Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8586/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza cautelare che confermava la custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e di estorsione continuata in concorso aggravata dall'appartenenza ad associazione mafiosa. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 192, commi 2 e 4, e 195 c.p.p., contestando la carenza di gravi indizi in quanto l'ordinanza si sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuliano Salvatore, prive di riscontri individualizzanti: a suo avviso altri dichiaranti avevano fornito solo riferimenti generici sul clan e Giuliano non avrebbe attribuito al ricorrente funzioni precise, salvo l'indicazione di un ruolo di riscossore di una tangente di 100 euro settimanali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (anche per inammissibilità nella parte che chiedeva rivalutazione del materiale probatorio) ritenendo infondate le censure di diritto. Ha confermato che i riscontri alla chiamata in correità possono essere costituiti da qualsiasi elemento probatorio, logico o rappresentativo, anche da testimonianze non collaboratrici, purché individualizzanti o attinenti alla riferibilità del fatto all'imputato. Nel caso di associazione mafiosa non è richiesto che i riscontri concernano singole condotte criminose dell'imputato: è sufficiente dimostrare la stabile partecipazione al sodalizio tramite reiterate frequentazioni, ruoli organizzativi, intercettazioni, immagini/video e dichiarazioni di vittime. La Corte ha ritenuto presenti riscontri concreti: numerose intercettazioni, la testimonianza e il riconoscimento fotografico della vittima (Grossi Giovanni) che indicava Capuano come uno degli inviati per la riscossione, intercettazioni che evidenziavano ruoli di riscossione e di erogazione della paga settimanale, nonché immagini/video. Per questi motivi il rigetto dell'ordinanza cautelare per i capi confermati dal Tribunale del riesame è stato mantenuto. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto gli adempimenti ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ricorda che il ruolo di "capo" può essere sia il vertice sia chi svolge incarichi direttivi quotidiani nel gruppo, e che per la prova della stabile partecipazione non è necessario riscontrare singoli comportamenti delittuosi bensì elementi che evidenzino adesione e ruolo nel sodalizio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    commi richiamati nel ricorso: 2 e 4; nella motivazione è richiamato anche il comma 3

    La Corte chiarisce che le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere corroborate da riscontri esterni 'individualizzanti'; tali riscontri possono essere di natura rappresentativa o logico-probatoria e comprendono intercettazioni, dichiarazioni di vittime, immagini e reiterate frequentazioni con esponenti del gruppo.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente (con riguardo all'invalsa valutazione delle dichiarazioni), la Corte ha ritenuto invece corretta la valutazione del giudice di merito circa l'esistenza dei riscontri previsti dalla normativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    comma 1-bis e 1-ter richiamati nella sentenza

    La Corte ordina l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti quando il provvedimento impugnato non comporta la rimessione in libertà del detenuto.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono riscontri esterni, ma tali riscontri possono consistere in qualsiasi elemento probatorio (intercettazioni, immagini, testimonianze di vittime, ecc.) che abbia valenza individualizzante o che colleghi il fatto all'imputato.
  • Nel reato associativo (specialmente di tipo mafioso) non è necessario provare singoli atti delittuosi compiuti dall'accusato: è sufficiente dimostrare la stabile partecipazione attraverso ruoli, reiterate frequentazioni con elementi di vertice, funzioni organizzative (es. riscossione, gestione di 'piazza' di spaccio) e comportamenti coerenti con l'adesione al sodalizio.
  • Le dichiarazioni delle vittime (non collaboratori) che riconoscono l'imputato tramite identikit o fotografie costituiscono riscontro particolarmente significativo e possono essere considerate prova diretta a sostegno delle accuse.
  • La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di fatto e di prova compiute dal giudice di merito se non sussistono vizi di diritto: i ricorsi che mirano a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
  • Per la conferma della custodia cautelare è sufficiente un quadro indiziario grave e corroborato da elementi plurimi e indipendenti; più elementi convergenti rafforzano la legittimità della misura cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.