Corte di giustizia, Sentenza C-200/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 giugno 2025. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE – Commercio elettronico – Articolo 8, paragrafo 1 – Servizio di comunicazioni commerciali fornito da un membro di una professione regolamentata – Normativa nazionale che vieta la pubblicità delle farmacie e dei punti di vendita farmaceutici nonché delle loro attività – Restrizione – Giustificazione – Tutela della salute pubblica. — Causa C-200/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un ricorso per inadempimento della Commissione, ha esaminato il divieto polacco di pubblicità delle farmacie e dei punti vendita farmaceutici. Ha ritenuto che il divieto, applicato anche alle comunicazioni commerciali online, contrasti con la direttiva 2000/31 e costituisca una restrizione ingiustificata alle libertà garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE. La giustificazione fondata sulla tutela della salute pubblica non è stata ritenuta dimostrata in termini di idoneità e proporzionalità.
Inadempimento della Polonia per il divieto generale di pubblicità di farmacie e punti vendita farmaceutici, incompatibile con la disciplina UE sulle comunicazioni commerciali online e con le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
La questione giuridica
Se l’articolo 94a, paragrafo 1, della legge polacca sul diritto farmaceutico, che vieta in generale la pubblicità delle farmacie, dei punti di vendita farmaceutici e delle loro attività, violi: 1) l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, in quanto impedisce l’uso di comunicazioni commerciali online da parte di una professione regolamentata; 2) l’articolo 49 TFUE, per restrizione alla libertà di stabilimento; 3) l’articolo 56 TFUE, per restrizione alla libera prestazione dei servizi; e, in caso affermativo, se tali restrizioni possano essere giustificate dalla tutela della salute pubblica.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che una normativa nazionale che vieti in modo generale e assoluto la pubblicità delle farmacie, dei punti vendita farmaceutici e delle loro attività è incompatibile con l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, poiché tale disposizione impone di autorizzare le comunicazioni commerciali online dei professionisti regolamentati nel rispetto delle sole regole professionali, senza consentire divieti totali; la medesima normativa costituisce inoltre una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 49 e 56 TFUE, e la Repubblica di Polonia non ha dimostrato che il divieto fosse idoneo e proporzionato rispetto all’obiettivo di tutela della salute pubblica invocato. La Corte ha quindi accolto il ricorso per inadempimento e condannato la Polonia alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Direttiva 2000/31/CE
- Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 2000/31/CE
- Articolo 2, lettera f), direttiva 2000/31/CE
- Direttiva (UE) 2015/1535
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), direttiva (UE) 2015/1535
- Direttiva 2006/123/CE
- Articolo 24 direttiva 2006/123/CE
- Articolo 87, paragrafo 3, direttiva 2001/83/CE
Divieto polacco di pubblicità farmaceutica e compatibilità con il diritto UE
La Corte di giustizia, Nona Sezione, si pronuncia in un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Polonia. La controversia riguarda l’articolo 94a, paragrafo 1, della legge polacca sul diritto farmaceutico, che vieta la pubblicità delle farmacie, dei punti vendita farmaceutici e delle loro attività, salvo le indicazioni su ubicazione e orario di apertura.
Fatti e procedimento
La Commissione ha contestato la norma polacca sostenendo che essa viola:
- l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico;
- l’articolo 49 TFUE sulla libertà di stabilimento;
- l’articolo 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi.
Dopo la lettera di diffida e il parere motivato, la Polonia ha sostenuto che il divieto non riguardava i servizi farmaceutici in quanto tali, ma solo la pubblicità delle farmacie e delle loro attività, e che esso era giustificato dalla tutela della salute pubblica, in particolare per contenere il consumo eccessivo di medicinali e preservare l’indipendenza professionale dei farmacisti.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto gli articoli 49 e 56 TFUE. Richiama poi la direttiva 2000/31/CE, in particolare:
- l’articolo 2, lettera f), sulla nozione di "comunicazioni commerciali";
- l’articolo 8, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di autorizzare l’uso di comunicazioni commerciali online da parte di chi esercita una professione regolamentata, nel rispetto delle regole professionali.
