Corte di giustizia, Sentenza C-645/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2025. — Hera Comm SpA contro Falconeri Srl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Bologna. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Elettricità – Normativa nazionale che istituisce un’imposta addizionale all’accisa sull’elettricità – Assenza di finalità specifiche – Imposta addizionale a favore degli enti regionali e locali ritenuta contraria alla direttiva 2008/118 dagli organi giurisdizionali nazionali – Recupero da parte del consumatore finale presso il fornitore dell’imposta indebitamente pagata. — Causa C-645/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che l’imposta addizionale italiana sull’energia elettrica può rientrare, in linea di principio, tra le "altre imposte indirette" ammesse dalla direttiva 2008/118, ma solo se persegua una finalità specifica distinta da quella meramente finanziaria. Ha inoltre ribadito che, in una controversia tra privati, una direttiva non può di regola essere fatta valere per imporre la disapplicazione della norma interna incompatibile se manca un effetto diretto orizzontale. Resta tuttavia necessario assicurare un rimedio effettivo al consumatore finale, incluso il ricorso allo Stato quando il rimborso dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile.
Imposta addizionale sull’accisa elettrica: qualificazione come "altra imposta indiretta" ai sensi della direttiva 2008/118 e rimborso dell’imposta indebitamente ripercossa in una controversia tra privati
La questione giuridica
Se un’imposta addizionale all’accisa sull’energia elettrica, calcolata come frazione o multiplo dell’accisa ma destinata a enti pubblici diversi e non soggetta alle medesime esenzioni, sia una distinta "altra imposta indiretta" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118; e se tale disposizione possa essere invocata dal cliente finale in una lite contro il fornitore per ottenere il rimborso dell’imposta indebitamente pagata, imponendo al giudice nazionale la disapplicazione della norma interna incompatibile.
Principio di diritto
Un’imposta addizionale sull’elettricità può costituire un’imposta distinta dall’accisa e rientrare nella nozione di "altre imposte indirette" dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 se non è una mera maggiorazione dell’accisa, ha un beneficiario diverso e non segue integralmente il regime delle esenzioni dell’accisa; in ogni caso, in una controversia tra privati il giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare la norma interna incompatibile quando la disposizione di direttiva non ha effetto diretto orizzontale, restando però garantita, in caso di impossibilità o eccessiva difficoltà di recupero dal fornitore, la possibilità per il consumatore finale di chiedere il rimborso direttamente allo Stato membro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/118/CE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 9, secondo comma, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 48, paragrafo 1, direttiva 2008/118/CE
- Direttiva 2003/96/CE
- Articolo 1 direttiva 2003/96/CE
- Articolo 2, paragrafi 1 e 2, direttiva 2003/96/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, lettera h), direttiva 2003/96/CE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Articolo 2033 codice civile italiano
- Decreto-legge n. 511/1988, articolo 6
- Decreto legislativo n. 504/1995, articoli 14, 16, 52, 53 e 60
- Decreto legislativo n. 23/2011, articolo 2, paragrafo 6
Imposta addizionale sull’accisa elettrica: qualificazione UE e rimborso tra privati
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Bologna in una controversia tra un fornitore di energia elettrica e il cliente finale, concernente il rimborso di un’imposta addizionale all’accisa sull’elettricità prevista dalla normativa italiana. La Corte si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e sulla possibilità per il consumatore di far valere tale disposizione in una lite orizzontale.
Fatti e procedimento principale
Hera Comm SpA aveva fornito energia elettrica a Falconeri Srl in forza di un contratto concluso nel 2009. Fino all’abrogazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 511/1988, Hera Comm aveva versato all’erario l’imposta addizionale sull’accisa elettrica e l’aveva poi addebitata in fattura alla cliente finale.
Falconeri ha chiesto al Tribunale di Bologna la ripetizione dell’indebito, sostenendo che l’imposta fosse incompatibile con il diritto dell’Unione. Il Tribunale ha accolto la domanda, disapplicando la norma nazionale e condannando il fornitore al rimborso. Hera Comm ha proposto appello, sostenendo che l’imposta addizionale fosse una mera maggiorazione dell’accisa e non una distinta "altra imposta indiretta".
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2008/118/CE, in particolare:
- articolo 1, paragrafo 1, che istituisce il regime generale delle accise sui prodotti sottoposti ad accisa, tra cui l’elettricità;
- articolo 1, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di applicare altre imposte indirette aventi finalità specifiche;
- articolo 9, secondo comma, sulle modalità di applicazione, riscossione, rimborso o sgravio;
- articolo 48, paragrafo 1, sulle disposizioni di recepimento.
