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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-299/23

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 giugno 2025. — Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique e a. contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva (UE) 2016/801 – Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio – Articolo 34, paragrafo 5 – Ricorso avverso la decisione che respinge la domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-299/23

Giurisprudenza europea62023CJ0299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata del diritto di ricorso previsto dalla direttiva 2016/801 per il diniego di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio. Pur riconoscendo l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva ex articolo 47 della Carta, ha escluso che il diritto dell’Unione imponga un ricorso d’urgenza o poteri di riforma del giudice. Resta però necessario che, dopo l’eventuale annullamento, l’amministrazione possa adottare rapidamente una nuova decisione, altrimenti il diritto allo studio rischierebbe di essere svuotato di effettività.

Ricorso avverso il diniego di visto/ammissione per motivi di studio: l’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone un rimedio effettivo ma non un ricorso d’urgenza, né poteri di riforma o misure provvisorie specifiche.

La questione giuridica

Se l’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta e con il principio di effettività, richieda: (i) la previsione di un ricorso eccezionale e urgente contro il diniego di visto/ammissione per studio; (ii) la possibilità per il giudice di adottare provvedimenti provvisori per garantire il rilascio del visto; (iii) il potere del giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità amministrativa e di riformare la decisione.

Principio di diritto

L’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, garantisce un ricorso effettivo contro il diniego di ammissione per motivi di studio, ma non impone agli Stati membri di istituire un ricorso eccezionale d’urgenza, né di attribuire al giudice il potere di adottare misure provvisorie o di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione. È però necessario che il sistema nazionale consenta, in linea di principio, l’adozione entro un breve termine di una nuova decisione conforme alla sentenza di annullamento, così da non svuotare di effetto utile i diritti conferiti dalla direttiva al richiedente diligente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 5, paragrafo 3, direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 7, direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 11, direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 34, direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 7 e 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Diniego di visto o ammissione per motivi di studio e tutela giurisdizionale effettiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal de première instance francophone de Bruxelles in materia di immigrazione e soggiorno per studio. Il giudice belga chiedeva se la direttiva 2016/801, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, imponga uno strumento di ricorso particolarmente rapido e incisivo contro il rigetto della domanda di visto o di ammissione per motivi di studio.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento nazionale, alcune organizzazioni e un cittadino di paese terzo contestavano l’assenza, nell’ordinamento belga, di un rimedio realmente efficace contro i dinieghi di visto per studio. Sostenevano che il solo ricorso di annullamento davanti al Conseil du contentieux des étrangers non fosse sufficiente, perché non garantirebbe una decisione utile prima dell’inizio dell’anno accademico.

Il giudice del rinvio evidenziava in particolare che:

  • il controllo giurisdizionale disponibile in Belgio è un controllo di legittimità, non di riforma;
  • il giudice non dispone di poteri provvisori idonei a imporre il rilascio del visto o una nuova decisione in tempi brevissimi;
  • la perdita di un anno di studi potrebbe risultare irreparabile, e un eventuale risarcimento pecuniario non rimediare al danno.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato soprattutto la direttiva (UE) 2016/801, in particolare:

  • articolo 5, paragrafo 3, che riconosce il diritto all’autorizzazione quando sono soddisfatte le condizioni generali e specifiche;
  • articolo 7, sulle condizioni generali di ingresso;
  • articolo 11, sui requisiti specifici per gli studenti;
  • articolo 34, paragrafi 1, 3 e 5, sulle garanzie procedurali, i termini di decisione e l’impugnabilità delle decisioni.

Sono stati inoltre richiamati l’articolo 47 della Carta e, nel ragionamento del giudice del rinvio, anche gli articoli 7 e 14 della Carta.

Le questioni sottoposte alla Corte

La domanda sostanziale era se il diritto dell’Unione imponga:

  • un ricorso eccezionale in via d’urgenza quando il rispetto dei tempi del ricorso ordinario comprometterebbe gli studi;
  • la possibilità per il giudice di adottare misure provvisorie, anche ordinando all’amministrazione di adottare una nuova decisione;
  • il potere del giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità amministrativa e di decidere egli stesso sull’autorizzazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2016/801, il richiedente che soddisfa tutte le condizioni previste ha diritto al rilascio dell’autorizzazione di soggiorno per studio. Di conseguenza, l’articolo 34, paragrafo 5, garantisce espressamente la possibilità di impugnare il diniego conformemente al diritto nazionale.

Tuttavia, il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri la definizione della natura e delle modalità concrete del ricorso. Tali modalità devono comunque rispettare l’articolo 47 della Carta e quindi assicurare una tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte precisa che il diritto a un ricorso effettivo non obbliga gli Stati membri a creare rimedi diversi da quelli già previsti dal diritto interno, salvo il caso in cui, nell’insieme dell’ordinamento nazionale, manchi qualsiasi rimedio idoneo a garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione.

Quanto al ricorso d’urgenza, la Corte esclude che la direttiva imponga la creazione di un mezzo eccezionale accelerato. Ciò che conta è che il sistema nazionale consenta, in linea di principio, l’adozione di una nuova decisione entro un breve termine, così da non compromettere l’effettività dei diritti del richiedente diligente.

Quanto ai poteri del giudice, la Corte afferma che il diritto dell’Unione non esige che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione o adottare egli stesso la decisione di rilascio. È sufficiente, in linea di principio, un ricorso di annullamento, purché l’autorità amministrativa sia vincolata, in caso di annullamento, dalla motivazione e dalla valutazione contenute nella sentenza e adotti una nuova decisione in tempi brevi.

La Corte sottolinea anche che l’effettività della tutela dipende dal contesto procedurale complessivo: se la decisione amministrativa arriva troppo tardi rispetto al calendario accademico, la possibilità di un successivo ricorso rischia di essere svuotata. Per questo il sistema nazionale deve essere organizzato in modo tale da non privare sistematicamente i richiedenti respinti della possibilità di beneficiare utilmente dei diritti previsti dalla direttiva.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non impone:

  • l’istituzione di un ricorso eccezionale esaminato in via d’urgenza;
  • il riconoscimento di poteri provvisori al giudice per ordinare una nuova decisione o il rilascio del visto;
  • un potere di riforma o di sostituzione della valutazione amministrativa da parte del giudice.

Resta però necessario che il ricorso e la sua esecuzione consentano, in linea di principio, l’adozione entro un breve termine di una nuova decisione conforme alla sentenza di annullamento, in modo da preservare l’effetto utile dei diritti del cittadino di paese terzo sufficientemente diligente.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, in materia di ammissione per motivi di studio, la tutela giurisdizionale effettiva ex articolo 47 della Carta non coincide con un modello processuale unico: gli Stati membri conservano un margine organizzativo, purché il rimedio disponibile sia realmente idoneo a consentire, in tempi utili, la rivalutazione della domanda e la fruizione effettiva del diritto al soggiorno per studio.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionediritto allo studiotutela giurisdizionale effettivavisti e soggiorno dei cittadini di paesi terzi

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