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Sentenza

Sentenza n. 184/2026 - Palermo, Sezione 5

OTTEMPERANZA DELLA sentenza n. 25/2025 depositata il 19.01.2025 dal Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 2530/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato

Giustizia amministrativa202501611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, n. 25/2025, relativa alla Retribuzione Professionale Docenti e alla Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, n. 25/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per l'anno scolastico 2019/2020, per euro 1.495,04 oltre interessi, e il diritto alla Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00 oltre accessori. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio ha comunicato l'avvenuto pagamento della Retribuzione Professionale Docenti, insistendo per l'esecuzione del residuo capo relativo alla Carta elettronica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha inoltre ritenuto la sentenza civile idonea a costituire titolo esecutivo azionabile mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inadempimento ministeriale quanto alla Carta elettronica, non essendo stati forniti elementi comprovanti l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, attribuendo e accreditando sulla Carta elettronica gli importi complessivamente dovuti, pari a euro 2.500,00 oltre accessori di legge, nonché corrispondendo le spese di lite liquidate nel giudizio civile. Quanto alla Retribuzione Professionale Docenti, il pagamento intervenuto durante il giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale capo. Il termine per l'adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato nel Direttore generale competente, o nel dirigente delegato, con ulteriore termine di 60 giorni e senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l'esecuzione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati, inclusa la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il cui decorso costituisce presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza nel caso esaminato.

  • l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, la cui attribuzione è stata ordinata in esecuzione del giudicato civile.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato dal giudicato ottemperando per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sugli importi dovuti.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un comando rivolto alla pubblica amministrazione e ricorrano gli ulteriori presupposti processuali previsti dalla legge.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile, per le obbligazioni derivanti da una sentenza, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuto integrale adempimento del comando giudiziale; in mancanza di elementi idonei a comprovare l'esecuzione, il giudice può ordinare le attività necessarie per dare attuazione al giudicato.
  • Se, durante il giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie soltanto a una parte del comando giudiziale, il giudizio cessa limitatamente alla parte eseguita e prosegue per la parte residua.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva su istanza dell'interessato in caso di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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