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Sentenza

Sentenza n. 6364/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 07852/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202506127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione dell’AGCM del 18 ottobre 2022, con cui è stata irrogata una sanzione di 3.600.000 euro per pratiche commerciali scorrette, nonché diniego degli impegni del 20 luglio 2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’appello è stato proposto contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione della sanzione AGCM. Sono stati dedotti: nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; erronea ricostruzione dei fatti, sostenendo che le vendite abbinate fossero lecite offerte bundle o attività di cross-selling e che il consumatore potesse sempre acquistare il prodotto principale separatamente; insussistenza dell’ingannevolezza e della violazione della diligenza professionale, valorizzando le linee guida interne, i limiti alle vendite abbinate e il ridotto numero percentuale di reclami; insussistenza dell’aggressività, poiché il consumatore avrebbe potuto rifiutare l’acquisto alla cassa e non sarebbe stato sottoposto a pressioni idonee a limitarne la libertà negoziale; illegittimità del diniego degli impegni; omessa valutazione e sproporzione del trattamento sanzionatorio, con contestazione della durata, della recidiva e della diffusione della condotta. Il provvedimento AGCM aveva accertato che in numerosi punti vendita prodotti principali erano pubblicizzati a un prezzo scontato, mentre accessori o servizi venivano presentati o incorporati in modo da far apparire il relativo prezzo compreso, salvo poi richiedere al pagamento un corrispettivo ulteriore. L’Autorità aveva qualificato la condotta sia come ingannevole sia come aggressiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo relativo alla nullità della sentenza, ritenendo che la motivazione del TAR fosse insufficiente sotto il profilo dell’analisi concreta ma non meramente apparente né priva del minimo costituzionale. Ha confermato che le condotte accertate integravano una pratica commerciale ingannevole: le oltre 700 segnalazioni, gli accertamenti della Guardia di Finanza e la documentazione acquisita dimostravano che in numerosi punti vendita prodotti principali e accessori erano offerti con un unico prezzo apparentemente riferibile all’insieme, senza chiara indicazione dei prezzi separati. Le linee guida interne non sono state ritenute sufficienti a escludere la responsabilità, poiché la protrazione della pratica dimostrava una lacuna nel sistema di vigilanza e monitoraggio dell’impresa. Il Collegio ha invece escluso l’aggressività della pratica. La scoperta del prezzo aggiuntivo alla cassa, pur rendendo la condotta ingannevole, non determinava di per sé un indebito condizionamento, poiché il consumatore medio poteva ancora rifiutare l’acquisto prima del pagamento. Non è stata inoltre provata la sistematica impossibilità di acquistare il prodotto principale separatamente: tale circostanza risultava da sole due segnalazioni e da dati non sufficientemente attendibili tratti da Trustpilot. È stato ritenuto legittimo il diniego degli impegni, poiché l’AGCM dispone di ampia discrezionalità nel valutarne l’accoglibilità, la gravità e manifesta scorrettezza della pratica e l’idoneità delle misure proposte; nel caso concreto la motivazione non era manifestamente illogica o irragionevole. Quanto alla sanzione, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimi la considerazione del numero delle segnalazioni, la durata della condotta e la recidiva generica, ma ha ridotto l’importo in ragione della mancata prova dell’aggressività. La pratica è stata quindi riqualificata come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del consumo e la sanzione è stata rideterminata in 3.000.000 euro. Spese del doppio grado compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • artt. 20 e 21 d.lgs. 206/2005

    Le condotte di esposizione e vendita congiunta di prodotti, accompagnate da un’unica indicazione di prezzo apparentemente riferibile all’insieme, sono state qualificate come pratica commerciale scorretta e ingannevole.

  • artt. 22, comma 3, 24 e 25 d.lgs. 206/2005

    L’art. 24 richiede, per la pratica aggressiva fondata sull’indebito condizionamento, pressioni idonee a creare nel consumatore uno stato psicologico di sostanziale obbligo; la sola scoperta del prezzo aggiuntivo alla cassa non è sufficiente quando il consumatore può ancora rifiutare l’acquisto.

  • art. 27, comma 7, d.lgs. 206/2005

    Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità.

    L’AGCM dispone di ampia discrezionalità nel valutare se accogliere o respingere gli impegni, sia in relazione alla gravità e manifesta scorrettezza della pratica sia rispetto all’idoneità delle misure proposte. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai vizi estrinseci di manifesta illogicità o irragionevolezza.

  • art. 1336 c.c.

    L’offerta al pubblico costituisce proposta contrattuale; nei punti vendita il consumatore può ritirare l’accettazione prima che essa giunga a conoscenza del venditore, normalmente prima del pagamento alla cassa.

  • art. 24 d.lgs. 206/2005

    L’indebito condizionamento presuppone pressioni, anche indirette, tali da limitare significativamente la libertà di scelta del consumatore e indurlo a una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe assunto.

Massime di principio

  • La presentazione congiunta di un prodotto principale e di un accessorio, mediante un’unica indicazione di prezzo apparentemente riferibile a entrambi e senza chiara esposizione dei prezzi separati, integra una pratica commerciale ingannevole quando sia idonea a indurre il consumatore a ritenere compreso nel prezzo del prodotto principale un bene o servizio in realtà addebitato separatamente.
  • La scoperta del prezzo aggiuntivo dell’accessorio soltanto alla cassa non integra, di per sé, una pratica commerciale aggressiva per indebito condizionamento, se il consumatore medio conserva la possibilità concreta e giuridica di rifiutare l’acquisto prima del pagamento.
  • L’aggressività di una vendita abbinata può configurarsi quando il professionista neghi sistematicamente la possibilità di acquistare il prodotto principale separatamente, costringendo il consumatore a scegliere tra la rinuncia a un bene utile o necessario e l’acquisto di un accessorio non richiesto a un prezzo aggiuntivo; tale circostanza deve però essere adeguatamente provata.
  • L’adozione di linee guida interne volte a prevenire pratiche commerciali scorrette non esclude la responsabilità del professionista quando la condotta illecita si sia verificata in numerosi punti vendita e per un periodo significativo, evidenziando una carenza del sistema di vigilanza e monitoraggio.
  • Il diniego degli impegni da parte dell’AGCM costituisce esercizio di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione, anche in relazione alla gravità della pratica e all’interesse dell’Autorità a procedere all’accertamento dell’infrazione.
  • Quando la sanzione amministrativa sia stata determinata considerando anche un elemento costitutivo della pratica non provato, il giudice amministrativo può rideterminarla nell’esercizio della giurisdizione di merito, senza sostituirsi all’Autorità nelle valutazioni non affette da illegittimità.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarieAppello
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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