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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16242/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno in funzione di riesame che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica dei fatti (contestazione di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615-ter c.p. e falsificazione di atti pubblici informatici), deducendo l'assenza di misure di sicurezza del sistema, la carenza di gravi indizi e l'insussistenza delle esigenze cautelari (tra cui la presunta possibilità di reiterazione del reato).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., atteso che la difesa ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso e l'ordinanza di revoca della misura cautelare (9/2/2022) successiva alla proposizione del ricorso. La Corte ha richiamato i principi secondo cui l'interesse all'impugnazione deve essere concreto, immediato e sussistere sia al momento della proposizione che al momento della decisione, e che la sopravvenuta inattualità dell'interesse determina l'inammissibilità. Non sono state disposte ulteriori statuizioni: la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna per spese o sanzioni pecuniarie.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base processuale per l'appello in sede di riesame; il ricorso mirava a impugnare l'ordinanza resa ai sensi di tale articolo

  • art. 615-ter cod. pen.

    Rilevante per la qualificazione dei reati contestati (accesso abusivo a sistema informatico); il ricorrente contestava l'applicazione della norma sulla base della presunta assenza di misure di sicurezza del sistema

  • artt. 521, comma 1; 292, comma 2, lett. c), c-bis) e comma 2-ter; 327-bis; 273, comma 1; 274 cod. proc. pen.

    Norme indicate nel motivo di ricorso in relazione a presunte violazioni procedurali e di qualificazione del fatto; la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta carenza d'interesse

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari; la Corte ha osservato che tali questioni non sono state vagliate essendo il ricorso divenuto inammissibile

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiama la nozione di interesse ad impugnare quale requisito soggettivo dell'accesso al rimedio; la Corte ha utilizzato il parametro dell'interesse per valutare l'inammissibilità

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, una volta revocata la misura cautelare e rinunciato al gravame

  • decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. e successive modificazioni)

    Richiamato solo in relazione alla disciplina della discussione orale (assenza di richiesta di discussione); non incide sulla decisione di inammissibilità

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 6624/2011 e altre)

    Richiamati principi consolidati sulla nozione di interesse all'impugnazione e sulla categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", secondo cui l'interesse deve sussistere anche al momento della decisione

Massime di principio

  • La rinuncia espressa al ricorso e la successiva revoca della misura cautelare possono determinare la sopravvenuta carenza d'interesse e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione se, al momento della decisione, non sussiste più un vantaggio concreto da ottenere.
  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto, immediato e attuale sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione; la perdita di tale interesse fa venir meno la materia del contendere.
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta di per sé soccombenza né la condanna alle spese processuali o a sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
  • Quando l'interesse è venuto meno per fatti sopravvenuti, il giudice della legittimità non decide nel merito delle questioni sostanziali già dedotte (es. valutazione degli indizi o delle esigenze cautelari), salvo che il ricorrente non mantenga l'interesse alla pronuncia sul merito.
  • Se si vuole evitare che la revoca della misura o la rinuncia comportino l'inammissibilità, è necessario che il ricorrente dimostri un interesse residuale e concreto alla decisione (ad es. questioni pregiudiziali o esigenza di pronunciamento sulla correttezza dell'interpretazione normativa) che sopravviva alla cessazione della misura.

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