Corte di giustizia, Sentenza C-785/23
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 giugno 2025. — Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite contro « Bulgarian posts » EAD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Articolo 132 – Servizi pubblici postali – Direttiva 97/67/CE – Articolo 12 – Fornitore del servizio postale universale – Nozioni di “servizio pubblico postale” e “servizio di interesse pubblico”. — Causa C-785/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i limiti dell’esenzione IVA per i servizi postali universali. Un operatore titolare della licenza per il servizio universale non può esentare prestazioni che, pur formalmente collegate al servizio universale, siano configurate con contratti distinti e a condizioni particolari, più favorevoli o diverse da quelle previste dalla disciplina nazionale del servizio universale. Ciò vale anche se tali servizi sono richiesti da enti pubblici o sono tariffati con sconti individuali; ciò che conta è che non siano servizi offerti a tutti gli utenti secondo il regime del servizio universale.
Esenzione IVA per servizi postali universali: i servizi resi con contratti distinti a condizioni particolari e più favorevoli rispetto alla disciplina del servizio universale non rientrano nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.
La questione giuridica
Se le prestazioni postali rese da un operatore titolare della licenza per il servizio postale universale, sulla base di contratti individuali, possano beneficiare dell’esenzione IVA per i «servizi pubblici postali» quando prevedano raccolta e distribuzione presso il cliente o in orari concordati, frequenze superiori a quelle del servizio universale, ritiri aggiuntivi, prestazione a prezzo inferiore a quello approvato o con sconti superiori a quelli autorizzati; se il mancato rispetto dei criteri tariffari dell’articolo 12 della direttiva 97/67 escluda la qualifica di servizio postale universale; se la stipula di contratti individuali con condizioni più favorevoli e non pubbliche violi i principi di trasparenza e non discriminazione; e se tale violazione incida sull’esenzione IVA.
Principio di diritto
L’esenzione IVA prevista per le prestazioni effettuate dai «servizi pubblici postali» si applica solo ai servizi che, per le loro caratteristiche, rientrano nel servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67; ne restano escluse le prestazioni rese con contratti distinti che soddisfano esigenze particolari di determinati utenti e sono fornite a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall’autorità nazionale o previste dalle norme del servizio universale. Il mancato rispetto dei criteri tariffari dell’articolo 12 della direttiva 97/67 non è di per sé decisivo, perché tali criteri non definiscono la nozione di servizio universale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 132, paragrafo 1, lettera a)
- Direttiva 97/67/CE, articolo 2
- Direttiva 97/67/CE, articolo 3
- Direttiva 97/67/CE, articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino
- Direttiva 97/67/CE, articolo 12
- Direttiva 2008/6/CE
- Legge bulgara sull’IVA (ZDDS), articolo 49, punto 2
- Legge bulgara sui servizi postali (ZPU), articoli 15, 21, 24, 32, 33, 34, 36, 38, 66
Esenzione IVA e servizi postali universali
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Varhoven administrativen sad (Corte amministrativa suprema, Bulgaria), riguarda l’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e della direttiva 97/67/CE in materia di servizio postale universale. Il contenzioso nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione tributaria bulgara ha contestato a Bulgarian posts EAD l’applicazione dell’esenzione IVA a talune prestazioni rese nell’ambito di contratti con clienti specifici.
Fatti e procedimento principale
Bulgarian posts è il licenziatario del servizio postale universale in Bulgaria. In seguito a controllo fiscale, alcune prestazioni sono state ritenute erroneamente esenti da IVA perché, secondo l’amministrazione, non rientravano nel servizio postale universale oppure erano regolate da contratti che introducevano condizioni speciali: raccolta e distribuzione presso il cliente, fasce orarie concordate, frequenze superiori a quelle minime previste, ritiri ulteriori su richiesta e prezzi inferiori a quelli approvati dall’autorità di regolazione. Il giudice di primo grado aveva annullato l’avviso, ma l’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che esenta le prestazioni effettuate dai «servizi pubblici postali»;
- gli articoli 2, 3, 5 e 12 della direttiva 97/67/CE, che definiscono il servizio postale universale e fissano alcuni principi tariffari;
- il considerando 15 della direttiva 97/67/CE, relativo alla possibilità di negoziare contratti individuali;
- la disciplina bulgara applicabile, che collega l’esenzione IVA ai servizi postali universali forniti secondo la legge nazionale sui servizi postali.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da Bulgarian posts. Ribadisce che il giudice nazionale è l’unico competente a valutare i fatti e la rilevanza delle questioni e che l’esistenza di una giurisprudenza precedente non preclude il rinvio pregiudiziale. Inoltre, la fattispecie non coincide con quella della sentenza Winterhoff e Eisenbeis, poiché qui i servizi non consistono esclusivamente in notificazioni formali di atti giudiziari o amministrativi.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’esenzione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), ha natura restrittiva e mira a favorire solo attività di interesse pubblico. Nel settore postale, ciò corrisponde al servizio postale universale definito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67, cioè un’offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutto il territorio e a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
La Corte precisa che non basta che il prestatore sia un operatore del servizio universale: occorre anche che la singola prestazione sia, per le sue caratteristiche, idonea a rientrare nel servizio universale. Sono quindi escluse dall’esenzione le prestazioni che rispondono a esigenze particolari di determinati utenti, soprattutto quando sono negoziate o rese a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle generali approvate dall’autorità nazionale o fissate dalle norme sul servizio universale.
Quanto all’articolo 12 della direttiva 97/67, la Corte afferma che i suoi criteri tariffari non definiscono la nozione di servizio universale: essi impongono regole sui prezzi, ma il loro eventuale mancato rispetto non basta, di per sé, a escludere l’esenzione. Tuttavia, se le condizioni del servizio sono tali da mostrare che esso non è offerto a tutti gli utenti ma solo su misura per alcuni clienti, allora la prestazione non può beneficiare dell’esenzione.
La Corte chiarisce anche che il fatto che i contratti siano conclusi con enti pubblici non è decisivo: occorre verificare se il servizio sia effettivamente offerto a tutti gli utenti e rientri nel regime del servizio universale, non se il destinatario sia un soggetto pubblico.
Decisione
La Corte stabilisce che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce dell’articolo 12, trattini secondo e quarto, della direttiva 97/67/CE, osta all’esenzione IVA per prestazioni postali rese da un titolare della licenza del servizio postale universale quando tali prestazioni, pur formalizzate in contratti distinti, soddisfano esigenze particolari e non sono offerte a tutti gli utenti, e sono fornite a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall’autorità nazionale o previste dalle norme del servizio universale.
Portata pratica
Per gli operatori postali, la sentenza conferma che l’esenzione IVA non copre automaticamente tutte le prestazioni rese da un fornitore del servizio universale. Occorre verificare la natura concreta del servizio, la sua riconducibilità al servizio universale e il rispetto del quadro regolatorio di riferimento; i servizi “su misura” o negoziati individualmente, se deviati dal regime standard, restano imponibili.
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