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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza: - della sentenza n. 62/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 419/2022 del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31/05/2024, notificata il 04/06/2024 e passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favor della ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.000,00 mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 3.000,00 quale contributo per la formazione del docente. Il ricorso era fondato sulla mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni e che risultava passata in giudicato. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto quale condizione di procedibilità. Nel corso del giudizio, prima della discussione, il Ministero ha eseguito integralmente il giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e procedibile, poiché il titolo giudiziale era stato regolarmente notificato, era passato in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Ha ritenuto la domanda di ottemperanza fondata, essendo il credito definitivamente accertato e non ancora soddisfatto alla data del deposito del ricorso. Poiché il Ministero ha dato piena esecuzione al giudicato prima della decisione, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 800,00 oltre accessori, in applicazione del principio di soccombenza virtuale o causale: l'amministrazione si è conformata al giudicato solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Richiede, per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ne ha verificato il decorso quale condizione di procedibilità.

  • art. 7 d.m. 44/2011

    Rileva ai fini della validità della notificazione della sentenza al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è stato regolarmente notificato all'amministrazione, è passato in giudicato e il suo contenuto è sufficientemente determinato ai fini dell'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, quale condizione di procedibilità prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Se l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, prima della decisione, la domanda principale diviene improseguibile per cessazione della materia del contendere; le spese possono tuttavia essere poste a carico dell'amministrazione quando l'adempimento interviene solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, rendendo causalmente necessaria l'iniziativa giudiziale del privato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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