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Sentenza

Sentenza n. 923/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento sia per quanto riguarda il ricorso introduttivo, sia per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - dell’ordinanza dal Sindaco del Comune di Rovegno n. 18 del 18.8.2025; - di ogni atto presupposto o connesso, ivi inclusi il verbale n. 23/2025 del Nucleo Carabinieri Forestale di Montebruno e gli atti di accertamento tecnico;

Giustizia amministrativa202501115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che ingiungeva il ripristino di due tratti di viabilità forestale, di 295 e 449 metri, ai sensi dell’art. 52, comma 4, L.R. n. 4/1999

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa forestale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Rovegno gli aveva ordinato la rimessione in pristino di due tratti di viabilità situati in area boscata e sottoposta a vincolo idrogeologico, contestando: l’incompetenza del Sindaco e del Comune; la spettanza dei poteri amministrativi alla Fondazione Comunità dei Monti ETS quale ente esponenziale della collettività titolare dei beni gravati da usi civici; l’effetto estintivo del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria contestata dai Carabinieri Forestali; la violazione degli obblighi di contestazione e del principio di affidamento; il difetto di motivazione e di istruttoria; l’erronea qualificazione del taglio della vegetazione e del transito dei mezzi forestali come movimenti di terreno soggetti a denuncia di inizio attività; nonché la genericità e ineseguibilità dell’ordine ripristinatorio. Con i motivi aggiunti ha dedotto, inoltre, l’inattualità degli accertamenti posti a base dell’ordinanza, poiché svolti mentre i lavori erano ancora in corso, e l’omessa indicazione nel verbale dell’eventuale misura reale ripristinatoria. Il Comune ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti e ha difeso la legittimità dell’atto; la Prefettura ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha estromesso la Prefettura di Genova, ritenendola estranea al procedimento e non autrice dell’atto impugnato. Ha respinto l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti, perché proposti entro sessanta giorni dalla notifica dell’ordinanza, considerando la sospensione feriale. Nel merito, ha respinto le censure sull’incompetenza: l’art. 51 L.R. n. 4/1999, collegato all’art. 6 L.R. n. 45/1982, attribuisce la competenza sanzionatoria alla Regione o all’ente delegato; l’art. 3 L.R. n. 7/2011 ha trasferito ai Comuni le funzioni in materia di vincolo idrogeologico. La Fondazione incaricata della gestione dei beni agro-silvo-pastorali collettivi esercita una gestione materiale, ma non potestà pubblicistiche. Il Sindaco era inoltre legittimato ad adottare l’ordinanza quale responsabile dell’Area Tecnica, in forza della designazione comunale ai sensi dell’art. 53, comma 23, l. n. 388/2000. Sono state respinte anche le censure relative al pagamento in misura ridotta: la sanzione pecuniaria e l’obbligo di eseguire lavori di sistemazione costituiscono misure autonome e complementari; il pagamento ex art. 16 l. n. 689/1981 estingue solo l’obbligazione pecuniaria e non preclude la misura ripristinatoria. Sono state altresì ritenute adeguate le verifiche dei Carabinieri Forestali e corretta la qualificazione degli interventi come manutenzione straordinaria della viabilità comportante movimento di terreno, soggetta a denuncia di inizio attività. Il ricorso è stato invece accolto per difetto di motivazione, indeterminatezza dell’ordine e difetto di istruttoria. L’ordinanza non individuava analiticamente le porzioni di viabilità permanentemente modificate né specificava i lavori di sistemazione da eseguire, limitandosi a richiamare una cartografia relativa a due tratti complessivamente estesi per 744 metri. Non chiariva inoltre se fossero necessarie opere di regimazione delle acque, come canalette di scolo, né teneva adeguatamente conto del mutamento della situazione rispetto al sopralluogo iniziale. Gli accertamenti successivi del 9 aprile 2026 non potevano integrare postumamente la motivazione dell’ordinanza, salva la possibilità per il Comune di adottare ulteriori misure all’esito di un nuovo procedimento, garantendo il contraddittorio. L’ordinanza è stata quindi annullata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi e compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 51 L.R. n. 4/1999

    Attribuisce la competenza all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge regionale ai soggetti indicati dall’art. 6 L.R. n. 45/1982.

