Sentenza n. 11767/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza presentata in data 2 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 2 ottobre 2025 ai fini del riconoscimento, ai sensi della normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che, decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendogli anche l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza provvedere, nel corso del giudizio, alla definizione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato che il Ministero non si era pronunciato sulla domanda del 2 ottobre 2025 e che non risultavano richieste di integrazione documentale. Ha quindi ravvisato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, cui segue il termine di tre mesi per il provvedimento di riconoscimento, per un termine complessivo massimo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Il Ministero è stato condannato a provvedere mediante atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
direttiva 2013/55/CE
Il ricorrente ha invocato la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini del riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.
art. 2 l. 241/1990
Il giudice richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza e l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
La tutela avverso il silenzio consente di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’illegittimità del silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano necessarie integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- In presenza di silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare anticipatamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che alla disciplina europea applicabile.
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