Sentenza n. 7005/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assunzione nel ruolo dei vigili del fuoco per difetto delle qualità morali e di condotta, nonché successive esclusioni dai 99°, 100° e 101° corsi di formazione teorico-pratica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario e collocato in posizione utile per l’ammissione al 98° corso, ha impugnato il diniego di assunzione fondato su una sentenza irrevocabile di condanna per lesioni personali, relativa a fatti del 2004, e sulla pendenza di un procedimento penale per lesioni personali e minacce, relativo a fatti del 2018. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e falsità del presupposto; violazione dell’art. 27, comma 2, Cost. e dei principi di non colpevolezza e presunzione di innocenza; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. 217/2005 e dell’art. 26 l. 53/1989, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento. Secondo il ricorrente, l’amministrazione avrebbe utilizzato formule stereotipate, senza una valutazione concreta dell’affidabilità, valorizzando fatti risalenti, successivamente dichiarati estinti, e un procedimento penale ancora pendente, basato su una querela ritenuta ritorsiva. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 10 l. 241/1990, sostenendo che il provvedimento finale non avrebbe esaminato le osservazioni presentate nel procedimento. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla mancata ammissione ai 99°, 100° e 101° corsi di formazione, anche dopo che il procedimento penale più recente si era concluso con assoluzione per le minacce e condanna alla sola pena pecuniaria per le lesioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il diniego fondato sull’art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. 217/2005, che richiede per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 26 l. 53/1989 e, tramite tale rinvio, la condotta incensurabile richiesta per l’accesso alla magistratura. La clausola generale consente all’amministrazione di valutare l’affidabilità del candidato sulla base dei fatti concretamente emersi; il giudice può verificare l’esistenza e la consistenza dei fatti, nonché la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi amministrativa, senza sostituirsi all’amministrazione nel merito. Nel caso concreto, la precedente condanna per lesioni personali e il successivo procedimento penale per il medesimo reato, poi definito con una nuova condanna, costituivano un quadro indiziario consistente e caratterizzato da continuità, idoneo a fondare il giudizio negativo sull’affidabilità del candidato per funzioni connesse al soccorso, alla tutela dell’incolumità personale e all’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. Il principio di presunzione di innocenza non è stato ritenuto ostativo, poiché il diniego non aveva natura sanzionatoria penale, ma riguardava il possesso di un requisito per lo svolgimento di un’attività pubblica particolarmente delicata. Il TAR ha escluso la rilevanza del fatto che l’amministrazione avesse continuato a impiegare il ricorrente come vigile volontario, non essendo assimilabili le regole applicabili ai volontari discontinui e quelle relative all’assunzione nei ruoli permanenti. Ha inoltre ritenuto non decisiva l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p., distinguendola dalla riabilitazione ex art. 179 c.p.: la prima opera in base al decorso del tempo e non equivale alla prova effettiva e costante di buona condotta propria della riabilitazione. Anche la censura relativa all’art. 10 l. 241/1990 è stata respinta: le osservazioni del ricorrente contenevano una diversa lettura giuridica e valutativa di fatti già acquisiti, sicché non era necessario confutarle analiticamente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. 217/2005
qualità morali e di condotta previste dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53
Il possesso delle qualità morali e di condotta costituisce requisito per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco.
art. 26 l. 53/1989
Per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria
La norma opera quale disposizione di rinvio per individuare il requisito morale e di condotta richiesto per l’accesso ai ruoli interessati.
art. 2, comma 2, lett. b-bis), d.lgs. 160/2006
essere di condotta incensurabile
Il requisito della condotta incensurabile integra il parametro normativo della qualità morale richiesto per l’accesso.
art. 27, comma 2, Cost.
Il principio non impedisce la considerazione amministrativa di elementi indiziari o di procedimenti penali nell’ambito della verifica di un requisito di accesso, trattandosi di valutazione non sanzionatoria.
art. 10 l. 241/1990
L’obbligo di valutare gli apporti partecipativi è più penetrante per fatti nuovi e meno intenso quando le osservazioni prospettano soltanto una diversa valutazione giuridica o interpretazione di fatti già acquisiti.
art. 167 c.p.
L’estinzione del reato conseguente al decorso del periodo previsto per la sospensione condizionale non equivale alla riabilitazione e non dimostra, da sola, l’avvenuta rieducazione o il possesso di una condotta incensurabile.
art. 179 c.p.
prove effettive e costanti di buona condotta
La riabilitazione presuppone una prova qualificata di buona condotta, distinta dal mero decorso del tempo che determina l’estinzione del reato.
Massime di principio
- Il requisito delle qualità morali e di condotta richiesto per l’accesso ai ruoli dei vigili del fuoco integra una clausola generale che consente all’amministrazione di svolgere una valutazione prognostica sull’affidabilità del candidato, avuto riguardo alla natura delle funzioni di soccorso, tutela dell’incolumità e polizia giudiziaria.
- Il diniego di assunzione per difetto delle qualità morali e di condotta può essere fondato su un quadro complessivo di fatti penalmente rilevanti, anche quando alcuni elementi siano costituiti da un procedimento penale non ancora definito, purché la valutazione amministrativa sia ragionevole, proporzionata e sostenuta da elementi concreti e consistenti.
- Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi di affidabilità morale comprende la verifica dell’esistenza e consistenza dei fatti posti a fondamento della decisione e della ragionevolezza e proporzionalità della prognosi amministrativa, ma non consente la sostituzione del giudice all’amministrazione nelle valutazioni di merito.
- La presunzione di innocenza non impedisce, fuori dall’ambito sanzionatorio penale, che l’amministrazione consideri condanne o elementi derivanti da procedimenti penali ai fini della verifica di un requisito soggettivo necessario per lo svolgimento di funzioni pubbliche particolarmente delicate.
- La dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo non è equiparabile alla riabilitazione: la prima non costituisce prova positiva di rieducazione o buona condotta, mentre la seconda presuppone prove effettive e costanti di buona condotta.
- Quando le osservazioni partecipative del privato non introducono fatti nuovi, ma propongono soltanto una diversa lettura di circostanze già acquisite, l’amministrazione non è tenuta a confutarle analiticamente nel provvedimento finale.
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