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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-509/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 giugno 2025. — « Laimz » SIA contro Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'administratīvā rajona tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 3, punto 11, lettera a) – Soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami – Definizione – Articolo 45, paragrafi 1 e 8 – Soggetti obbligati appartenenti a un gruppo – Condivisione delle informazioni all’interno di tale gruppo – Applicazione delle decisioni adottate da un altro soggetto obbligato appartenente al suddetto gruppo – Articolo 14, paragrafi 1 e 8 – Controllo costante nei confronti della clientela incombente ai soggetti obbligati – Articolo 11, lettera d) – Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela dei prestatori di servizi di gioco d’azzardo. — Causa C-509/23

Giurisprudenza europea62023CJ0509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva antiriciclaggio in una controversia tra un operatore di gioco d’azzardo lettone e l’autorità di vigilanza nazionale. Esclude che la sola appartenenza comune all’organo esecutivo di un’associazione basti per configurare "stretti legami" con una PPE, e ribadisce che la due diligence resta sempre responsabilità del singolo soggetto obbligato, anche all’interno di un gruppo. Conferma inoltre l’obbligo di riesame dei clienti esistenti solo in presenza di nuovi elementi di rischio e precisa che la soglia di 2000 euro per il gioco d’azzardo opera ogni volta che la transazione raggiunge tale importo.

Interpretazione della direttiva antiriciclaggio: nozione di legami stretti con una PPE, scambio di informazioni intra-gruppo, autonomia della due diligence e soglia di 2000 euro per i giochi d’azzardo

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a chiarire: (i) quando una persona possa essere qualificata come soggetto che intrattiene "stretti legami" con una PPE, in particolare se la mera appartenenza comune all’organo esecutivo di un’associazione sia sufficiente; (ii) se, per individuare una PPE, basti constatare la carica ricompresa nell’elenco dell’articolo 3, punto 9, oppure occorra verificare anche che si tratti di una posizione di alto livello; (iii) se gli Stati membri debbano consentire lo scambio di informazioni tra soggetti obbligati appartenenti allo stesso gruppo; (iv) se una società del gruppo possa applicare automaticamente le decisioni assunte da un’altra società del gruppo sulle misure di adeguata verifica; (v) quando occorra riesaminare i clienti esistenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5; (vi) come operi la soglia di 2000 euro per i prestatori di servizi di gioco d’azzardo.

Principio di diritto

Ai fini della direttiva 2015/849, una persona non è qualificabile come soggetto che intrattiene stretti legami con una PPE per il solo fatto che entrambi siedano nell’organo esecutivo della stessa associazione: serve una valutazione individuale delle circostanze e del rischio. Gli Stati membri devono consentire la condivisione di informazioni antiriciclaggio tra soggetti obbligati dello stesso gruppo, ma tale scambio non elimina l’obbligo di ciascun soggetto di effettuare la propria autonoma adeguata verifica; parimenti, una decisione di compliance adottata da un’altra impresa del gruppo non può essere applicata automaticamente senza una propria valutazione del rischio. La clientela esistente va riesaminata quando ciò sia opportuno in base al rischio e a nuove circostanze, non essendovi obbligo se non emergono nuovi elementi e il controllo costante è stato correttamente svolto. Per i prestatori di servizi di gioco d’azzardo, la soglia di 2000 euro si applica ogni volta che l’importo della singola operazione interessata raggiunge tale soglia, anche se composto da operazioni collegate.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2015/849
  • Direttiva (UE) 2018/843
  • Regolamento (UE) n. 648/2012
  • Direttiva 2005/60/CE
  • Direttiva 2006/70/CE
  • Regolamento (UE) n. 910/2014
  • Direttiva 2013/34/UE
  • Direttiva 2011/16/UE

Interpretazione della direttiva antiriciclaggio nel settore del gioco d’azzardo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo lettone in una controversia tra un prestatore di servizi di gioco d’azzardo e l’autorità nazionale di vigilanza. Il tema centrale è l’applicazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Fatti e procedimento principale

Laimz SIA, operatore del gioco d’azzardo, appartiene al gruppo Enlabs AB insieme a Optibet SIA. Nel 2020 Optibet aveva concluso un accordo per condividere con Laimz dati e informazioni di valutazione del rischio; successivamente Laimz ha iniziato a servire un cliente che in precedenza era cliente di Optibet.

L’autorità lettone ha ritenuto che Laimz non avesse effettuato correttamente le misure di adeguata verifica, non avesse svolto una propria valutazione autonoma del cliente e non avesse verificato sufficientemente se il cliente fosse un soggetto con il quale una PPE intrattenesse stretti legami. Ne è derivata una sanzione pecuniaria. Il giudice nazionale ha quindi chiesto chiarimenti su più aspetti della direttiva 2015/849.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, che definisce l’obiettivo di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera f), relativo ai prestatori di servizi di gioco d’azzardo come soggetti obbligati;
  • l’articolo 3, punti 9, 11, 12, 13, 14 e 15, sulle definizioni di PPE, soggetti con stretti legami, alto dirigente, rapporto d’affari, servizi di gioco d’azzardo e gruppo;
  • gli articoli 8, 11, 13, 14, 20, 23 e 45 della direttiva 2015/849.

