Sentenza n. 184/2026 - Palermo, Sezione 5
OTTEMPERANZA DELLA sentenza n. 25/2025 depositata il 19.01.2025 dal Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 2530/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, n. 25/2025, relativa alla Retribuzione Professionale Docenti e alla Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, n. 25/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per l'anno scolastico 2019/2020, per euro 1.495,04 oltre interessi, e il diritto alla Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00 oltre accessori. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio ha comunicato l'avvenuto pagamento della Retribuzione Professionale Docenti, insistendo per l'esecuzione del residuo capo relativo alla Carta elettronica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha inoltre ritenuto la sentenza civile idonea a costituire titolo esecutivo azionabile mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inadempimento ministeriale quanto alla Carta elettronica, non essendo stati forniti elementi comprovanti l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, attribuendo e accreditando sulla Carta elettronica gli importi complessivamente dovuti, pari a euro 2.500,00 oltre accessori di legge, nonché corrispondendo le spese di lite liquidate nel giudizio civile. Quanto alla Retribuzione Professionale Docenti, il pagamento intervenuto durante il giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale capo. Il termine per l'adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato nel Direttore generale competente, o nel dirigente delegato, con ulteriore termine di 60 giorni e senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l'esecuzione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati, inclusa la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il cui decorso costituisce presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza nel caso esaminato.
l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, la cui attribuzione è stata ordinata in esecuzione del giudicato civile.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato dal giudicato ottemperando per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sugli importi dovuti.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un comando rivolto alla pubblica amministrazione e ricorrano gli ulteriori presupposti processuali previsti dalla legge.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile, per le obbligazioni derivanti da una sentenza, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuto integrale adempimento del comando giudiziale; in mancanza di elementi idonei a comprovare l'esecuzione, il giudice può ordinare le attività necessarie per dare attuazione al giudicato.
- Se, durante il giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie soltanto a una parte del comando giudiziale, il giudizio cessa limitatamente alla parte eseguita e prosegue per la parte residua.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva su istanza dell'interessato in caso di persistente inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →