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Sentenza

Sentenza n. 221/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, - della determinazione direttoriale n. 236 del 30 dicembre 2025 della Gara europea a procedura aperta per l'affidamento quinquennale dei Servizi integrati per la gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e Apparecchiature elettromedicali ed assimilate delle Aziende Sanitarie Regionali dell'Abruzzo e del Molise - GARA SIMOG N.9523214 con la quale l'AREACOM ha provveduto ad annullare in via di autotutela la gara aggiudicata con determinazione n. 80 del 18 aprile 2025 - di tutti gli altri atti connessi, prodromici, presupposti anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di revoca, qualificata dall’amministrazione come annullamento in autotutela, di una gara già aggiudicata, con autorizzazione alle aziende sanitarie a stipulare contratti ponte e previsione programmatica di una possibile nuova gara a lotto unico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui AREACOM ha ritirato la gara relativa a cinque lotti per servizi quinquennali di gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e apparecchiature elettromedicali, dopo l’aggiudicazione in suo favore dei lotti 3 e 5. Ha dedotto, in sintesi: travisamento dei presupposti ed erronea valutazione del precedente contenzioso sull’aggiudicazione; violazione dell’art. 2-bis della l. 241/1990 e dei principi di buona fede, sostenendo che l’autotutela fosse stata esercitata prima della definitività delle sentenze che avevano respinto i ricorsi degli altri concorrenti; violazione dell’art. 21-septies della l. 241/1990, dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, nonché del divieto di gold plating; violazione dei principi del risultato, della fiducia e della tutela dell’affidamento di cui agli artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. 36/2023; violazione delle disposizioni sulla suddivisione in lotti, sull’accesso al mercato e sulla concorrenza, per la prospettata aggregazione dei servizi in un unico lotto; erroneità dei dati utilizzati per giustificare il risparmio di spesa, omessa considerazione dell’aggiornamento dei canoni, delle prestazioni aggiuntive e della revisione periodica dei corrispettivi; violazione della direttiva 2014/24/UE e della normativa regionale. Ha inoltre sostenuto che l’amministrazione non avesse adeguatamente considerato le osservazioni procedimentali della società.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non necessario esaminare l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi. Ha qualificato il provvedimento non come annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, ma come revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990, poiché fondato su circostanze sopravvenute: il Programma Operativo regionale 2025-2027 e la conseguente esigenza di revisione dei fabbisogni, dei massimali di spesa, del costo fisso, del fabbisogno di personale e del relativo costo della manodopera. Le sentenze precedenti sull’aggiudicazione non avevano efficacia conformativa rispetto al successivo esercizio del potere di revoca per sopravvenienze, non essendo stata rimessa in discussione la legittimità della gara. È stata esclusa anche la violazione del divieto di gold plating, perché la revoca non aggravava il procedimento concluso, ma modificava l’assetto di interessi per tutelare un interesse pubblico sopravvenuto. La censura relativa all’omesso esame delle osservazioni è stata respinta, poiché la ricorrente aveva dichiarato espressamente di non voler fornire documenti o elementi valutativi, rinunciando al contraddittorio sostanziale. Nel merito, il TAR ha ritenuto che la revoca non fosse fondata soltanto sul confronto tra i canoni dei contratti in corso e quelli derivanti dalla gara, ma soprattutto sull’incompatibilità del vincolo quinquennale con le risorse disponibili e sulla necessità di ridurre il volume del servizio, i costi fissi e il costo della manodopera. La ricorrente aveva contestato soltanto alcuni dati comparativi e non aveva censurato autonomamente tale capo motivazionale, ritenuto sufficiente a sorreggere il provvedimento; pertanto, in applicazione del principio di economia processuale e della motivazione plurima, il ricorso è stato respinto. Sono state dichiarate prive di autonoma lesività sia la prospettata gara a lotto unico, configurata come mera previsione programmatica, sia l’autorizzazione alle aziende sanitarie a indire eventuali procedure negoziate e stipulare contratti ponte, non ancora concretamente adottate. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 4.000,00 oltre accessori in favore di AREACOM; spese compensate nei confronti delle altre parti costituite e nulla disposto per quelle non costituite.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Il provvedimento è stato qualificato come revoca, poiché adottato per sopravvenute circostanze e per la nuova valutazione dell’interesse pubblico connessa alla revisione dei fabbisogni e al contenimento della spesa.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La censura di nullità è stata respinta, non ravvisandosi contrasto con il giudicato o con il contenuto conformativo delle precedenti sentenze.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    La dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede è stata ritenuta infondata in relazione all’esercizio del potere di revoca per sopravvenienze.

  • art. 40, comma 2, c.p.a.

    L’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi non è stata esaminata, essendo il ricorso infondato nel merito.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.

  • artt. 1, 2 e 5 d.lgs. 36/2023

    I principi del risultato, della fiducia, della buona fede e della tutela dell’affidamento non impediscono la revoca di una gara aggiudicata quando sopravvengano esigenze pubbliche concrete di revisione dei fabbisogni e contenimento della spesa.

  • art. 58 d.lgs. 36/2023

    La censura sulla futura aggregazione dei servizi in un unico lotto non è stata esaminata nel merito, poiché la previsione era meramente programmatica e priva di lesività attuale.

  • art. 76 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla prospettata possibilità di procedure negoziate per contratti ponte, ritenute non immediatamente lesive perché non ancora concretamente indette.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione della revoca è stata ritenuta sufficiente, poiché individuava le sopravvenute esigenze regionali di riduzione dei fabbisogni e dei costi fissi e della manodopera.

Massime di principio

  • La revoca di una gara già aggiudicata, distinta dall’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, è configurabile quando il provvedimento sia fondato su circostanze sopravvenute o su una nuova valutazione dell’interesse pubblico, anche se l’amministrazione non mette in discussione la legittimità della procedura originaria.
  • Le sentenze che respingono le impugnazioni proposte contro l’aggiudicazione non producono, di per sé, un effetto conformativo idoneo a impedire il successivo esercizio del potere di revoca per sopravvenienze, quando il nuovo provvedimento non contesti la legittimità dell’aggiudicazione ma incida sull’opportunità di conservarne gli effetti.
  • Nella verifica della legittimità della revoca, il giudice deve considerare l’effettiva motivazione del provvedimento e verificare l’esistenza delle sopravvenienze, la loro incidenza sull’assetto di interessi originario e la ragionevolezza delle modifiche adottate per tutelare l’interesse pubblico, bilanciandolo con gli interessi privati.
  • In presenza di una motivazione plurima, il provvedimento resta sorretto da un capo motivazionale autonomo non specificamente censurato o comunque immune dai vizi dedotti; il giudice non è tenuto a esaminare le ulteriori censure riferite ad altri capi della motivazione.
  • Una previsione amministrativa meramente programmatica, che prospetti la possibile indizione futura di una gara a lotto unico senza disporla concretamente, non è immediatamente lesiva e non può essere utilmente impugnata in assenza di un atto attuativo.
  • L’autorizzazione a eventuali procedure negoziate o contratti ponte non determina un pregiudizio attuale se tali procedure non sono state ancora indette né sono stati adottati concreti atti di affidamento.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaProcedura di garaAutotutela
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieSuddivisione in lotti
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEccesso di potere

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