Prima questione: nozione di "stretti legami" con una PPE

La Corte afferma che la mera circostanza che una persona fisica e una PPE siano membri dell’organo esecutivo della stessa associazione non basta, da sola, per qualificare quella persona come soggetto che intrattiene stretti legami con la PPE ai sensi dell’articolo 3, punto 11, lettera a).

La disposizione richiede una valutazione concreta e individualizzata: occorre verificare se sussista un rapporto d’affari strettamente significativo o una situazione assimilabile, tenendo conto del contesto e del rischio effettivo di utilizzo del rapporto a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La comune appartenenza all’organo esecutivo resta però un elemento pertinente da considerare nella valutazione complessiva.

Seconda questione: individuazione della PPE

La seconda questione è stata dichiarata irricevibile. La Corte rileva che il giudice del rinvio non aveva fornito elementi sufficienti sulla natura esatta delle funzioni svolte dalla persona che si presumeva PPE, e che nel procedimento principale la controversia verteva sulla qualifica del cliente come soggetto con stretti legami con una PPE, non sulla qualifica di PPE della persona interessata.

Terza questione: scambio di informazioni tra soggetti del gruppo

La Corte interpreta l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, nel senso che gli Stati membri devono consentire ai soggetti obbligati appartenenti allo stesso gruppo di scambiarsi informazioni ai fini AML/CFT. La norma è chiara nel richiedere politiche e procedure di gruppo, comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni.

Tuttavia, lo scambio di informazioni non elimina la responsabilità individuale del singolo soggetto obbligato: questi resta tenuto a effettuare la propria adeguata verifica e a calibrare le misure in funzione del rischio. Il meccanismo di gruppo facilita la compliance, ma non sostituisce il giudizio autonomo del soggetto che instaura o prosegue il rapporto d’affari.

Quarta questione: uso automatico di decisioni interne di un’altra società del gruppo

La Corte precisa che l’articolo 45, in combinato disposto con le definizioni di alto dirigente e gruppo, non consente a un’impresa del gruppo di applicare automaticamente la decisione assunta dall’alta dirigenza di un’altra società del medesimo gruppo in materia di adeguata verifica di un cliente.

Anche in presenza di informazioni o decisioni già elaborate a livello di gruppo, ciascun soggetto obbligato deve effettuare la propria valutazione del rischio e determinare le misure adeguate da adottare. La direttiva non prevede un esonero dalla responsabilità individuale, e ciò è coerente con l’articolo 8, paragrafo 5, che esige l’autorizzazione dell’alta dirigenza per le politiche e procedure interne.

Quinta questione: clientela esistente e controllo costante

La Corte conferma che l’articolo 14, paragrafo 5, letto insieme all’articolo 8, paragrafo 2, impone il riesame dei clienti esistenti quando ciò sia opportuno in funzione del rischio o quando vi siano modifiche della situazione del cliente.

Se il soggetto obbligato non conosce nuove circostanze idonee a incidere sulla valutazione del rischio e i termini interni o nazionali per il riesame non sono scaduti, non vi è un obbligo immediato di applicare nuove misure. Diversamente, se la mancata individuazione dipende da carenze nel controllo costante di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), il soggetto resta responsabile.

Sesta questione: soglia di 2000 euro per il gioco d’azzardo

Quanto all’articolo 11, lettera d), la Corte interpreta la soglia di 2000 euro nel senso che le misure di adeguata verifica devono essere applicate ogni volta che la transazione interessata raggiunge tale importo, anche se il valore complessivo deriva da più operazioni collegate.

La disposizione non limita l’obbligo a una sola occasione né richiede che il superamento della soglia avvenga in un arco temporale specifico rispetto a precedenti operazioni. La lettura è confermata dal considerando 21, che evidenzia l’elevato rischio del settore del gioco d’azzardo.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • la nozione di soggetti con stretti legami con una PPE richiede una valutazione individuale e non può fondarsi solo sulla partecipazione comune a un organo esecutivo di un’associazione;
  • gli Stati membri devono consentire lo scambio di informazioni intra-gruppo, ma ogni soggetto resta autonomamente responsabile dell’adeguata verifica;
  • è vietato l’uso automatico di decisioni di compliance assunte da un’altra impresa del gruppo;
  • il riesame della clientela esistente dipende dal rischio e da nuove circostanze, nel rispetto del controllo costante;
  • la soglia di 2000 euro per i prestatori di servizi di gioco d’azzardo opera ogni volta che l’importo della transazione raggiunge tale valore, anche mediante operazioni collegate.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiofinanziamento del terrorismopersone politicamente espostegioco d’azzardogruppi societari e compliance

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