Regolamento (UE) 2024/289
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/289 della Commissione, del 12 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda i dati richiesti per i documenti di assistenza amministrativa reciproca relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa da esportare in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua la disciplina tecnica dello scambio di informazioni tra Stati membri in materia di accise, per allinearla alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2020/262 sui movimenti di prodotti sottoposti ad accisa esportati fuori dall’Unione. La modifica principale riguarda gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323, con aggiornamento delle strutture dati dei messaggi relativi a esportazione, controlli, allarmi, chiusura manuale e cooperazione amministrativa. Vengono inoltre aggiornati alcuni elenchi codici, in particolare il tipo di documento giustificativo. L’efficacia operativa è rinviata al 13 febbraio 2024, in coerenza con l’interfaccia del sistema informatizzato con il sistema automatizzato di esportazione dell’UE.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 aggiornando i dati e i codici informativi per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa destinati all’esportazione in sospensione d’accisa.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e ai sistemi informatici utilizzati per la cooperazione amministrativa in materia di accise, con riferimento ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa da esportare fuori dall’Unione in regime di sospensione d’accisa. Incide in particolare sui dati dei documenti di assistenza amministrativa reciproca e sui messaggi/scambi informatici disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 e dal regolamento (UE) n. 389/2012. L’applicazione decorre dal 13 febbraio 2024; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/289 della Commissione
Il regolamento aggiorna il quadro tecnico della cooperazione amministrativa in materia di accise per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa destinati all’esportazione in sospensione d’accisa. L’intervento è motivato dall’esigenza di coordinare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 con la direttiva (UE) 2020/262 e con l’operatività del sistema informatizzato, anche in relazione all’interfaccia con il sistema automatizzato di esportazione dell’UE.
Finalità e contesto normativo
La Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/323, che disciplina le modalità di cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri in materia di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2012. Il considerando centrale evidenzia che l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 impone una notifica, tramite il sistema informatizzato, quando i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell’Unione; di conseguenza occorre aggiornare i dati dei documenti di assistenza amministrativa reciproca per consentire il corretto monitoraggio dei movimenti in esportazione.
Ambito applicativo
Il regolamento riguarda le autorità competenti degli Stati membri e i flussi informativi relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa destinati all’esportazione fuori dall’Unione in regime di sospensione d’accisa. Non modifica il regime sostanziale delle accise, ma la struttura tecnica dei messaggi e dei codici utilizzati nei sistemi informatici di controllo e cooperazione.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/323
L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II del regolamento del 2016. Le tabelle dell’allegato I vengono riscritte per dettagliare in modo più completo i messaggi scambiati tra amministrazioni: richieste e risposte di scaricamento del movimento, iter storico, richieste generali, rifiuti, cooperazione amministrativa, relazioni sul controllo, relazioni sull’evento, interruzione del movimento, allarme o rifiuto di e-AD/e-DAS, richiesta di chiusura manuale e relativa risposta. Per ciascun messaggio vengono disciplinati campi quali ARC, numeri progressivi, riferimenti di uffici doganali, dati di operatori, motivi di rifiuto o di allarme, prove documentali e dati di trasporto.
Dati e campi principali dei messaggi
Il testo tecnico insiste sulla tracciabilità dei movimenti attraverso:
- l’ARC e il numero progressivo del documento;
- l’identificazione degli operatori (codice accisa, partita IVA, nome, EORI quando necessario);
- i riferimenti degli uffici doganali e delle amministrazioni nazionali;
- i dati sullo stato del movimento, sui rifiuti, sugli allarmi, sulle interruzioni e sulle chiusure manuali;
- i dati relativi a documenti giustificativi, prove, sigilli, mezzi di trasporto e luoghi di spedizione/consegna.
Sono inoltre previste numerose condizioni di obbligatorietà e alternatività dei campi, soprattutto quando il movimento ha ad oggetto l’esportazione o quando il destinatario/speditore è un operatore con status particolare (destinatario registrato, destinatario certificato, speditore certificato, autorizzazioni temporanee, ecc.).
Cooperazione amministrativa e controlli
La disciplina aggiornata consolida il canale telematico di cooperazione amministrativa: vengono previsti messaggi di richiesta generale, rifiuto della richiesta, richiesta di cooperazione amministrativa, risposta, sollecito e risultati della cooperazione amministrativa. In tali flussi si disciplinano anche la trasmissione di documenti giustificativi, l’indicazione dei motivi della richiesta, i profili di rischio, le azioni richieste e i risultati degli interventi di controllo. Le tabelle sui risultati della cooperazione amministrativa e sulla relazione sul controllo consentono di registrare esiti come spedizione conforme, carenze, eccedenze, irregolarità, rifiuti o chiusure manuali consigliate.
