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Sentenza

Sentenza del 09/06/2016 n. 3439 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ART. 109 D.P.R. 917/1986 - AMMORTAMENTO SU BENI DI TERZI - Acquisto in proprietà - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deduzione è ritenuta ammissibile anche per costi relativi a cespiti non di proprietà dell'impresa, come quelli detenuti in locazione o locazione finanziaria, quando tali costi sono inerenti all'attività imprenditoriale e collegati alla produzione del reddito. Non essendo indicati nel testo gli estremi della decisione, non è possibile precisare il dispositivo concreto né identificare formalmente le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità della deduzione fiscale degli ammortamenti e dei costi sostenuti su beni immobili di proprietà di terzi, inclusi beni detenuti in locazione o in locazione finanziaria. La questione è se la deducibilità possa essere subordinata alla titolarità del diritto di proprietà sul bene. Il principio affermato è che la deducibilità dei costi non richiede necessariamente la proprietà dell'immobile, purché i costi siano effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'impresa e siano funzionali alla realizzazione o al miglioramento della produzione.

Norme richiamate

  • Art. 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La deducibilità dei costi non può essere subordinata al possesso del diritto di proprietà dell'immobile.

    La norma è interpretata nel senso che, ai fini della deduzione, rilevano l'effettività, l'inerenza e la riferibilità dei costi all'esercizio dell'impresa, non necessariamente la proprietà del bene sul quale sono sostenuti.

Massime di principio

  • Un'impresa può dedurre i costi sostenuti su beni di proprietà altrui, purché dimostri che tali costi sono effettivi, inerenti all'attività e funzionali alla produzione del reddito.
  • La mancanza della proprietà del bene non esclude automaticamente la deducibilità: possono rilevare anche locazione, locazione finanziaria o altri titoli di disponibilità giuridicamente idonei.
  • È necessario distinguere tra la deduzione dei costi di manutenzione, adattamento o miglioramento sostenuti dall'impresa e l'ammortamento del bene principale: la disciplina concreta può dipendere dalla natura dell'intervento e dalla durata del rapporto sul bene.
  • La documentazione contabile e contrattuale deve dimostrare il sostenimento della spesa, il collegamento con l'attività d'impresa e la sua utilità produttiva.
  • L'Amministrazione finanziaria non può negare la deduzione esclusivamente perché l'impresa non è proprietaria dell'immobile, ma può contestare l'inerenza, l'effettività, la congruità o la corretta imputazione temporale dei costi.

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