Sono richiamate anche la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare gli articoli 1, 2 e 15, paragrafo 1, lettera h), nonché la normativa italiana: articolo 2033 del codice civile, decreto-legge n. 511/1988, decreto legislativo n. 504/1995 e decreto legislativo n. 23/2011.
Prima questione: natura dell’imposta addizionale
La Corte chiarisce che la qualificazione di un tributo ai fini del diritto dell’Unione dipende dalle sue caratteristiche oggettive, non dalla denominazione data dal diritto nazionale. Ricorda che la nozione di "altre imposte indirette" comprende imposte diverse dall’accisa, gravanti sul consumo di prodotti già sottoposti ad accisa, e prelevate per finalità specifiche.
Applicando questi criteri, la Corte osserva che l’imposta addizionale italiana:
- aveva base imponibile, accertamento, liquidazione e riscossione analoghi all’accisa sull’elettricità;
- era dovuta al medesimo fatto generatore, ossia la fornitura o il consumo di energia elettrica;
- ma aveva beneficiari diversi, poiché il gettito era destinato agli enti territoriali e non all’erario;
- non seguiva le stesse esenzioni previste per l’accisa.
Da ciò la Corte desume che non si tratta di una mera maggiorazione dell’accisa, ma di un’imposta distinta, potenzialmente rientrante nell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. Tuttavia, ciò è possibile solo se l’imposta persegua una finalità specifica, condizione che deve essere verificata dal giudice nazionale.
Finalità specifica e limiti della tassazione supplementare
La Corte ribadisce che la finalità specifica non può essere puramente di bilancio. La mera destinazione del gettito al finanziamento di spese generali di enti pubblici non basta a soddisfare il requisito. Nel caso di specie, dalla normativa emergeva un obiettivo di sostegno finanziario agli enti della finanza regionale e locale, obiettivo ritenuto, in linea di principio, generico e non sufficiente a dimostrare una finalità specifica distinta.
La Corte conclude quindi che l’imposta può essere considerata una distinta imposta indiretta solo se, in concreto, perseguiva una finalità specifica diversa da quella meramente finanziaria, verifica rimessa al giudice del rinvio.
Seconda questione: invocabilità della direttiva in una lite tra privati
Quanto alla seconda questione, la Corte ricorda che una direttiva, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, vincola lo Stato membro destinatario e non può, di regola, creare obblighi a carico di un privato né essere invocata, come tale, in una controversia orizzontale per imporre la disapplicazione di una norma nazionale.
La Corte richiama la propria giurisprudenza più recente, precisando che il giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare la norma interna incompatibile quando la disposizione di direttiva invocata è priva di effetto diretto orizzontale. Resta però possibile, secondo il diritto interno, la disapplicazione di norme nazionali incompatibili, se l’ordinamento interno lo consente.
Rimborso e tutela effettiva del consumatore finale
Pur escludendo un obbligo generale di disapplicazione in una controversia tra privati, la Corte sottolinea che gli Stati membri devono garantire il rimborso delle imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione. In assenza di disciplina UE specifica, le modalità procedurali sono rimesse al diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
La Corte afferma inoltre che, se il recupero dal fornitore si riveli impossibile o eccessivamente difficile, il consumatore finale deve poter rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato. La verifica concreta di tali condizioni spetta al giudice nazionale.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che un’imposta addizionale sull’accisa elettrica, se distinta dall’accisa e destinata a enti pubblici diversi, può rientrare nella categoria delle "altre imposte indirette", purché persegua una finalità specifica;
- in una controversia tra privati, il giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare la norma interna incompatibile con tale disposizione;
- resta tuttavia necessario garantire al consumatore finale un rimedio effettivo, compresa la possibilità di agire direttamente verso lo Stato quando il rimborso dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile.
Principi pratici per gli operatori
La decisione è rilevante per i contenziosi in materia di accise e oneri parafiscali sull’energia elettrica, perché distingue tra mera maggiorazione dell’accisa e imposta autonoma. Per i professionisti, il punto decisivo è verificare: la struttura del tributo, la destinazione del gettito, il regime delle esenzioni e l’eventuale finalità specifica; sul piano processuale, va valutata la via di tutela concreta del consumatore finale, soprattutto quando il contenzioso si sviluppa tra soggetti privati.
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