Corte di giustizia, Sentenza C-671/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 giugno 2025. — M contro Lietuvos bankas. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 59 – Nozione di «violazione sistematica» – Sanzioni – Normativa o prassi nazionale che consente di infliggere un’ammenda distinta per ciascuna violazione constatata nel corso di un’unica ispezione – Compatibilità con il diritto dell’Unione – Armonizzazione minima – Rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Principio del ne bis in idem. — Causa C-671/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che la direttiva antiriciclaggio 2015/849 non impedisce agli Stati membri di prevedere sanzioni distinte per più violazioni sistematiche emerse nel corso di un'unica ispezione, anche se riferite a una stessa o a diverse categorie di obblighi. Tale facoltà discende dal carattere di armonizzazione minima dell'articolo 59, ma deve essere esercitata nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità. Nel caso concreto, la Corte ha escluso che risultasse integrato il ne bis in idem.
Interpretazione dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2015/849: compatibilità con una prassi nazionale che qualifica come violazioni sistematiche distinte, punibili separatamente, più infrazioni accertate in un'unica ispezione.
La questione giuridica
Se l'articolo 59 della direttiva (UE) 2015/849 osti a una normativa o prassi nazionale che, quando nel corso di un'unica ispezione siano accertate più violazioni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettere da a) a d), consente di qualificare ciascuna violazione come "violazione sistematica distinta" e di infliggere per ciascuna un'ammenda distinta; e, in caso affermativo, quali criteri debbano guidare la qualificazione della violazione come sistematica.
Principio di diritto
L'articolo 59 della direttiva 2015/849, letto alla luce del suo carattere di armonizzazione minima, non osta in linea di principio a una normativa o prassi nazionale che, in occasione di un'unica ispezione, qualifichi ciascuna violazione sistematica accertata come violazione sistematica distinta e infligga per ciascuna un'ammenda autonoma commisurata al massimo sanzionatorio nazionale; tuttavia il regime sanzionatorio e la sua applicazione concreta devono rispettare i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare effettività e proporzionalità, mentre nel caso esaminato non emerge una violazione del ne bis in idem perché non risultano decisioni definitive anteriori per fatti identici e le infrazioni contestate erano tra loro soltanto analoghe.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/849
- Articolo 1 direttiva (UE) 2015/849
- Articolo 58 direttiva (UE) 2015/849
- Articolo 59 direttiva (UE) 2015/849
- Articolo 60 direttiva (UE) 2015/849
- Articolo 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Regolamento (UE) n. 648/2012
- Direttiva 2005/60/CE
- Direttiva 2006/70/CE
- Direttiva 2013/34/UE
Interpretazione dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2015/849
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) in una controversia tra un istituto di moneta elettronica e la Banca di Lituania. Il tema è la compatibilità con il diritto dell'Unione di una prassi nazionale che consente di infliggere più ammende per più violazioni antiriciclaggio accertate in un'unica ispezione.
Fatti e procedimento principale
A seguito di un'ispezione relativa al periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020, la Banca di Lituania ha inflitto alla M otto ammende distinte per otto violazioni della normativa lituana di recepimento della direttiva 2015/849. L'autorità nazionale ha qualificato sette di tali violazioni come anche "sistematiche" e ha ritenuto che ciascuna integrasse una violazione sistematica distinta, sanzionabile autonomamente.