Chiusura manuale e gestione delle anomalie
Il regolamento dedica specifiche tabelle alla richiesta di chiusura manuale e alla risposta riguardante la chiusura manuale, con indicazione dei motivi, dei documenti giustificativi e del corpo della chiusura manuale. Sono previsti campi per carenze o eccedenze, quantità constatate, codici del prodotto sottoposto ad accisa e informazioni complementari, così da permettere la chiusura amministrativa dei movimenti anche quando la procedura automatizzata non si conclude regolarmente.
Aggiornamento dell’elenco codici 15
L’allegato II sostituisce l’elenco codici 15 relativo ai tipi di documento. Il nuovo elenco include documenti commerciali e doganali rilevanti per i controlli e per la cooperazione amministrativa, come e-AD, e-DAS, fattura, bolla di consegna, CMR, polizza di carico, lettera di vettura, contratto, domanda dell’operatore, registrazione ufficiale, richiesta, risposta, documenti di riserva, foto, dichiarazione di esportazione, avviso anticipato di esportazione, risultati dell’uscita, dichiarazione doganale e certificato di piccolo produttore indipendente di bevande alcoliche. È inoltre previsto il codice TARIC per qualsiasi codice utilizzato nel dato 1203000000 (sottoelemento 002000) della dichiarazione di esportazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 13 febbraio 2024. La data di applicazione è allineata alla piena operatività dell’interfaccia tra il sistema informatizzato e il sistema automatizzato di esportazione dell’UE, e al momento in cui le notifiche previste dalla direttiva (UE) 2020/262 devono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema informatizzato.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento 2016/323
L’articolo 1 dispone la sostituzione/modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 conformemente all’allegato del regolamento. La modifica riguarda soprattutto le tabelle tecniche che definiscono i dati obbligatori e facoltativi dei messaggi scambiati nel quadro del sistema informatizzato per le accise.
Allineamento alla direttiva (UE) 2020/262 per le esportazioni
Il regolamento interviene per tenere conto dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262, che impone alle autorità competenti dello Stato membro di esportazione di notificare allo Stato membro di spedizione, tramite il sistema informatizzato, quando i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell’Unione. L’obiettivo è consentire il controllo dei movimenti in sospensione d’accisa destinati all’esportazione.
Aggiornamento dei dati richiesti per i documenti di assistenza amministrativa reciproca
Sono aggiornati i dati richiesti per i documenti di assistenza amministrativa reciproca di cui all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 5, e all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 389/2012, così da permettere lo scambio di informazioni sui movimenti di prodotti sottoposti ad accisa da esportare in sospensione d’accisa e migliorare i controlli delle autorità competenti.
Decorrenza dell’applicazione al 13 febbraio 2024
Pur entrando in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il regolamento si applica soltanto dal 13 febbraio 2024. Il rinvio è giustificato dalla necessità di coordinare l’operatività del sistema informatizzato con il sistema automatizzato di esportazione dell’UE, data dalla quale le notifiche ex articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 non possono più essere effettuate con mezzi diversi dal sistema informatizzato.
Rafforzamento e standardizzazione dei messaggi informatici
L’allegato sostituisce numerose tabelle tecniche relative a richieste, risposte, relazioni sul controllo, relazioni sull’evento, allarmi/rifiuti, interruzioni del movimento, richieste di chiusura manuale e risposte sulla chiusura manuale. Vengono specificati campi obbligatori, opzionali e condizionali, codici di stato, motivi di rifiuto, motivi di allarme, tipi di prova, tipi di documento, dati di operatori, uffici doganali e riferimenti di messaggi.
Aggiornamento dell’elenco codici 15 sui tipi di documento
L’allegato II sostituisce l’elenco codici 15 relativo al tipo di documento. Oltre alle categorie già note, vengono elencati, tra gli altri, e-AD, e-DAS, fattura, bolla di consegna, CMR, polizza di carico, lettera di vettura, contratto, domanda dell’operatore, registrazione ufficiale, richiesta, risposta, documenti di riserva/stampa di riserva, foto, dichiarazione di esportazione, avviso anticipato di esportazione, risultati dell’uscita, dichiarazione doganale, certificato di piccolo produttore indipendente di bevande alcoliche e, per il codice TARIC, qualsiasi codice usato nel dato 1203000000 (sottoelemento 002000) della dichiarazione di esportazione.
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