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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16562/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il professionista aveva domandato alla Corte d'appello l'indennizzo Pinto assumendo che il "giudizio presupposto" fosse un procedimento da lui promosso in proprio per ottenere la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., dopo che la domanda di distrazione era stata prima rigettata nel merito e poi accolta in Cassazione. Sosteneva che la fase di cognizione di tale pretesa, sommata al successivo giudizio di ottemperanza per il pagamento delle spese distratte, fosse ancora pendente e dovesse essere considerata unitariamente ai fini della ragionevole durata, anche alla luce dei principi delle Sezioni Unite sulla protrazione dell'esecuzione sino al soddisfacimento del credito. Denunciava inoltre violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., degli artt. 1-bis e 3 L. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo di essere legittimato come parte autonoma nella fase di distrazione e che il ritardo nell'esecuzione gli avesse causato un pregiudizio risarcibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l'istanza di distrazione delle spese introduca un autonomo giudizio in cui l'avvocato antistatario assuma la qualità di parte ai fini dell'equa riparazione: la distrazione è soltanto una domanda accessoria e incidentale, priva di autonomia rispetto al processo principale. Ha quindi confermato la dichiarazione di inammissibilità della domanda Pinto relativa alla fase di cognizione, perché il ricorrente non era parte del giudizio nel quale si discuteva la domanda principale della parte assistita. Ha inoltre escluso l'applicabilità dei principi sul cumulo tra fase cognitiva ed esecutiva affermati dalle Sezioni Unite nel 2019, poiché quei principi riguardano l'esecuzione del credito indennitario Pinto e non il credito per spese di lite distratte. Quanto alla fase esecutiva, ha rilevato che il ricorrente non aveva contestato efficacemente le ragioni del decreto impugnato, che aveva considerato non computabile parte della durata dell'incidente di esecuzione per fatto imputabile allo stesso istante. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    è richiamato come base della difesa personale dell'avvocato in giudizio, ma ciò non trasforma in parte autonoma il difensore che chieda la distrazione delle spese.

  • art. 93 c.p.c.

    l'istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda autonoma, ma sollecita un potere del giudice accessorio al processo principale.

  • art. 100 c.p.c.

    è invocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ricava una diversa soluzione sulla legittimazione dell'avvocato antistatario.

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio perché la domanda era stata correttamente qualificata e rigettata/inammissibile nei limiti sopra detti.

  • art. 1-bis L. 89/2001

    è richiamato dal ricorrente insieme all'art. 3 della legge Pinto, senza che la Corte ne affermi un'applicazione favorevole alla pretesa azionata.

  • art. 3, comma 1, L. 89/2001

    la Corte conferma che l'equa riparazione tutela il diritto della parte al processo di cui essa sia effettivamente titolare.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    il diritto alla ragionevole durata riguarda il "proprio" processo; non si estende al procedimento altrui nel quale si faccia valere una pretesa meramente accessoria.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    il giudizio di equa riparazione ex lege Pinto non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non trova applicazione nel giudizio di equa riparazione, per effetto dell'esenzione dal contributo unificato.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura meramente accessoria e incidentale: non introduce un autonomo rapporto sostanziale né un distinto giudizio nel quale il difensore assuma la qualità di parte ai fini dell'equa riparazione.
  • Il diritto all'indennizzo per irragionevole durata del processo spetta a chi sia parte del processo presupposto in senso proprio; non può essere invocato dal difensore che partecipi al giudizio solo in funzione della richiesta di distrazione delle spese.
  • I principi sul coordinamento tra fase cognitiva ed esecutiva affermati in materia Pinto si applicano al credito indennitario oggetto del giudizio presupposto, non anche al credito per spese di lite distratte.
  • Per far valere il pregiudizio derivante dal ritardo nel soddisfacimento di un credito professionale verso lo Stato, occorrono allegazioni specifiche sull'ineffettività di altre vie di soddisfazione e sull'effettiva incapienza del debitore principale.
  • Se il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi del decreto impugnato, in particolare sulle ragioni per cui una parte della durata del procedimento esecutivo non sia computabile, il motivo non può essere accolto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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