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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31709/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Blasi impugna la sentenza per quattro motivi principali: 1) vizio di motivazione e illogicità nella ordinanza del 15/07/2022 che ha disposto la rinnovazione istruttoria con nuova escussione del teste della Polizia Postale Benedetto Scaccianoci, sostenendo che il teste non potesse aggiungere elementi rispetto alla deposizione del 2016; 2) travisamento della prova e valutazione errata dell'attendibilità di Scaccianoci: la Corte avrebbe assunto come decisivi elementi (presunta continua attività del profilo, foto, commenti) non riscontrati e non idonei a provare la riconducibilità del profilo Facebook a Di Blasi, senza escludere la possibilità di clonazione; 3) il requisito dell'assenza della persona offesa al momento dell'offesa (elemento costitutivo della diffamazione) non sarebbe integrato perché la persona offesa avrebbe letto personalmente i post (quindi sarebbe stata "presente"); 4) violazione del principio di necessaria correlazione fra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.): il capo di imputazione avrebbe indicato soltanto le date delle querele e non le date dei singoli post diffamatori e non avrebbe indicato il vincolo della continuazione tra i fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivazioni principali: 1) la rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte territoriale era dovuta ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. in caso di appello del Pubblico Ministero contro sentenza di proscioglimento e riguardante prova dichiarativa decisiva; 2) non sussiste travisamento della prova: la Corte d'appello ha correttamente valutato convergenti elementi indiziari (il profilo recava il nome Di Blasi, conteneva sue foto e del suo circuito relazionale, era costantemente aggiornato con commenti coerenti con le sue posizioni politiche, e l'imputato non aveva denunciato la clonazione e anzi aveva riconosciuto il profilo come suo in sede civile) come gravi, precisi e concordanti, rispettando i criteri di valutazione della prova; 3) la lettura personale di un post da parte della persona offesa non equivale alla sua "presenza virtuale" tale da escludere la tipicità della diffamazione pubblicata su Facebook: la diffusione su social integra la fattispecie aggravata dell'art. 595, comma 3; 4) il capo di imputazione era sufficientemente chiaro nel riferire che le date indicate riguardavano la presentazione delle querele e non la pubblicazione dei post, senza arrecare pregiudizio al diritto di difesa, e la censura relativa alla continuazione/ art. 81 c.p. è generica e non convincente. Provvedimento: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La rinnovazione istruttoria in appello è obbligatoria quando il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento riguardante prova dichiarativa decisiva; la Corte d'appello ha quindi correttamente disposto la nuova escussione del teste.

  • art. 595, comma terzo, cod. pen.

    La diffusione di messaggi diffamatori su una bacheca "facebook" integra la forma aggravata per mezzo di pubblicità diversa dalla stampa, poiché può raggiungere un numero indeterminato di persone; la presenza della persona offesa che dichiara di aver letto il post non esclude la configurabilità del reato.

  • art. 521, cod. proc. pen.

    Il capo di imputazione deve garantire la correlazione con la sentenza e il diritto di difesa; nel caso concreto l'indicazione delle date come tempi di presentazione delle querele è stata ritenuta adeguata e non lesiva del diritto di difesa.

  • art. 81, cod. pen.

    La questione della continuazione è stata esaminata: la censura è risultata generica e il riconoscimento della continuazione non ha comportato un aumento della pena nella misura contestata; quindi la doglianza non ha inciso sul giudizio.

Massime di principio

  • La pubblicazione di offese su un social network può integrare la diffamazione aggravata (art. 595, comma 3) perché il mezzo è idoneo a raggiungere un pubblico indeterminato; non è necessario dimostrare la contemporanea 'presenza' fisica della persona offesa al momento della pubblicazione.
  • L'identificazione dell'autore di un post non richiede solo l'individuazione dell'IP: può legittimamente fondarsi su elementi indiziari convergenti (nome sul profilo, foto personali, frequenza e contenuti coerenti con le posizioni note dell'indagato, mancata denuncia di clonazione) se tali elementi risultano gravi, precisi e concordanti.
  • Quando il Pubblico Ministero impugna una sentenza di proscioglimento, il giudice di appello è obbligato a rinnovare l'assunzione della prova dichiarativa decisiva ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; l'ordine di rinnovazione è una misura di garanzia procedurale e non è viziato per il solo fatto che il teste fornisca ricordi ulteriori rispetto alla precedente deposizione.
  • Le censure che richiedono la rivalutazione normale della prova (contestare la valutazione soggettiva dei fatti da parte del giudice di merito) sono inammissibili in Cassazione se non sono dedotti vizi di legge o di logicità della motivazione; la Corte di legittimità non riesamina i fatti in modo libero.
  • L'indicazione delle date nel capo di imputazione può riferirsi anche alle date di presentazione delle querele quando ciò non pregiudica il diritto di difesa; la generica allegazione della continuazione o di violazioni dell'art. 81 c.p. richiede argomentazioni precise per incidere sul risultato del giudizio.

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