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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 3844 - Comm. Trib. Prov. Milano

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Mancata impugnazione - Termine di prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'effetto della mancata impugnazione di una cartella di pagamento sul termine di prescrizione del credito. In particolare, si è discusso se la cartella non impugnata acquisti efficacia analoga a quella di una sentenza definitiva o di un decreto ingiuntivo irrevocabile, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale, oppure se continui ad applicarsi il termine di prescrizione proprio del credito, eventualmente più breve.

La decisione

La sentenza ha escluso che la cartella di pagamento, quale atto amministrativo, possa acquistare efficacia di giudicato per il solo fatto di non essere stata impugnata. La mancata impugnazione rende il credito irretrattabile, impedendo di contestarne successivamente l'esistenza o l'ammontare nei limiti previsti, ma non converte automaticamente il termine di prescrizione breve in quello decennale. Pertanto, i crediti soggetti a prescrizione inferiore a dieci anni continuano a prescriversi nel rispettivo termine breve, anche dopo la notifica e la mancata impugnazione della cartella.

Norme richiamate

  • Articolo 2953 del codice civile

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    Il termine decennale si applica quando il diritto è stato accertato con una sentenza passata in giudicato o con un titolo giudiziale equiparabile, non per effetto della semplice mancata impugnazione di una cartella amministrativa.

  • Disciplina generale della prescrizione

    I termini di prescrizione sono di stretta interpretazione e non possono essere estesi per analogia. Il termine applicabile resta quello previsto per la specifica tipologia di credito, salvo che intervenga un valido atto interruttivo o un titolo giudiziale definitivo.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di un atto amministrativo può rendere il credito irretrattabile, ma non attribuisce automaticamente all'atto efficacia di giudicato.
  • Per stabilire la prescrizione occorre individuare la natura del credito e applicare il relativo termine, anche se il credito è stato inserito in una cartella di pagamento non impugnata.
  • Il termine decennale previsto per i diritti accertati con sentenza definitiva non si estende automaticamente a cartelle, avvisi o altri atti amministrativi privi di efficacia giudiziale.
  • Dopo la notifica della cartella, l'ente deve compiere validi atti interruttivi entro il termine di prescrizione proprio del credito; in mancanza, il credito può prescriversi anche se la cartella non è stata contestata.
  • L'irretrattabilità dell'importo e la prescrizione sono questioni diverse: la prima riguarda la possibilità di contestare il merito della pretesa, mentre la seconda riguarda il decorso del tempo per poterla riscuotere.

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