrazione, oltre rivalutazione e interessi. Prima della decisione di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in ragione dello sviluppo dei fatti oggetto della controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha promosso: qualora il ricorrente dichiari, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può procedere all’esame sostanziale degli atti impugnati. Non sono stati quindi esaminati i vizi dedotti contro l’ordinanza-ingiunzione e gli atti presupposti. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle circostanze del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 200, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014

    Costituisce la base normativa regionale dell’ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria per lavori edilizi eseguiti in assenza di SCIA.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse del ricorrente alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorso diviene improcedibile quando, prima della decisione di merito, il ricorrente dichiara che è sopravvenuta la carenza di interesse alla pronuncia richiesta.
  • Il principio della domanda e la disponibilità del processo da parte di chi lo ha promosso impediscono al giudice amministrativo di esaminare nel merito l’impugnazione quando il ricorrente non conserva più un interesse concreto e attuale alla decisione.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di annullamento comporta la definizione processuale del giudizio senza esame dei vizi dedotti contro l’atto impugnato.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione delle specifiche circostanze che hanno caratterizzato il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanzioni amministrative pecuniarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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