Il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso della M, riducendo l'importo complessivo delle ammende, ma respingendo la tesi secondo cui esisterebbe una sola violazione sistematica unica. In appello, il giudice del rinvio ha chiesto chiarimenti sulla portata dell'articolo 59 della direttiva.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- il considerando 59 della direttiva 2015/849, che impone sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive e richiama il rispetto del ne bis in idem;
- l'articolo 58, paragrafi 1 e 2, che prevede la responsabilità dei soggetti obbligati e il potere degli Stati membri di stabilire sanzioni amministrative;
- l'articolo 59, paragrafi 1-4, che disciplina le violazioni gravi, reiterate, sistematiche o miste e le sanzioni minime da prevedere;
- l'articolo 60, paragrafo 4, che impone di considerare tutte le circostanze pertinenti nella determinazione della sanzione;
- l'articolo 50 della Carta, per il profilo del ne bis in idem.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:
- una normativa o prassi nazionale possa qualificare come violazioni sistematiche distinte, sanzionandole separatamente, più violazioni accertate insieme anche se riferite alla medesima categoria di obblighi o a categorie diverse di cui all'articolo 59, paragrafo 1;
- in caso contrario, quali criteri debbano definire la nozione di violazione sistematica.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto osservato che l'articolo 59 usa l'espressione "per lo meno", il che rivela un'armonizzazione minima. Gli Stati membri conservano dunque un margine di manovra sia quanto alle violazioni da sanzionare sia quanto al tipo e al livello delle sanzioni, potendo anche prevedere sanzioni ulteriori ai sensi del paragrafo 4.
La Corte ha poi rilevato che la direttiva non definisce la nozione di violazione sistematica e che la struttura delle categorie elencate all'articolo 59, paragrafo 1, lettere da a) a d), non consente di dedurre che più violazioni accertate insieme debbano essere riqualificate come una violazione sistematica unica. Al contrario, la qualificazione di ciascuna violazione come distinta consente, in linea di principio, una miglior considerazione delle circostanze pertinenti ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4.
Sul piano teleologico, la Corte ha ribadito che la direttiva 2015/849 persegue un obiettivo preventivo e dissuasivo nella lotta contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In tale ottica, una disciplina che consenta più sanzioni distinte per più violazioni sistematiche non è di per sé incompatibile con la direttiva.
Limiti derivanti dai principi generali del diritto dell'Unione
La Corte ha chiarito che il margine degli Stati membri deve essere esercitato nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e ne bis in idem.
Effettività
Una disciplina che preveda sanzioni distinte può rafforzare l'effetto deterrente e prevenire l'impunità sistemica. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la prassi lituana appaia, in linea di principio, conforme a tale principio, fermo restando il controllo del giudice nazionale.
Proporzionalità
La Corte ha precisato che il cumulo di ammende non deve eccedere quanto necessario per conseguire la finalità preventiva della normativa. Ha richiamato il potere dell'autorità nazionale di modulare l'importo delle sanzioni tenendo conto delle circostanze individuali e della necessità di proporzionalità. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che l'insieme delle sanzioni inflitte non sia eccessivo rispetto alla gravità delle infrazioni.
Ne bis in idem
La Corte ha escluso, nel caso concreto, la violazione dell'articolo 50 della Carta, poiché non risultava una decisione definitiva anteriore su fatti identici e le infrazioni oggetto della decisione controversa erano soltanto simili, non identiche. Inoltre, la giurisprudenza richiamata esclude l'applicazione del principio quando più sanzioni sono irrogate dalla stessa autorità con un'unica decisione per diverse violazioni del diritto nazionale.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che l'articolo 59 della direttiva 2015/849 non osta a una normativa o prassi nazionale secondo la quale ciascuna delle violazioni sistematiche accertate nel corso di un'unica ispezione è qualificata come violazione sistematica distinta e sanzionata con un'ammenda autonoma, purché siano rispettati i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare effettività e proporzionalità. In conseguenza di ciò, non ha risposto alla terza questione sui criteri di qualificazione della violazione sistematica.
Principio affermato
La direttiva 2015/849 consente un regime nazionale che cumuli più ammende per più violazioni sistematiche emerse in un'unica ispezione, senza imporre la nozione di violazione sistematica unica, ma tale regime deve restare entro i limiti della proporzionalità e dell'effettività e non può eludere il ne bis in idem quando ricorrano davvero fatti identici e decisioni definitive anteriori.
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