Sentenza n. 222/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza: - della sentenza n. 62/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 419/2022 del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31/05/2024, notificata il 04/06/2024 e passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favor della ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.000,00 mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 3.000,00 quale contributo per la formazione del docente. Il ricorso era fondato sulla mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni e che risultava passata in giudicato. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto quale condizione di procedibilità. Nel corso del giudizio, prima della discussione, il Ministero ha eseguito integralmente il giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e procedibile, poiché il titolo giudiziale era stato regolarmente notificato, era passato in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Ha ritenuto la domanda di ottemperanza fondata, essendo il credito definitivamente accertato e non ancora soddisfatto alla data del deposito del ricorso. Poiché il Ministero ha dato piena esecuzione al giudicato prima della decisione, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 800,00 oltre accessori, in applicazione del principio di soccombenza virtuale o causale: l'amministrazione si è conformata al giudicato solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Richiede, per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ne ha verificato il decorso quale condizione di procedibilità.
art. 7 d.m. 44/2011
Rileva ai fini della validità della notificazione della sentenza al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è stato regolarmente notificato all'amministrazione, è passato in giudicato e il suo contenuto è sufficientemente determinato ai fini dell'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, quale condizione di procedibilità prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Se l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, prima della decisione, la domanda principale diviene improseguibile per cessazione della materia del contendere; le spese possono tuttavia essere poste a carico dell'amministrazione quando l'adempimento interviene solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, rendendo causalmente necessaria l'iniziativa giudiziale del privato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 740/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 7005/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 418/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 419/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 221/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 223/2026 - L'aquila, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →