Sentenza n. 740/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento: a) dell’ordinanza n. 9 del 26.7.2024, con la quale il Sindaco del Comune di Bellizzi, nella qualità di Ufficiale di Governo, ha ingiunto ai rispettivi amministratori delle scale A e B dei condomini “La Base Sociale” di provvedere ad horas all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, mediante la messa in sicurezza del manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compresa la relazione di servizio prot. n. 1132 del 18.1.12024 e la successiva integrazione prot. n. 1143 del 18.1.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Bellizzi che ingiungeva la messa in sicurezza di un muretto di contenimento e il ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 9 del 26 luglio 2024, adottata dopo che una precedente ordinanza dirigenziale era stata annullata per incompetenza. Hanno dedotto: violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 e dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e sviamento, sostenendo che vi sarebbe stato tempo per la partecipazione procedimentale; violazione degli artt. 54, 107 e 109 d.lgs. 267/2000, degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e illogicità, poiché i condomini non sarebbero stati proprietari, detentori o possessori del manufatto, formalmente riferibile a una cooperativa non più esistente e, secondo i ricorrenti, potenzialmente destinato a uso pubblico; inoltre, sarebbe mancata la corretta individuazione del soggetto legittimato a rappresentare eventuali parti comuni di un supercondominio; ulteriore violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 3 e 6 l. 241/1990 per insussistenza dell'attuale situazione di pericolo, anche in ragione della rimozione delle transenne; infine, violazione dell'art. 97 Cost. e sviamento, perché la nuova ordinanza avrebbe modificato la causa del pericolo, prima individuata nel cattivo stato di conservazione del manufatto e poi nella spinta del terreno contenuto nell'aiuola, senza una rinnovata istruttoria. In memoria è stata inoltre prospettata, tardivamente, l'inefficacia dell'ordinanza per omessa notifica a un ulteriore possibile comproprietario.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la necessità della comunicazione di avvio, ritenendo che l'ordinanza impugnata costituisse la ripresa del procedimento già avviato con le precedenti ordinanze e prefigurato dalla sentenza che aveva rimesso la questione al Sindaco; inoltre, dalla motivazione risultava che l'amministrazione aveva potuto considerare le deduzioni formulate dai ricorrenti nel precedente giudizio. Ha ritenuto legittima l'individuazione dei condomini quali destinatari dell'ordine, poiché per le ordinanze contingibili e urgenti è sufficiente la materiale disponibilità della fonte di pericolo, senza necessità di dimostrare la proprietà formale. La relazione della Polizia Municipale e la documentazione fotografica rendevano presumibile che l'aiuola fosse pertinenziale e a servizio del fabbricato condominiale e che i condomini ne curassero la manutenzione; i ricorrenti non avevano dimostrato la cessione dell'area al Comune. Le questioni sulla titolarità dominicale appartengono alla giurisdizione ordinaria e potevano essere valutate dal giudice amministrativo solo incidentalmente, ai fini del controllo di legittimità dell'ordinanza. Non era necessaria una verificazione o una CTU. Il TAR ha inoltre escluso che la struttura del supercondominio o l'eventuale mancanza di un amministratore comune impedisse l'adozione urgente dell'ordine. Ha accertato la sussistenza del pericolo: il crollo parziale del muretto, il ferimento di una persona, la presenza di due pini, l'adiacenza del parcheggio e il passaggio di condomini e terzi integravano un grave rischio per l'incolumità pubblica; l'assenza di ulteriori crolli per alcuni mesi non lo aveva eliminato, poiché un successivo sopralluogo dei Vigili del Fuoco aveva riscontrato fratture e parti distaccate. Ha escluso lo sviamento, non essendo stati forniti elementi precisi e concordanti idonei a dimostrare il perseguimento di una finalità diversa dalla tutela dell'incolumità pubblica. La censura introdotta con memoria sull'omessa notifica ad altri comproprietari è stata ritenuta nuova e tardiva, perché avrebbe dovuto essere proposta con motivi aggiunti; comunque, l'omessa notifica agli altri comproprietari non incide sulla legittimità dell'ordine nei confronti del destinatario notificato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa del potere sindacale di adottare provvedimenti contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa del potere del Sindaco quale Ufficiale di Governo di adottare ordinanze contingibili e urgenti per prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Invocato dai ricorrenti in relazione alla dedotta incompetenza e alla distinzione tra competenze dirigenziali e sindacali; la decisione non ravvisa un vizio nell'ordinanza adottata dal Sindaco.
art. 109 d.lgs. 267/2000
Invocato dai ricorrenti in relazione alle competenze dirigenziali; la censura è stata respinta.
art. 7 l. 241/1990
La sua violazione è stata esclusa perché l'ordinanza costituiva la ripresa di un procedimento già avviato e le deduzioni dei ricorrenti erano state comunque considerate.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguatamente motivata l'individuazione della situazione di pericolo e dei destinatari.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato in relazione all'istruttoria e all'accertamento dei presupposti; il TAR ha ritenuto sufficienti la relazione della Polizia Municipale e la documentazione fotografica.
art. 97 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione allo sviamento e ai principi di buon andamento e imparzialità; il vizio è stato escluso per mancanza di elementi probatori precisi e concordanti.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di memorie e repliche; la decisione afferma che una memoria non può introdurre nuove censure oltre il termine decadenziale, occorrendo eventualmente motivi aggiunti.
art. 65 disp. att. c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla possibile nomina di un curatore speciale per la rappresentanza di parti comuni; il TAR ha ritenuto che questioni civilistiche di questo tipo non impediscano l'adozione dell'ordinanza urgente.
Massime di principio
- Nelle ordinanze contingibili e urgenti dirette alla rimozione di una situazione di pericolo, la legittimazione passiva all'ordine non richiede necessariamente la proprietà formale del bene: è sufficiente la sua materiale disponibilità, quale presupposto della concreta possibilità di eseguire gli interventi di messa in sicurezza.
- In presenza di un pericolo grave e attuale per l'incolumità pubblica, l'amministrazione non è tenuta a svolgere ricerche dominicali minuziose e potenzialmente incompatibili con l'urgenza, potendo rivolgere l'ordine al soggetto che appaia concretamente in grado di eliminare il pericolo perché dispone materialmente del bene.
- La sussistenza del pericolo può essere desunta da un crollo parziale di un manufatto, dalla sua persistente condizione di fratturazione o distacco e dalla collocazione presso aree di passaggio o di uso pubblico; l'assenza di ulteriori crolli per un certo periodo non esclude, di per sé, l'attualità del rischio.
- La comunicazione di avvio non è necessaria quando il provvedimento costituisce la ripresa di un procedimento già avviato e l'amministrazione abbia potuto conoscere e considerare le deduzioni dell'interessato nel precedente giudizio o procedimento.
- Lo sviamento di potere deve essere dimostrato mediante elementi precisi e concordanti idonei a evidenziare il perseguimento di una finalità diversa da quella tipica; non sono sufficienti mere supposizioni o la diversa formulazione della motivazione del provvedimento.
- Una nuova censura non può essere introdotta per la prima volta con una memoria difensiva, ma deve essere proposta mediante motivi aggiunti entro il termine decadenziale; l'eventuale omessa notifica dell'ordinanza a un altro comproprietario è censurabile, in linea di principio, dal solo soggetto nel cui interesse la notifica è prevista.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 7005/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 418/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 419/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 221/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 222/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 223/2026 - L'aquila, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →