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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Frosinone del 21 dicembre 2025, con il quale è stata archiviata l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato prot. n. FR5610569385 – P-FR/L/Q/2025/102780, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluso il decreto della Prefettura di Frosinone prot. n. 3495 del 16 gennaio 2026, recante rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela proposta da parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202600240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato e rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato, disposta perché il contratto di soggiorno firmato digitalmente non sarebbe stato trasmesso entro il termine di legge, nonché il successivo rigetto dell’istanza di autotutela. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la violazione dell’art. 3 l. 241/1990; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Il ricorrente ha rappresentato di essere entrato in Italia il 3 dicembre 2025, di avere sottoscritto il contratto di soggiorno il 15 dicembre 2025 e che il mancato caricamento sul portale ministeriale era dipeso da un malfunzionamento tecnico non imputabile al lavoratore. La documentazione prodotta ha attestato che il contratto era stato validamente sottoscritto in forma elettronica il 15 dicembre 2025, entro quindici giorni dall’ingresso, sebbene non fosse stato tempestivamente trasmesso mediante il sistema informatico.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto illegittima l’archiviazione, rilevando che il contratto di soggiorno era stato formato entro il termine legale di quindici giorni dall’ingresso del lavoratore e che la mancata trasmissione telematica era riconducibile, secondo la prospettazione avvalorata dalla documentazione, a un impedimento tecnico non imputabile al lavoratore. Il giudice ha inoltre valorizzato l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, osservando che il contraddittorio procedimentale avrebbe verosimilmente consentito una diversa decisione. Ha precisato che la modifica normativa introdotta dal d.l. 146/2025, convertito dalla l. 179/2025, prevedendo il termine di quindici giorni, costituiva norma di diritto pubblico immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti secondo il principio tempus regit actum. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, da versare direttamente al bilancio della Giustizia amministrativa in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; al difensore è stata liquidata la somma di euro 1.000,00 oltre accessori per l’attività di patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    La disposizione impone la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro quindici giorni dall’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale; nel caso concreto il termine risultava rispettato, mentre la mancata trasmissione telematica era dipesa da un impedimento tecnico non imputabile al lavoratore.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241

    L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ha viziato il procedimento, poiché il contraddittorio avrebbe verosimilmente potuto condurre a una diversa decisione.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241

    Il provvedimento di archiviazione è stato ritenuto illegittimo anche in relazione alla non corretta ricostruzione dei presupposti fattuali e normativi della decisione.

  • d.l. 3 ottobre 2025 n. 146, convertito dalla l. 1° dicembre 2025 n. 179

    La modifica del termine previsto per la sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce norma di diritto pubblico immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti, in applicazione del principio tempus regit actum.

  • art. 133, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Le spese processuali dovute dall’amministrazione soccombente per una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere versate direttamente al bilancio della Giustizia amministrativa, quale soggetto titolare ex lege del diritto di rivalsa.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato, il termine di quindici giorni dall’ingresso del lavoratore previsto dall’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998 deve ritenersi rispettato quando il contratto di soggiorno sia stato validamente formato entro tale termine, anche se la sua trasmissione telematica sia stata impedita da un malfunzionamento tecnico non imputabile al lavoratore.
  • La mancata trasmissione telematica del contratto di soggiorno non può giustificare automaticamente l’archiviazione dell’istanza quando il contratto sia stato tempestivamente sottoscritto e l’interessato dimostri che l’omissione dipende da un impedimento tecnico estraneo alla sua sfera di responsabilità.
  • Prima di archiviare o respingere un’istanza per mancata trasmissione del contratto di soggiorno, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, quando il contraddittorio procedimentale possa consentire all’interessato di dimostrare la tempestiva sottoscrizione del contratto o l’esistenza di impedimenti non imputabili.
  • La modifica normativa che incide sul termine per la sottoscrizione del contratto di soggiorno è immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti, secondo il principio tempus regit actum.
  • Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa e la controparte non ammessa è condannata alle spese, il pagamento deve essere disposto direttamente in favore dello Stato, e nel caso della giustizia amministrativa sul relativo bilancio autonomo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEccesso di potereTermini del procedimento

Testo integrale

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