Sono inoltre richiamate:
- la direttiva 2006/123/CE, in particolare l’articolo 24 e il considerando 100, in via di confronto sistematico;
- la direttiva 2001/83/CE, articolo 87, paragrafo 3, in tema di pubblicità dei medicinali.
Questione sull’articolo 8 della direttiva 2000/31
La Corte ribadisce che l’articolo 8, paragrafo 1, mira a consentire ai professionisti regolamentati di utilizzare i servizi della società dell’informazione per promuovere la propria attività. Le regole professionali possono disciplinare contenuto e forma delle comunicazioni commerciali, ma non possono tradursi in un divieto generale e assoluto di pubblicità online.
Nel caso concreto, la Corte osserva che:
- la professione di farmacista è una professione regolamentata in Polonia;
- il divieto nazionale è stato applicato, secondo elementi non contestati, anche a comunicazioni relative a servizi, prezzi e attività veicolate via Internet;
- anche se la norma fosse letta come limitata ad alcune attività svolte dai farmacisti, resterebbe comunque un divieto generale e assoluto, incompatibile con la direttiva.
La Corte respinge anche l’argomento polacco fondato sulla distinzione tra la disciplina dell’articolo 8 della direttiva 2000/31 e quella dell’articolo 24 della direttiva 2006/123: le due disposizioni perseguono risultati analoghi, poiché entrambe consentono la comunicazione commerciale entro limiti professionali, e la giurisprudenza sull’una è pertanto utilizzabile in via sistematica.
Restrizioni alle libertà fondamentali
La Corte afferma che un divieto generale di pubblicità limita la possibilità per gli operatori di farsi conoscere e quindi costituisce una restrizione sia alla libera prestazione dei servizi sia alla libertà di stabilimento. Nel caso delle farmacie, il divieto rende più difficile l’accesso al mercato per nuovi operatori, soprattutto quelli stabiliti in altri Stati membri, che devono sostenere maggiori sforzi per raggiungere la clientela polacca.
Giustificazione fondata sulla tutela della salute pubblica
La tutela della salute pubblica è riconosciuta come motivo imperativo di interesse generale. Tuttavia, lo Stato membro deve dimostrare che la misura sia idonea e proporzionata.
Consumo eccessivo di medicinali
La Corte osserva che il divieto colpisce anche attività delle farmacie non connesse alla vendita di medicinali, come campagne di screening, e ciò esula dall’obiettivo dichiarato. Quanto alla pubblicità collegata ai medicinali, la Corte rileva che:
- la pubblicità può informare i consumatori su prezzi e servizi senza aumentare necessariamente il consumo di medicinali;
- il diritto dell’Unione già disciplina la pubblicità dei medicinali con limiti specifici nell’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83;
- in Polonia alcuni medicinali senza prescrizione sono acquistabili anche fuori dalle farmacie, circostanza che riduce la coerenza della giustificazione addotta;
- lo Stato membro non ha dimostrato, con dati sufficienti, che il divieto sia realmente idoneo a contenere il consumo eccessivo.
La Corte aggiunge che misure meno restrittive, come regole sul contenuto della pubblicità, sarebbero state sufficienti.
Indipendenza professionale dei farmacisti
La Corte riconosce che la tutela dell’indipendenza professionale dei farmacisti può costituire una giustificazione legittima. Tuttavia, il divieto assoluto non è idoneo a prevenire eventuali pressioni dei proprietari sulle decisioni professionali dei farmacisti, perché tali pressioni potrebbero sussistere a prescindere dalla pubblicità. Anche sotto questo profilo, sarebbero state possibili misure meno restrittive, come l’autorizzazione condizionata di forme limitate di pubblicità.
Decisione
La Corte dichiara che la Repubblica di Polonia, adottando l’articolo 94a, paragrafo 1, della legge sul diritto farmaceutico, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE e dagli articoli 49 e 56 TFUE. La Polonia è inoltre condannata alle spese.
Principio affermato
Un divieto nazionale generale e assoluto di pubblicità delle farmacie e dei punti vendita farmaceutici, inclusa la pubblicità online, è incompatibile con il diritto dell’Unione quando impedisce le comunicazioni commerciali consentite dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 e restringe, senza adeguata dimostrazione di necessità e proporzionalità, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.
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