  • art. 52, comma 4, L.R. n. 4/1999

    Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi ed in tutti i boschi, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o la denuncia di cui agli articoli 14, 35 e 47 o in contrasto con i limiti dimensionali previsti, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000 per ogni decara o frazione inferiore nonché all’obbligo di compiere i lavori di sistemazione prescritti dall’Ente delegato.

    Prevede cumulativamente una sanzione pecuniaria e l’obbligo di compiere i lavori di sistemazione prescritti; la misura reale è autonoma e complementare rispetto a quella pecuniaria e deve indicare specificamente le opere da eseguire.

  • art. 35, commi 2 e 3, lett. b), L.R. n. 4/1999

    La manutenzione straordinaria della viabilità esistente che comporti movimento di terreno in area sottoposta a vincolo idrogeologico è soggetta a denuncia di inizio attività.

  • art. 3 L.R. n. 7/2011

    Ha trasferito ai Comuni le funzioni in materia di vincolo idrogeologico previste dalla L.R. n. 4/1999.

  • art. 2, comma 4, legge n. 168/2017

    L’attribuzione all’ente esponenziale della collettività dell’amministrazione dei beni collettivi non comporta, in assenza di una specifica previsione, il trasferimento di potestà pubblicistiche sanzionatorie.

  • art. 53, comma 23, legge n. 388/2000

    Consente, nei Comuni di ridotte dimensioni, la designazione del Sindaco quale responsabile di uffici o servizi; tale designazione legittimava il Sindaco ad adottare l’ordinanza quale responsabile dell’Area Tecnica.

  • art. 16 legge n. 689/1981

    Il pagamento in misura ridotta estingue l’obbligazione pecuniaria, ma non anche la distinta misura ripristinatoria prevista dall’art. 52, comma 4, L.R. n. 4/1999.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Impone che l’ordine ripristinatorio sia motivato mediante l’individuazione delle porzioni interessate e delle opere concretamente necessarie.

  • art. 43 c.p.a.

    Consente la proposizione di motivi aggiunti; nel caso concreto quelli proposti entro il termine decadenziale sono stati ritenuti tempestivi.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il deposito delle memorie nel processo amministrativo; la norma è richiamata per lo svolgimento processuale.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale prevede congiuntamente una sanzione pecuniaria e l’obbligo di eseguire lavori di sistemazione o ripristino, le due misure sono autonome e complementari: il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria estingue soltanto l’obbligazione pecuniaria e non impedisce l’adozione della misura reale.
  • L’ente cui è attribuita la gestione materiale di beni collettivi o gravati da usi civici non può esercitare potestà pubblicistiche sanzionatorie se manca una specifica previsione normativa che gli conferisca tali poteri.
  • L’ordine di ripristino o di sistemazione ambientale deve individuare con sufficiente precisione sia le porzioni dei luoghi interessate dalle alterazioni sia le opere concretamente da eseguire; il mero richiamo a una cartografia generica non è sufficiente quando l’area interessata è estesa e le modifiche sono puntuali o variabili.
  • La misura ripristinatoria prevista per la tutela idrogeologica non coincide necessariamente con l’integrale ripristino dello stato originario, potendo consistere in opere diverse, comprese quelle necessarie a prevenire fenomeni di dissesto o a regimare le acque; tali opere devono però essere specificamente prescritte nel provvedimento.
  • Le risultanze istruttorie acquisite successivamente all’adozione dell’atto non possono integrare in giudizio la motivazione mancante o insufficiente del provvedimento amministrativo, ferma la possibilità di rinnovare il procedimento e adottare un nuovo atto, garantendo il contraddittorio sul nuovo quadro istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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