Sentenza del 09/06/2016 n. 3439 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ART. 109 D.P.R. 917/1986 - AMMORTAMENTO SU BENI DI TERZI - Acquisto in proprietà - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione è ritenuta ammissibile anche per costi relativi a cespiti non di proprietà dell'impresa, come quelli detenuti in locazione o locazione finanziaria, quando tali costi sono inerenti all'attività imprenditoriale e collegati alla produzione del reddito. Non essendo indicati nel testo gli estremi della decisione, non è possibile precisare il dispositivo concreto né identificare formalmente le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità della deduzione fiscale degli ammortamenti e dei costi sostenuti su beni immobili di proprietà di terzi, inclusi beni detenuti in locazione o in locazione finanziaria. La questione è se la deducibilità possa essere subordinata alla titolarità del diritto di proprietà sul bene. Il principio affermato è che la deducibilità dei costi non richiede necessariamente la proprietà dell'immobile, purché i costi siano effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'impresa e siano funzionali alla realizzazione o al miglioramento della produzione.
Norme richiamate
Art. 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La deducibilità dei costi non può essere subordinata al possesso del diritto di proprietà dell'immobile.
La norma è interpretata nel senso che, ai fini della deduzione, rilevano l'effettività, l'inerenza e la riferibilità dei costi all'esercizio dell'impresa, non necessariamente la proprietà del bene sul quale sono sostenuti.
Massime di principio
- Un'impresa può dedurre i costi sostenuti su beni di proprietà altrui, purché dimostri che tali costi sono effettivi, inerenti all'attività e funzionali alla produzione del reddito.
- La mancanza della proprietà del bene non esclude automaticamente la deducibilità: possono rilevare anche locazione, locazione finanziaria o altri titoli di disponibilità giuridicamente idonei.
- È necessario distinguere tra la deduzione dei costi di manutenzione, adattamento o miglioramento sostenuti dall'impresa e l'ammortamento del bene principale: la disciplina concreta può dipendere dalla natura dell'intervento e dalla durata del rapporto sul bene.
- La documentazione contabile e contrattuale deve dimostrare il sostenimento della spesa, il collegamento con l'attività d'impresa e la sua utilità produttiva.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare la deduzione esclusivamente perché l'impresa non è proprietaria dell'immobile, ma può contestare l'inerenza, l'effettività, la congruità o la corretta imputazione temporale dei costi.
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